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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15900/2026

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ntenza del 29/05/2025 della Corte di Appello di Trieste;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza deltribunale di Pordenone del 9.2.2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato inordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2 Dlgs. 74/2000, applicando il beneficiodella sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenzaimpugnata.2.

Avverso la sentenza sopra indicata della Corte di appello, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando tre motividi impugnazione.3.Deduce, con il primo, vizi di violazione di legge e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] appello non avrebbe elaborato un propria argomentazione critica, non avrebbespiegato l'emersione di un complesso di indizi gravi precisi e concordanti, e non sichiarirebbe, da parte di entrambe le sentenze conformi, se le fatture contestatesiano inesistenti in via oggettiva o soggettiva.Al contrario, la confessione del ricorrente, ritenuta dirimente dai giudici,dimostrerebbe l'esistenza delle operazioni sottostanti.

Si sostiene inoltre, che dameri dubbi si sarebbe dedotta la inesistenza di soggetti emittenti le fatture e anchel'utilizzo di termini come "fumus" evidenzierebbe il vizio di entrambe le sentenze.Si riportano, in tale quadro critico, alcuni passi motivazionali a titolo esplicitamente"esemplificativo", con riguardo a fatture della [OSCURATO:PERSONA], mentre per quelle dellaTOO Zeno si rappresenta che in motivazione si sarebbero valorizzati, per escluderela validità delle fatture, solo elementi di dettaglio.

Per altre fatture, della AskEngineering, si cita esemplificativamente in via critica il richiamo al fumus dioperazioni non effettuate, per la [OSCURATO:PERSONA] e la Vegal 2013 si contesta che lamotivazione si fonderebbe, quanto alla inesistenza delle fatture, sullainsussistenza del contratto e sulla duplicazione di servizi svolti da altra società.Per la MG Group, si contesta la valorizzazione solo di una testimonianza senzariscontri su emissione di fatture e pagamenti ricevuti.

E si ribadisce un quadromotivazionale complessivo carente, quanto alla individuazione di prove o almenoindizi.

Si conclude osservando che, nonostante siano stati realizzati i lavori, comedimostrato, "siccome le fatture non sono chiare e precise allora non sono statirealmente fatti" secondo i giudici.4.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e di violazione di leggeriguardo all'elemento soggettivo del reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000.

Si ritieneche le due sentenze abbiano operato una equivalenza tra finalità di monetizzazionedichiarata dall'imputato e dolo specifico, in assenza di una rigorosa dimostrazionedell'intento primario di evadere le imposte.

Non vi sarebbe, in altri termini,corrispondenza tra necessità di liquidità e volontà di evasione.

Né si è valutato sel'operazione di monetizzazione potesse coesistere con una parziale esecuzione diservizi e se l'evasione fosse un fine secondario o una conseguenza.

Si ometterebbeogni motivazione sugli elementi da cui desumere l'unica e precipua finalità dievasione e non si spiegherebbe perché la finalità di acquisire liquidità, dichiaratadall'imputato, dovrebbe necessariamente identificarsi con il dolo di evasione.5.Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e la mancataassunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.Si rappresenta la intervenuta censura, in sede di appello, della decisione del primogiudice di revocare l'ordinanza ammissiva quali testimoni dei rappresentanti legalidelle società kazake, emittenti le fatture contestate, sul rilievo della sopravvenutasuperfluità - rappresentata dalla difesa come in sostanza non motivata e fondatasul preconcetto della inesistenza delle società -, per lo stadio avanzatodell'istruttoria e la difficoltà degli stessi di raggiungere l'Italia.

Questione chesarebbe stata immediatamente e tempestivamente eccepita.

Si osserva, inproposito, come la Corte avrebbe cercato di colmare l'eccepita lacuna sostenendotrattarsi di prove inammissibili, atteso che i predetti soggetti non avrebbero potutodeporre sulla effettiva attività svolta dalla società kazake e sulla natura reale dellestesse.

Così emergendo giustificazioni di primo e secondo grado che sieliderebbero, con assenza, quindi, di ogni valutazione della questione sollevata.Poste le critiche sopra già citate inerenti la prima decisione del primo giudice,quanto alla seconda si osserva, in particolare, che essa sarebbe erroneamentefondata sul rispetto del principio di cui al brocardo nemo se detegere, che nonimpedisce al testimone di rendere le dichiarazioni che ritenga di formulare bensìsolo di non potere essere costretto ad autoaccusarsi.

Il tutto avrebbe determinatola mancata assunzione di prova decisiva, potendo i testi confermare la realeesistenza delle società e l'effettiva esistenza delle prestazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ opportuno preliminarmente osservare, per meglio analizzareentrambi i ricorsi, che ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenzadella quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formanoun unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminatole censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primogiudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentalipassaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi digravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr.Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013).Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni trale conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita allariproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate ecorrettamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche,superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivareper relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche,introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomentiche pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio dimotivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stileo in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie lededuzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di unacd.

“doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazioneai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenzeargomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrenteritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non sianoinequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono darluogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n.9242 del 08/02/2013 Rv. 254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227).Può anticiparsi che attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e diquella di primo grado, cui la prima fa ampio rinvio esaminando le censure propostein quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimentialle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici delladecisione, emerge innanzitutto l’articolata e argomentata ricostruzione della falsitàdelle fatture in contestazione, siccome riferibili a prestazioni inesistenti: si trattadi motivazione che valorizza non solo plurimi e convergenti oltre che gravi elementiindiziari, comprensivi - in estrema sintesi ed esemplificativamente, a seconda dellevarie fatture distinte per emissari, in premessa indicati come non individuati aseguito di ricerche della Agenzia delle Entrate -, della genericità dei riferimenti alleprestazioni o della assenza degli stessi, della mancanza dei contratti di riferimento,della presenza di numerose incongruità riferibili, tra altro, alla numerazione difatture o contratti, a profili cronologici nella emissione delle fatture stesse, ancherispetto al contratto sottostante ove esistente, alla non corrispondenza tra oggettodel contratto sottostante e oggetto della fattura di riferimento, alla illogicità dellatipologia di servizio attestata, a fronte di analoghe attività già svolte e attestatecon altra documentazione contabile riferibile ad altri soggetti, ma inerente ilmedesimo cantiere.

Puntuale è anche l’analisi delle fatture della MG Group, che siarricchisce della valorizzazione di dichiarazioni chiarificatorie e confermative dellatesi accusatoria (cfr. pag 15 della sentenza impugnata).

A tali dati,complessivamente e coerentemente analizzati, si aggiunge la circostanza,nient’affatto secondaria, della ammissione, mediante spontanee dichiarazioni resedall’imputato in giudizio, per cui le fatture contestate effettivamente nonavrebbero fatto riferimento a prestazioni effettuate, bensì avrebbero costituito lostrumento utilizzato dal ricorrente per ottenere, a fronte di prestazioni maieseguite, il titolo contabile utile per costituirsi una provvista all’estero, oveeffettivamente operava, per pagare maestranze e fronteggiare altri costi per lapropria attività.

Gli emittenti delle fatture, restituivano quanto ricevuto dalricorrente trattenendo come compenso il 10 %, sempre secondo le dichiarazionidell’imputato.Rispetto a così argomentata motivazione di cui alle due conformi sentenze,il ricorrente non si concentra sulla analisi ed eventuale confutazione dei passaggiargomentativi inerenti la ricostruita falsità delle fatture - anche alla luce della nontrascurabile valorizzazione delle dichiarazioni confessorie dell’imputato -, in ordinealla mancata rappresentazione, mediante le stesse, di prestazioni effettivamentericevute.

E incorre in censure chiaramente a- specifiche.Tale è in questa sede l’esito qualificatorio delle censure proposte con il primomotivo, atteso che il ricorrente si è limitato, senza sviluppare alcun ben maggioree necessario sforzo critico, a lamentare, genericamente, la mancata illustrazionedella ritenuta (dai giudici) emersione di un complesso di indizi gravi precisi econcordanti; oppure, si è limitato a dolersi della mancata specificazione delcarattere delle fatture in termini di inesistenza oggettiva o soggettiva, senzaspecificare e dedurre la rilevanza di tale doglianza, a fronte di una obiettivaricostruzione effettuata dai giudici, innanzitutto, nel senso della inesistenzaoggettiva delle prestazioni: circostanza che come tale assorbe di norma ogniquestione sulla inesistenza soggettiva, che intanto rileva, in via generale, nellamisura in cui, a fronte di prestazioni realmente eseguite, si debba stabilire sel’emissione sia stata operata o meno da chi abbia ricevuto il pagamento.

Del resto,l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fattureper operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazionioggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato didichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 conriguardo all’omesso versamento dell’IVA, come nel caso di specie, il quale, nelriferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, nondistingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3,n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275692 - 01).

Ancora, il ricorrente si èlimitato ad evocare la sussistenza di dubbi che a suo dire avrebbero portato igiudici a dedurre la inesistenza di soggetti emittenti le fatture, oppure harappresentato l'utilizzo di termini come "fumus" ai fini della sua analisi, qualesintomo in sé di vizio delle sentenze, senza alcuna specifica collocazione delmedesimo all’interno della sentenza impugnata.

Né può consentire il superamentodi tale farraginosa quanto inadeguata tecnica di elaborazione del mezzo diimpugnazione promosso, il ricorso a citazioni “esemplificative” di brevi stralcimotivazionali, non fatti oggetto di ogni necessaria analisi critica puntuale nonchéformulata non tenendo conto del quadro della complessiva motivazione diriferimento, nella prospettiva di evidenziare il vizio corrispondente e la suadecisività.Si tratta, in altri termini, di critiche difensive che trascurano il noto principioper cui i motivi del ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quandorisultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì̀ quando difettino dellanecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di talenecessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazionerisiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimentocensurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).

Inoltre, il requisitodella specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure chela parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati delladecisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi chesono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato(cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054del 01/04/2004, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Rv. 214249).Consegue l’inammissibilità del primo motivo proposto.2.

Inammissibile è anche il secondo motivo.

Con esso si rappresenta, insintesi, l’erronea equivalenza che le due conformi sentenze avrebbero effettuatotra finalità di monetizzazione (nei termini sopra indicati) dichiarata dall'imputatoe il dolo specifico, in assenza di una rigorosa dimostrazione dell'intento primariodi evadere le imposte.La censura è frutto di una lettura parziale ed erronea della sentenzaimpugnata, con la quale i giudici, hanno, piuttosto, rappresentato il complessivosistema ordito dal ricorrente, incidente come tale sul rilevato dolo del reato,osservando come l’imputato abbia operato secondo modalità rivelatrici dellacontestata finalità di evasione, costituite dalla ricezione di fattureconsapevolmente false quanto alle prestazioni ivi attestate, provvedendo senzaincertezza alcuna e dunque secondo una condotta unitaria e sistematica, alla lorocontabilizzazione, funzionale alla avvenuta valorizzazione, nelle dichiarazioni deiredditi, quali voci di costo per la riduzione dell’imponibile e la correlata evasionedell’imposta sul reddito dell’impresa di cui era amministratore.Si tratta di motivazione in linea con l’indirizzo di legittimità secondo il qualeil reato in esame si consuma con la presentazione della dichiarazione e il dolospecifico può emergere dalle modalità dell’azione e dalla persistenza dell’uso didocumenti falsi ( cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 41174 del 01/10/2025, Rv. 289012– 01) come evidenziato nel caso in esame, in cui il medesimo meccanismo, rodato,di accaparramento di fatture false, è stato utilizzato non solo per creare - a diredell'imputato - provvista all’estero ma anche, in stretta correlazione, per abbatterefraudolentemente l’imponibile e quindi l’Iva dovuta.

Quanto alla rilevazione criticaper cui non si sarebbe dimostrata una valenza primaria ovvero esclusiva dellafinalità di evasione, posto che dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso,secondo il ricorrente, che il fine dell'impresa, e per essa dell'imputato, sarebbestato quello di procurarsi la provvista per affrontare costi di impresa all’estero,così da non sussistere un dolo specifico diretto di evasione di imposte, ma una"finalità extraevasiva" cui si congiungeva, al più, un fine di evasione, si tratta dirilievo del tutto infondato, atteso che questa Corte ha già spiegato (Sez. 3, n.27112 del 19/02/2015, , Rv. 264390 – 01; sostanzialmente nel medesimo sensoSez.

U, n. 27 del 25/10/2000 Ud. (dep. 07/11/2000 ) Rv. 217032 - 01) chequando lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniuga con unadistinta e autonoma finalità extratributaria, sempre che quest'ultima non siaperseguita dall'agente in via esclusiva, non vi sono serie ragioni giuridiche perdubitare della compatibilità del dolo specifico di evasione fiscale rispetto ad unaconcorrente finalità extraevasiva (che, nella specie, sarebbe consistita, secondo larappresentazione del ricorrente, riportata nella sentenza impugnata, nell'esigenzadi procurarsi, attraverso le false fatturazioni, riserve occulte per affrontare i costidi impresa esteri).L'apprezzamento fattuale della valenza di tale relazione, che apparequantomeno parallela, resta peraltro riservato al giudice di merito e, seadeguatamente e logicamente motivato (come nella specie), non è censurabile dalgiudice di legittimità.Va quindi ribadito il principio che il dolo specifico (ossia il fine di evadere leimposte sui redditi o sul valore aggiunto) richiesto per l'integrazione dalla figuradi reato prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, sussiste anche quandoad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguitadall'agente in via esclusiva, ed il relativo accertamento è riservato al giudice dimerito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede dilegittimità.Sul punto, la Corte nella sentenza impugnata ha con piena coerenza rilevatoche a fronte della confessione dell’imputato, che nel riconoscere la falsità oggettivadelle fatture le ha riportate alla finalità di assicurarsi provvista in nero estera, èemersa una consolidata e costante operazione di utilizzo delle stesse nelladichiarazione in contestazione, così da rilevare il dolo del reato in alcun modooffuscato dalla ulteriore – per vero solo affermata e in alcun modo riscontrata -finalità personale dell’imputato.3.

L’ultimo motivo riguarda vizi di violazione di legge e la mancata e laomessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc. pen., con riferimento al rigetto, in sede di appello, della eccezione sollevataavverso la decisione del primo giudice di revocare l'ordinanza ammissiva dellatestimonianza dei rappresentanti legali delle società kazake, emittenti le fatturecontestate, sul rilievo della sopravvenuta superfluità - rappresentata come insostanza non motivata e fondata sul preconcetto della inesistenza delle società -e per lo stadio avanzato dell'istruttoria e la difficoltà degli stessi di raggiungerel'Italia.Si tratta di censura che trascura di confrontarsi, come dovuto, alla luce deiprincipi già precedentemente riportati, con la complessiva motivazione che siintende censurare.

La quale non si articola, solo, nella rilevazione per cui i testisarebbero stati obbligati ad autoaccusarsi in contrasto con il principio di cui albrocardo nemo se detegere, ma anche nell’ulteriore considerazione per cui ledeposizioni testimoniali revocate dal primo giudice erano seguite ad un “..numerosignificativo di testi della difesa già escussi, ed ad elementi istruttori già acquisitidi talchè le stesse neppure apparivano necessarie e rilevanti ai fini del decidere etali da giustificare i lunghi tempi per la loro acquisizione …”.

Con quest’ultimamotivazione il primo giudice, trovando condivisione nella seconda sentenza, insostanza aveva revocato la precedente ammissione testimoniale non solo con leargomentazioni in precedenza citate quanto alla possibilità che i testimonipotessero autoaccusarsi, ma anche illustrando ulteriori ragioni (sopra riportate),così assolvendo, innanzitutto, al proprio dovere motivazionale sulla rilevatasuperfluità della prova (diversamente integrandosi una nullità per violazione deldiritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod.proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6,comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, dellaCostituzione in tema di contraddittorio tra le parti (sez. 5 - , n. 16976 del12/02/Rv. 279166 – 01).In altri termini, deve riconoscersi come sia intervenuta la necessariamotivazione a supporto della revoca: essa è ben più ampia di quella consideratadall’imputato, atteso che va oltre la rappresentazione del ritenuto limite a deporreper i testimoni in questione; e invero, proprio la doppia articolazione dellamotivazione impone di andare oltre la valutazione della pur erronea ricostruzione,da parte del primo giudice, della portata di tale principio in rapporto a chi appaia,secondo la rappresentazione fattane dallo stesso tribunale, solo potenzialmente ingrado di rendere dichiarazioni accusatorie e non già indiziato di reati (come talesuscettibile, in estrema sintesi, di essere chiamato a deporre, salvo la costanteverifica della eventuale emersione di domande e dichiarazioni potenzialmente persé lesive).

Piuttosto, deve considerarsi la di per sé rilevante, ulteriore autonomamotivazione, inerente la ritenuta intrinseca sopravvenuta superfluità delle provetestimoniali, la quale appare coerente e lineare, tanto più alla luce dellacomplessiva motivazione in precedenza sintetizzata, che attraverso l’articolataanalisi della documentazione disponibile e la valorizzazione della incontestataconfessione dell’imputato circa la oggettiva falsità delle fatture, rendeva a dir pocoineluttabile la decisione di sopravvenuta superfluità delle citate testimonianze.

Néil ricorrente – come anticipato – si confronta adeguatamente, proprio alla lucedella predetta complessa motivazione, con riguardo al presente tema della dedottasuperfluità, come finora illustrato.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì è deciso, 10/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 29/05/2025 della Corte di Appello di Trieste;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza deltribunale di Pordenone del 9.2.2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato inordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2 Dlgs. 74/2000, applicando il beneficiodella sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenzaimpugnata.2. Avverso la sentenza sopra indicata della Corte di appello, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando tre motividi impugnazione.3.Deduce, con il primo, vizi di violazione di legge e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] appello non avrebbe elaborato un propria argomentazione critica, non avrebbespiegato l'emersione di un complesso di indizi gravi precisi e concordanti, e non sichiarirebbe, da parte di entrambe le sentenze conformi, se le fatture contestatesiano inesistenti in via oggettiva o soggettiva.Al contrario, la confessione del ricorrente, ritenuta dirimente dai giudici,dimostrerebbe l'esistenza delle operazioni sottostanti. Si sostiene inoltre, che dameri dubbi si sarebbe dedotta la inesistenza di soggetti emittenti le fatture e anchel'utilizzo di termini come "fumus" evidenzierebbe il vizio di entrambe le sentenze.Si riportano, in tale quadro critico, alcuni passi motivazionali a titolo esplicitamente"esemplificativo", con riguardo a fatture della [OSCURATO:PERSONA], mentre per quelle dellaTOO Zeno si rappresenta che in motivazione si sarebbero valorizzati, per escluderela validità delle fatture, solo elementi di dettaglio. Per altre fatture, della AskEngineering, si cita esemplificativamente in via critica il richiamo al fumus dioperazioni non effettuate, per la [OSCURATO:PERSONA] e la Vegal 2013 si contesta che lamotivazione si fonderebbe, quanto alla inesistenza delle fatture, sullainsussistenza del contratto e sulla duplicazione di servizi svolti da altra società.Per la MG Group, si contesta la valorizzazione solo di una testimonianza senzariscontri su emissione di fatture e pagamenti ricevuti. E si ribadisce un quadromotivazionale complessivo carente, quanto alla individuazione di prove o almenoindizi. Si conclude osservando che, nonostante siano stati realizzati i lavori, comedimostrato, "siccome le fatture non sono chiare e precise allora non sono statirealmente fatti" secondo i giudici.4.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e di violazione di leggeriguardo all'elemento soggettivo del reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000. Si ritieneche le due sentenze abbiano operato una equivalenza tra finalità di monetizzazionedichiarata dall'imputato e dolo specifico, in assenza di una rigorosa dimostrazionedell'intento primario di evadere le imposte. Non vi sarebbe, in altri termini,corrispondenza tra necessità di liquidità e volontà di evasione. Né si è valutato sel'operazione di monetizzazione potesse coesistere con una parziale esecuzione diservizi e se l'evasione fosse un fine secondario o una conseguenza. Si ometterebbeogni motivazione sugli elementi da cui desumere l'unica e precipua finalità dievasione e non si spiegherebbe perché la finalità di acquisire liquidità, dichiaratadall'imputato, dovrebbe necessariamente identificarsi con il dolo di evasione.5.Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e la mancataassunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.Si rappresenta la intervenuta censura, in sede di appello, della decisione del primogiudice di revocare l'ordinanza ammissiva quali testimoni dei rappresentanti legalidelle società kazake, emittenti le fatture contestate, sul rilievo della sopravvenutasuperfluità - rappresentata dalla difesa come in sostanza non motivata e fondatasul preconcetto della inesistenza delle società -, per lo stadio avanzatodell'istruttoria e la difficoltà degli stessi di raggiungere l'Italia. Questione chesarebbe stata immediatamente e tempestivamente eccepita. Si osserva, inproposito, come la Corte avrebbe cercato di colmare l'eccepita lacuna sostenendotrattarsi di prove inammissibili, atteso che i predetti soggetti non avrebbero potutodeporre sulla effettiva attività svolta dalla società kazake e sulla natura reale dellestesse. Così emergendo giustificazioni di primo e secondo grado che sieliderebbero, con assenza, quindi, di ogni valutazione della questione sollevata.Poste le critiche sopra già citate inerenti la prima decisione del primo giudice,quanto alla seconda si osserva, in particolare, che essa sarebbe erroneamentefondata sul rispetto del principio di cui al brocardo nemo se detegere, che nonimpedisce al testimone di rendere le dichiarazioni che ritenga di formulare bensìsolo di non potere essere costretto ad autoaccusarsi. Il tutto avrebbe determinatola mancata assunzione di prova decisiva, potendo i testi confermare la realeesistenza delle società e l'effettiva esistenza delle prestazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ opportuno preliminarmente osservare, per meglio analizzareentrambi i ricorsi, che ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenzadella quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formanoun unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminatole censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primogiudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentalipassaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi digravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr.Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013).Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni trale conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita allariproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate ecorrettamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche,superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivareper relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche,introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomentiche pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio dimotivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stileo in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie lededuzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di unacd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazioneai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenzeargomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrenteritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non sianoinequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono darluogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n.9242 del 08/02/2013 Rv. 254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227).Può anticiparsi che attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e diquella di primo grado, cui la prima fa ampio rinvio esaminando le censure propostein quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimentialle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici delladecisione, emerge innanzitutto l’articolata e argomentata ricostruzione della falsitàdelle fatture in contestazione, siccome riferibili a prestazioni inesistenti: si trattadi motivazione che valorizza non solo plurimi e convergenti oltre che gravi elementiindiziari, comprensivi - in estrema sintesi ed esemplificativamente, a seconda dellevarie fatture distinte per emissari, in premessa indicati come non individuati aseguito di ricerche della Agenzia delle Entrate -, della genericità dei riferimenti alleprestazioni o della assenza degli stessi, della mancanza dei contratti di riferimento,della presenza di numerose incongruità riferibili, tra altro, alla numerazione difatture o contratti, a profili cronologici nella emissione delle fatture stesse, ancherispetto al contratto sottostante ove esistente, alla non corrispondenza tra oggettodel contratto sottostante e oggetto della fattura di riferimento, alla illogicità dellatipologia di servizio attestata, a fronte di analoghe attività già svolte e attestatecon altra documentazione contabile riferibile ad altri soggetti, ma inerente ilmedesimo cantiere. Puntuale è anche l’analisi delle fatture della MG Group, che siarricchisce della valorizzazione di dichiarazioni chiarificatorie e confermative dellatesi accusatoria (cfr. pag 15 della sentenza impugnata). A tali dati,complessivamente e coerentemente analizzati, si aggiunge la circostanza,nient’affatto secondaria, della ammissione, mediante spontanee dichiarazioni resedall’imputato in giudizio, per cui le fatture contestate effettivamente nonavrebbero fatto riferimento a prestazioni effettuate, bensì avrebbero costituito lostrumento utilizzato dal ricorrente per ottenere, a fronte di prestazioni maieseguite, il titolo contabile utile per costituirsi una provvista all’estero, oveeffettivamente operava, per pagare maestranze e fronteggiare altri costi per lapropria attività. Gli emittenti delle fatture, restituivano quanto ricevuto dalricorrente trattenendo come compenso il 10 %, sempre secondo le dichiarazionidell’imputato.Rispetto a così argomentata motivazione di cui alle due conformi sentenze,il ricorrente non si concentra sulla analisi ed eventuale confutazione dei passaggiargomentativi inerenti la ricostruita falsità delle fatture - anche alla luce della nontrascurabile valorizzazione delle dichiarazioni confessorie dell’imputato -, in ordinealla mancata rappresentazione, mediante le stesse, di prestazioni effettivamentericevute. E incorre in censure chiaramente a- specifiche.Tale è in questa sede l’esito qualificatorio delle censure proposte con il primomotivo, atteso che il ricorrente si è limitato, senza sviluppare alcun ben maggioree necessario sforzo critico, a lamentare, genericamente, la mancata illustrazionedella ritenuta (dai giudici) emersione di un complesso di indizi gravi precisi econcordanti; oppure, si è limitato a dolersi della mancata specificazione delcarattere delle fatture in termini di inesistenza oggettiva o soggettiva, senzaspecificare e dedurre la rilevanza di tale doglianza, a fronte di una obiettivaricostruzione effettuata dai giudici, innanzitutto, nel senso della inesistenzaoggettiva delle prestazioni: circostanza che come tale assorbe di norma ogniquestione sulla inesistenza soggettiva, che intanto rileva, in via generale, nellamisura in cui, a fronte di prestazioni realmente eseguite, si debba stabilire sel’emissione sia stata operata o meno da chi abbia ricevuto il pagamento. Del resto,l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fattureper operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazionioggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato didichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 conriguardo all’omesso versamento dell’IVA, come nel caso di specie, il quale, nelriferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, nondistingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3,n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275692 - 01). Ancora, il ricorrente si èlimitato ad evocare la sussistenza di dubbi che a suo dire avrebbero portato igiudici a dedurre la inesistenza di soggetti emittenti le fatture, oppure harappresentato l'utilizzo di termini come "fumus" ai fini della sua analisi, qualesintomo in sé di vizio delle sentenze, senza alcuna specifica collocazione delmedesimo all’interno della sentenza impugnata. Né può consentire il superamentodi tale farraginosa quanto inadeguata tecnica di elaborazione del mezzo diimpugnazione promosso, il ricorso a citazioni “esemplificative” di brevi stralcimotivazionali, non fatti oggetto di ogni necessaria analisi critica puntuale nonchéformulata non tenendo conto del quadro della complessiva motivazione diriferimento, nella prospettiva di evidenziare il vizio corrispondente e la suadecisività.Si tratta, in altri termini, di critiche difensive che trascurano il noto principioper cui i motivi del ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quandorisultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì̀ quando difettino dellanecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di talenecessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazionerisiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimentocensurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Inoltre, il requisitodella specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure chela parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati delladecisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi chesono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato(cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054del 01/04/2004, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Rv. 214249).Consegue l’inammissibilità del primo motivo proposto.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Con esso si rappresenta, insintesi, l’erronea equivalenza che le due conformi sentenze avrebbero effettuatotra finalità di monetizzazione (nei termini sopra indicati) dichiarata dall'imputatoe il dolo specifico, in assenza di una rigorosa dimostrazione dell'intento primariodi evadere le imposte.La censura è frutto di una lettura parziale ed erronea della sentenzaimpugnata, con la quale i giudici, hanno, piuttosto, rappresentato il complessivosistema ordito dal ricorrente, incidente come tale sul rilevato dolo del reato,osservando come l’imputato abbia operato secondo modalità rivelatrici dellacontestata finalità di evasione, costituite dalla ricezione di fattureconsapevolmente false quanto alle prestazioni ivi attestate, provvedendo senzaincertezza alcuna e dunque secondo una condotta unitaria e sistematica, alla lorocontabilizzazione, funzionale alla avvenuta valorizzazione, nelle dichiarazioni deiredditi, quali voci di costo per la riduzione dell’imponibile e la correlata evasionedell’imposta sul reddito dell’impresa di cui era amministratore.Si tratta di motivazione in linea con l’indirizzo di legittimità secondo il qualeil reato in esame si consuma con la presentazione della dichiarazione e il dolospecifico può emergere dalle modalità dell’azione e dalla persistenza dell’uso didocumenti falsi ( cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 41174 del 01/10/2025, Rv. 289012– 01) come evidenziato nel caso in esame, in cui il medesimo meccanismo, rodato,di accaparramento di fatture false, è stato utilizzato non solo per creare - a diredell'imputato - provvista all’estero ma anche, in stretta correlazione, per abbatterefraudolentemente l’imponibile e quindi l’Iva dovuta. Quanto alla rilevazione criticaper cui non si sarebbe dimostrata una valenza primaria ovvero esclusiva dellafinalità di evasione, posto che dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso,secondo il ricorrente, che il fine dell'impresa, e per essa dell'imputato, sarebbestato quello di procurarsi la provvista per affrontare costi di impresa all’estero,così da non sussistere un dolo specifico diretto di evasione di imposte, ma una"finalità extraevasiva" cui si congiungeva, al più, un fine di evasione, si tratta dirilievo del tutto infondato, atteso che questa Corte ha già spiegato (Sez. 3, n.27112 del 19/02/2015, , Rv. 264390 – 01; sostanzialmente nel medesimo sensoSez. U, n. 27 del 25/10/2000 Ud. (dep. 07/11/2000 ) Rv. 217032 - 01) chequando lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniuga con unadistinta e autonoma finalità extratributaria, sempre che quest'ultima non siaperseguita dall'agente in via esclusiva, non vi sono serie ragioni giuridiche perdubitare della compatibilità del dolo specifico di evasione fiscale rispetto ad unaconcorrente finalità extraevasiva (che, nella specie, sarebbe consistita, secondo larappresentazione del ricorrente, riportata nella sentenza impugnata, nell'esigenzadi procurarsi, attraverso le false fatturazioni, riserve occulte per affrontare i costidi impresa esteri).L'apprezzamento fattuale della valenza di tale relazione, che apparequantomeno parallela, resta peraltro riservato al giudice di merito e, seadeguatamente e logicamente motivato (come nella specie), non è censurabile dalgiudice di legittimità.Va quindi ribadito il principio che il dolo specifico (ossia il fine di evadere leimposte sui redditi o sul valore aggiunto) richiesto per l'integrazione dalla figuradi reato prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, sussiste anche quandoad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguitadall'agente in via esclusiva, ed il relativo accertamento è riservato al giudice dimerito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede dilegittimità.Sul punto, la Corte nella sentenza impugnata ha con piena coerenza rilevatoche a fronte della confessione dell’imputato, che nel riconoscere la falsità oggettivadelle fatture le ha riportate alla finalità di assicurarsi provvista in nero estera, èemersa una consolidata e costante operazione di utilizzo delle stesse nelladichiarazione in contestazione, così da rilevare il dolo del reato in alcun modooffuscato dalla ulteriore – per vero solo affermata e in alcun modo riscontrata -finalità personale dell’imputato.3. L’ultimo motivo riguarda vizi di violazione di legge e la mancata e laomessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc. pen., con riferimento al rigetto, in sede di appello, della eccezione sollevataavverso la decisione del primo giudice di revocare l'ordinanza ammissiva dellatestimonianza dei rappresentanti legali delle società kazake, emittenti le fatturecontestate, sul rilievo della sopravvenuta superfluità - rappresentata come insostanza non motivata e fondata sul preconcetto della inesistenza delle società -e per lo stadio avanzato dell'istruttoria e la difficoltà degli stessi di raggiungerel'Italia.Si tratta di censura che trascura di confrontarsi, come dovuto, alla luce deiprincipi già precedentemente riportati, con la complessiva motivazione che siintende censurare. La quale non si articola, solo, nella rilevazione per cui i testisarebbero stati obbligati ad autoaccusarsi in contrasto con il principio di cui albrocardo nemo se detegere, ma anche nell’ulteriore considerazione per cui ledeposizioni testimoniali revocate dal primo giudice erano seguite ad un “..numerosignificativo di testi della difesa già escussi, ed ad elementi istruttori già acquisitidi talchè le stesse neppure apparivano necessarie e rilevanti ai fini del decidere etali da giustificare i lunghi tempi per la loro acquisizione …”. Con quest’ultimamotivazione il primo giudice, trovando condivisione nella seconda sentenza, insostanza aveva revocato la precedente ammissione testimoniale non solo con leargomentazioni in precedenza citate quanto alla possibilità che i testimonipotessero autoaccusarsi, ma anche illustrando ulteriori ragioni (sopra riportate),così assolvendo, innanzitutto, al proprio dovere motivazionale sulla rilevatasuperfluità della prova (diversamente integrandosi una nullità per violazione deldiritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod.proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6,comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, dellaCostituzione in tema di contraddittorio tra le parti (sez. 5 - , n. 16976 del12/02/Rv. 279166 – 01).In altri termini, deve riconoscersi come sia intervenuta la necessariamotivazione a supporto della revoca: essa è ben più ampia di quella consideratadall’imputato, atteso che va oltre la rappresentazione del ritenuto limite a deporreper i testimoni in questione; e invero, proprio la doppia articolazione dellamotivazione impone di andare oltre la valutazione della pur erronea ricostruzione,da parte del primo giudice, della portata di tale principio in rapporto a chi appaia,secondo la rappresentazione fattane dallo stesso tribunale, solo potenzialmente ingrado di rendere dichiarazioni accusatorie e non già indiziato di reati (come talesuscettibile, in estrema sintesi, di essere chiamato a deporre, salvo la costanteverifica della eventuale emersione di domande e dichiarazioni potenzialmente persé lesive). Piuttosto, deve considerarsi la di per sé rilevante, ulteriore autonomamotivazione, inerente la ritenuta intrinseca sopravvenuta superfluità delle provetestimoniali, la quale appare coerente e lineare, tanto più alla luce dellacomplessiva motivazione in precedenza sintetizzata, che attraverso l’articolataanalisi della documentazione disponibile e la valorizzazione della incontestataconfessione dell’imputato circa la oggettiva falsità delle fatture, rendeva a dir pocoineluttabile la decisione di sopravvenuta superfluità delle citate testimonianze. Néil ricorrente – come anticipato – si confronta adeguatamente, proprio alla lucedella predetta complessa motivazione, con riguardo al presente tema della dedottasuperfluità, come finora illustrato.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì è deciso, 10/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris