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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23164/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i! ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma I, n. 2 cod. pen Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato espletamento della prova decisiva della perizia antropomorfica.

I giudici di appello hanno rigettato !a richiesta difensiva di procedere a perizia antropomorfica, basando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulla base del solo riconoscimento della polizia giudiziaria; hanno anche negato la richiesta di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'imputato onde tentare il rinvenimento della refurtiva.

Gli elementi acquisiti non sarebbero inidonei a sostenere la condanna dell'imputato.

E' stato disatteso l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale il riconoscimento fotografico operato dagli agenti di polizia non gode di uno statuto probatorio privilegiato, dovendo i giudici valutarne in ogni caso l'attendibilità.

La Corte di merito si è limitata ad emettere il provvedimento di condanna senza motivare circa l'attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria.

2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata.

3. Mancanza contraddittorietà o manifesta logicità della moti',,,/ione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante, ex articolo 62, comma 1, n. 4 codice penale.

4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di atre norme giuridiche in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferew.:e apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione.

Come è noto, la rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'wt. 603 cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

La Corte di merito, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sostenuto la superfluità delle prove richieste ai fini del decidere.

Ha evidenziato come il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria attraverso la visic.)ne delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza fosse elemento sufficiente ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. il personale di polizia, si legge in motivazione, aveva una conoscenza diretta delia persona dell'imputato, essendo stato questi già coinvolto in afre vicende analoghe.

Quanto alla richiesta di perquisizione, i giudici di merito hanno logicamente osservato la superfluità dell'accertamento richiesto, ben potendo l'imputato essersi disfatto a distanza di tempo della refurtiva.

Si tratta, all'evidenza, di motivazione del tutto congrua e conferente, non meritevole d essere censurata.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che è s-;tato rispettato l'onere motivazionale imposto al giudice di merito cori riferimento al riconoscimento della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] di merito, facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha posto in riiievo come il fatto di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato, riguardato ala luce dei numerosi precedenti specifici annoverati, riveli i'accresciuta pericolosLtà sociale del prevenuto (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 ; iviirre-eiane'„ Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01).

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che è dei tutto adeguata la motivazione che sorregge il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62„ comma 1, numero 4 cod. pen.La Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha spiegato come il furto di un monitor di buona marca dell'ampiezza di 32 pollici e l'ulteriore danno cagionato al condominio con l'effrazione della porta d'ingresso non potessero considerarsi di valore irrisorio; tale motivazione, rispetto alla quale il ricorrente omette di confrontarsi, è conforme ai principi espressi in materia da questa Corte (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101).

Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che il giudizio di cedriparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992 Soz. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 dei 2021).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i! ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma I, n. 2 cod. pen Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato espletamento della prova decisiva della perizia antropomorfica. I giudici di appello hanno rigettato !a richiesta difensiva di procedere a perizia antropomorfica, basando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulla base del solo riconoscimento della polizia giudiziaria; hanno anche negato la richiesta di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'imputato onde tentare il rinvenimento della refurtiva. Gli elementi acquisiti non sarebbero inidonei a sostenere la condanna dell'imputato. E' stato disatteso l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale il riconoscimento fotografico operato dagli agenti di polizia non gode di uno statuto probatorio privilegiato, dovendo i giudici valutarne in ogni caso l'attendibilità. La Corte di merito si è limitata ad emettere il provvedimento di condanna senza motivare circa l'attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria. 2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata. 3. Mancanza contraddittorietà o manifesta logicità della moti',,,/ione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante, ex articolo 62, comma 1, n. 4 codice penale. 4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di atre norme giuridiche in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferew.:e apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione. Come è noto, la rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'wt. 603 cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. La Corte di merito, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sostenuto la superfluità delle prove richieste ai fini del decidere. Ha evidenziato come il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria attraverso la visic.)ne delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza fosse elemento sufficiente ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. il personale di polizia, si legge in motivazione, aveva una conoscenza diretta delia persona dell'imputato, essendo stato questi già coinvolto in afre vicende analoghe. Quanto alla richiesta di perquisizione, i giudici di merito hanno logicamente osservato la superfluità dell'accertamento richiesto, ben potendo l'imputato essersi disfatto a distanza di tempo della refurtiva. Si tratta, all'evidenza, di motivazione del tutto congrua e conferente, non meritevole d essere censurata. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che è s-;tato rispettato l'onere motivazionale imposto al giudice di merito cori riferimento al riconoscimento della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] di merito, facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha posto in riiievo come il fatto di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato, riguardato ala luce dei numerosi precedenti specifici annoverati, riveli i'accresciuta pericolosLtà sociale del prevenuto (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 ; iviirre-eiane'„ Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che è dei tutto adeguata la motivazione che sorregge il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62„ comma 1, numero 4 cod. pen.La Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha spiegato come il furto di un monitor di buona marca dell'ampiezza di 32 pollici e l'ulteriore danno cagionato al condominio con l'effrazione della porta d'ingresso non potessero considerarsi di valore irrisorio; tale motivazione, rispetto alla quale il ricorrente omette di confrontarsi, è conforme ai principi espressi in materia da questa Corte (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101). Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che il giudizio di cedriparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992 Soz. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 dei 2021). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 a
Sentenza Cassazione n. 23164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris