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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18900/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta (ex multis: Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta (ex multis: Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apr
Sentenza Cassazione n. 18900/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris