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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 aprile 2019

Cassazione n. 25573/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33389/2019 R.G., proposto DA l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. S.a.s." (già "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. S.a.s."), con sede in Vidigulfo (PV), in persona del socio accomandatario gerente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 2 aprile 2019 n. 1515/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'[OSCURATO:PERSONA] di Riffa/di Claudia & C. S.a.s." (già "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. S.a.s.") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 2 aprile 2019 n. 1515/04/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" (per "variazione da palestra con fini di lucro a palestra senza fini di lucro", con conferma della categoria D/6, in luogo della categoria C/4, nonostante la concessione in locazione ad associazioni sportive dilettantistiche) della porzione posta al piano terreno di un edificio sito in Siziano (PV) alla [OSCURATO:PERSONA]Acquisto n. 10 ed adibita a palestra, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia col n. 54/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la proposta variazione da palestra con fini di lucro a palestra senza fini di lucro non imponeva un atto di aggiornamento tecnico, non essendovi un mutamento dello stato soggettivo dell'immobile, per cui l'impugnazione era proponibile soltanto per vizi afferenti l'atto impositivo e non anche per il merito, laddove «l'attribuzione della categoria C/4 è riferibile ad immobili destinati ad esercizi sportivi che per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento», mentre «in tutti gli altri casi, e in questo rientra la fattispecie di cui si discute, gli immobili destinati prevalentemente ad attività sportiva e non comparabili con le unità tipo o di riferimento della categoria C/4 (per dimensioni, caratteristiche tipologiche e strutturali, complessità, articolazione e distribuzione di diversi ambienti e delle aree esterne destinate allo sport, presenza di particolari componenti impiantistiche, etc.), sono da inserire nella categoria D/6».

Il ricorso è affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 1 e 2, e 2, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché insufficienza della motivazione circa l'impossibilità di impugnare, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il diniego di variazione della categoria catastale potesse essere impugnato dalla contribuente soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, come modificata dal D.L.vo 8 aprile 1948 n. 514, e del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e delle successive modifiche alle classi catastali, nonché insufficienza della motivazione nel merito, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che lo scopo di lucro non fosse essenziale per la distinzione tra le categorie catastali D/6 e C:14, per cui la variazione dall'una all'altra per la presenza o la carenza di tale requisito non imponesse un aggiornamento tecnico. 3.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché insufficienza della motivazione nel merito, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'onere della prova in ordine all'adeguatezza della categoria e della classe da attribuire all'immobile ricadesse sulla contribuente e non sull'amministrazione finanziaria, laddove la produzione degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche conduttrici dell'immobile e della documentazione tecnica dell'immobile era sufficiente a giustificare la variazione catastale. [OSCURATO:PERSONA]:

1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta - sono infondati, ancorché la correttezza in diritto del dispositivo non escluda la necessità di emendare la motivazione della sentenza impugnata nel senso specificato in appresso, a norma dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. 1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5", 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17627; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura "DOCFA", quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia più veritiera.

Al riguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodici mesi dalla presentazione della "DOCFA", fissato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della rendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l'aggiornamento del catasto (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. Sez. 5^, 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6A-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2015, nn. 3355 e 3358; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5051).

Se, dunque, l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574.

Nel vigente sistema tributario la rendita catastale, del resto, non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale, ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari.

La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità.

Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione.

Pertanto, come l'amministrazione finanziaria, senza conseguenze caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente, non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosi dell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile.

La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost..

È, infatti, principio generale che le dichiarazioni del contribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempre emendabili e ritrattabili, quando possa derivarne l'assoggettamento e ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.

Come la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter 7- procedimentale ,— /all'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - a maggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo "cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta - debbono essere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva del cittadino.

Tanto in sintonia con l'art. 10 della Legge 7 luglio 2000 n. 212 (c.d.

"Statuto del contribuente"), secondo cui «i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede», essendo - appunto - conforme a buona fede non percepire somme non dovute, ancorché versate per errore dall'obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata.

Nessuna preclusione di definitività dell'accatastamento poteva, dunque, essere opposta dall'amministrazione finanziaria alla istanza di variazione presentata dalla contribuente il 5 aprile 2016.

Peraltro, l'amministrazione finanziaria persiste ad individuare nell'istanza dei contribuenti una sorta di richiesta di "annullamento in via di autotutela", ma ciò si deve escludere per l'agevole qualificazione nei termini di una "istanza di variazione della classificazione catastale", trattandosi di domande prospettabili in qualsivoglia momento proprio perché il procedimento di classamento è di tipo accertativo, con conseguente facoltà del contribuente di chiedere la rettifica della rendita proposta, quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponda al vero (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 2995).

Invero, se l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, consegue indubbiamente che, ove il classamento non risulti soddisfacente il privato può ricorrere al giudice tributario, previo il diniego dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557).

Né si può sostenere che il diniego o rifiuto di variazione catastale rientrerebbe nella tipologia degli atti impugnabili soltanto sub specie del diniego espresso o tacito di autotutela, che può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5", 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378). 1.2 A tale proposito, il collegio rileva che l'art. 19, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che il ricorso può essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».

Non vi è, dunque, ragione di escludere dall'ambito degli «atti relativi alle operazioni catastali» di cui all'art. 19, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 il tacito o espresso diniecio ad una istanza di variazione catastale.

Pertanto, la domanda dei contribuenti per l'attribuzione di una diversa categoria va correttamente qualificata come istanza di variazione catastale ed il diniego dell'amministrazione finanziaria è propriamente qualificabile come atto relativo alle operazioni catastali di classamento.

In sostanza, con l'istanza del 30 marzo 2017, i contribuenti hanno denunciato l'erroneità della rendita catastale, invitando l'amministrazione finanziaria ad apportare le necessarie correzioni, ma quest'ultima ha opposto un rifiuto, confermando la validità della rendita precedentemente attribuita su proposta del medesimo contribuente.

Il provvedimento negativo con il quale l'amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente rendita, rigettando l'istanza di variazione avanzata dai contribuenti, deve considerarsi atto riguardante l'operazione catastale di attribuzione di rendita.

A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], gli atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta.

La previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale è la determinazione della rendita catastale che rappresenta, ai finì di una pluralità di tributi, la misura della capacita contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato.

Come, dunque, non vi sarebbe ragione precludere al contribuente la possibilità di presentare la denuncia di variazione del classamento catastale, non vi è ragione di assegnare al diniego dell'amministrazione finanziaria la natura di atto non impugnabile.

Per cui, deve essere riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene e, ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice. 1.3 In conclusione, si può ribadire che, in tema di contenzioso tributario, l'articolo 19, comma 1, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del medesimo D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».

L'atto di diniego della variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente concerne, senza dubbio, una delle operazioni catastali menzionate nel citato art. 2 del medesimo D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ed è, quindi, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie (Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2011, n. 816; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 3001; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 2006; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574). 1.4 Nella specie, riqualificando implicitamente l'atto impugnato in termini di diniego di autotutela, sul presupposto che «la variazione da palestra con fini di lucro a palestra senza fini di lucro non impone un atto di aggiornamento tecnico, in quanto non muta lo stato soggettivo del bene», per cui «il diniego alla richiesta del contribuente può essere impugnato solo per vizi propri afferenti l'atto e non nel merito», la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello della contribuente anche sul presupposto che ne fosse possibile l'impugnazione soltanto per motivi inerenti l'illegittimità del rifiuto.

2. Ciò posto, il collegio è chiamato a decidere la questione della categoria catastale da attribuire ad un immobile adibito a palestra (sulla scorta di procedura "DOCFA", per mutamento di destinazione), con la variazione dalla categoria D/6 ("locali per esercizi sportivi privati" - quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249 ed abbiano fine di lucro), alla categoria C/4 ("fabbricati e locali per esercizi sportivi" - comprendente quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro, e pertanto non rientrano nell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249), in considerazione del passaggio da una gestione a scopo lucrativo in forma diretta da parte della contribuente, che ne è proprietaria, ad una gestione a scopo non lucrativo in forma indiretta da parte di associazioni sportive dilettantistiche, che ne sono detentrici a titolo di locazione. 2.1 A parere della contribuente, il locale in questione doveva, in conformità alla dichiarazione "DOCFA", essere classificato nella categoria C/4 ("fabbricati e locali per esercizi sportivi"), nella quale rientrano (in base alle esplicazioni contenute nella circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 1992 n. 5) i fabbricati costruiti o adattati per tali speciali scopi che non sono suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito,, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249 (cioè, tra i fabbricati «costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni»). 2.2 Diversamente, per l'amministrazione finanziaria, l'edificio doveva essere classificato in categoria D/6 ("locali per esercizi sportivi privati"), tenendo conto che essa comprende le palestre private a fine di lucro. 2.3 Si rammenta che l'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 (portante il «Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano») recita: «Il classamento consiste nel riscontrare/ con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento».

A norma del successivo art. 62 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142: «La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare».

Questa Corte ha, quindi, già affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscé l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868); ed ancora che, in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 201.8, n. 22103; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249).

Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166). 2.4 Non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternai:ivo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 2.5 Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E) (circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 1992 n. 5).

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità recklituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori. 2.6 Per l'individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, le circolari emanate dall'Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4/T ed il 13 aprile 2007 n. 4/T hanno precisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile (...)». 2.7 Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842). 2.8 Per cui, ciò che rileva è la circostanza che l'immobile sia adibito dal contribuente - anche attraverso l'interposizione di un terzo qualificato che ne abbia il godimento a titolo di locazione - allo svolgimento dell'attività sportiva, sempre che tale destinazione sia connaturata all'idoneità strutturale e funzionale dell'immobile stesso, laddove la percezione dei canoni di locazione da parte del contribuente non incide sulla onerosità o sulla gratuità delle prestazioni rese dal conduttore ai beneficiari dei servizi sportivi. 2.9 Per cui, allo stato, in presenza di una finalità lucrativa, le palestre private devono essere più propriamente ricondotte alla categoria D/6, ribadendosi che la natura imprenditoriale dell'attività esercitata deve essere rapportata soltanto alle caratteristiche strutturali e tipologiche dell'immobile. 2.10 Ebbene, nonostante una motivazione di non sempre agevole intellegibilità, la sentenza impugnata si è sostanzialmente conformata ai criteri normativi applicabili ed ai principi innanzi affermati, avendo ritenuto che lo scopo di lucro sia connesso alle caratteristiche intrinseche ed oggettive dell'immobile.3.

Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33389/2019 R.G., proposto DA l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. S.a.s." (già "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. S.a.s."), con sede in Vidigulfo (PV), in persona del socio accomandatario gerente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 2 aprile 2019 n. 1515/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'[OSCURATO:PERSONA] di Riffa/di Claudia & C. S.a.s." (già "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. S.a.s.") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 2 aprile 2019 n. 1515/04/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" (per "variazione da palestra con fini di lucro a palestra senza fini di lucro", con conferma della categoria D/6, in luogo della categoria C/4, nonostante la concessione in locazione ad associazioni sportive dilettantistiche) della porzione posta al piano terreno di un edificio sito in Siziano (PV) alla [OSCURATO:PERSONA]Acquisto n. 10 ed adibita a palestra, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia col n. 54/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la proposta variazione da palestra con fini di lucro a palestra senza fini di lucro non imponeva un atto di aggiornamento tecnico, non essendovi un mutamento dello stato soggettivo dell'immobile, per cui l'impugnazione era proponibile soltanto per vizi afferenti l'atto impositivo e non anche per il merito, laddove «l'attribuzione della categoria C/4 è riferibile ad immobili destinati ad esercizi sportivi che per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento», mentre «in tutti gli altri casi, e in questo rientra la fattispecie di cui si discute, gli immobili destinati prevalentemente ad attività sportiva e non comparabili con le unità tipo o di riferimento della categoria C/4 (per dimensioni, caratteristiche tipologiche e strutturali, complessità, articolazione e distribuzione di diversi ambienti e delle aree esterne destinate allo sport, presenza di particolari componenti impiantistiche, etc.), sono da inserire nella categoria D/6». Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 1 e 2, e 2, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché insufficienza della motivazione circa l'impossibilità di impugnare, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il diniego di variazione della categoria catastale potesse essere impugnato dalla contribuente soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, come modificata dal D.L.vo 8 aprile 1948 n. 514, e del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e delle successive modifiche alle classi catastali, nonché insufficienza della motivazione nel merito, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che lo scopo di lucro non fosse essenziale per la distinzione tra le categorie catastali D/6 e C:14, per cui la variazione dall'una all'altra per la presenza o la carenza di tale requisito non imponesse un aggiornamento tecnico. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché insufficienza della motivazione nel merito, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'onere della prova in ordine all'adeguatezza della categoria e della classe da attribuire all'immobile ricadesse sulla contribuente e non sull'amministrazione finanziaria, laddove la produzione degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche conduttrici dell'immobile e della documentazione tecnica dell'immobile era sufficiente a giustificare la variazione catastale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta - sono infondati, ancorché la correttezza in diritto del dispositivo non escluda la necessità di emendare la motivazione della sentenza impugnata nel senso specificato in appresso, a norma dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. 1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5", 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17627; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura "DOCFA", quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia più veritiera. Al riguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodici mesi dalla presentazione della "DOCFA", fissato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della rendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l'aggiornamento del catasto (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. Sez. 5^, 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6A-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2015, nn. 3355 e 3358; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5051). Se, dunque, l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574. Nel vigente sistema tributario la rendita catastale, del resto, non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale, ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari. La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità. Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l'amministrazione finanziaria, senza conseguenze caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente, non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosi dell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile. La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost.. È, infatti, principio generale che le dichiarazioni del contribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempre emendabili e ritrattabili, quando possa derivarne l'assoggettamento e ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Come la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter 7- procedimentale ,— /all'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - a maggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo "cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta - debbono essere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva del cittadino. Tanto in sintonia con l'art. 10 della Legge 7 luglio 2000 n. 212 (c.d. "Statuto del contribuente"), secondo cui «i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede», essendo - appunto - conforme a buona fede non percepire somme non dovute, ancorché versate per errore dall'obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata. Nessuna preclusione di definitività dell'accatastamento poteva, dunque, essere opposta dall'amministrazione finanziaria alla istanza di variazione presentata dalla contribuente il 5 aprile 2016. Peraltro, l'amministrazione finanziaria persiste ad individuare nell'istanza dei contribuenti una sorta di richiesta di "annullamento in via di autotutela", ma ciò si deve escludere per l'agevole qualificazione nei termini di una "istanza di variazione della classificazione catastale", trattandosi di domande prospettabili in qualsivoglia momento proprio perché il procedimento di classamento è di tipo accertativo, con conseguente facoltà del contribuente di chiedere la rettifica della rendita proposta, quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponda al vero (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 2995). Invero, se l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, consegue indubbiamente che, ove il classamento non risulti soddisfacente il privato può ricorrere al giudice tributario, previo il diniego dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557). Né si può sostenere che il diniego o rifiuto di variazione catastale rientrerebbe nella tipologia degli atti impugnabili soltanto sub specie del diniego espresso o tacito di autotutela, che può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5", 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378). 1.2 A tale proposito, il collegio rileva che l'art. 19, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che il ricorso può essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale». Non vi è, dunque, ragione di escludere dall'ambito degli «atti relativi alle operazioni catastali» di cui all'art. 19, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 il tacito o espresso diniecio ad una istanza di variazione catastale. Pertanto, la domanda dei contribuenti per l'attribuzione di una diversa categoria va correttamente qualificata come istanza di variazione catastale ed il diniego dell'amministrazione finanziaria è propriamente qualificabile come atto relativo alle operazioni catastali di classamento. In sostanza, con l'istanza del 30 marzo 2017, i contribuenti hanno denunciato l'erroneità della rendita catastale, invitando l'amministrazione finanziaria ad apportare le necessarie correzioni, ma quest'ultima ha opposto un rifiuto, confermando la validità della rendita precedentemente attribuita su proposta del medesimo contribuente. Il provvedimento negativo con il quale l'amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente rendita, rigettando l'istanza di variazione avanzata dai contribuenti, deve considerarsi atto riguardante l'operazione catastale di attribuzione di rendita. A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], gli atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta. La previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale è la determinazione della rendita catastale che rappresenta, ai finì di una pluralità di tributi, la misura della capacita contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato. Come, dunque, non vi sarebbe ragione precludere al contribuente la possibilità di presentare la denuncia di variazione del classamento catastale, non vi è ragione di assegnare al diniego dell'amministrazione finanziaria la natura di atto non impugnabile. Per cui, deve essere riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene e, ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice. 1.3 In conclusione, si può ribadire che, in tema di contenzioso tributario, l'articolo 19, comma 1, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del medesimo D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale». L'atto di diniego della variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente concerne, senza dubbio, una delle operazioni catastali menzionate nel citato art. 2 del medesimo D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ed è, quindi, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie (Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2011, n. 816; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 3001; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 2006; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574). 1.4 Nella specie, riqualificando implicitamente l'atto impugnato in termini di diniego di autotutela, sul presupposto che «la variazione da palestra con fini di lucro a palestra senza fini di lucro non impone un atto di aggiornamento tecnico, in quanto non muta lo stato soggettivo del bene», per cui «il diniego alla richiesta del contribuente può essere impugnato solo per vizi propri afferenti l'atto e non nel merito», la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello della contribuente anche sul presupposto che ne fosse possibile l'impugnazione soltanto per motivi inerenti l'illegittimità del rifiuto. 2. Ciò posto, il collegio è chiamato a decidere la questione della categoria catastale da attribuire ad un immobile adibito a palestra (sulla scorta di procedura "DOCFA", per mutamento di destinazione), con la variazione dalla categoria D/6 ("locali per esercizi sportivi privati" - quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249 ed abbiano fine di lucro), alla categoria C/4 ("fabbricati e locali per esercizi sportivi" - comprendente quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro, e pertanto non rientrano nell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249), in considerazione del passaggio da una gestione a scopo lucrativo in forma diretta da parte della contribuente, che ne è proprietaria, ad una gestione a scopo non lucrativo in forma indiretta da parte di associazioni sportive dilettantistiche, che ne sono detentrici a titolo di locazione. 2.1 A parere della contribuente, il locale in questione doveva, in conformità alla dichiarazione "DOCFA", essere classificato nella categoria C/4 ("fabbricati e locali per esercizi sportivi"), nella quale rientrano (in base alle esplicazioni contenute nella circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 1992 n. 5) i fabbricati costruiti o adattati per tali speciali scopi che non sono suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito,, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249 (cioè, tra i fabbricati «costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni»). 2.2 Diversamente, per l'amministrazione finanziaria, l'edificio doveva essere classificato in categoria D/6 ("locali per esercizi sportivi privati"), tenendo conto che essa comprende le palestre private a fine di lucro. 2.3 Si rammenta che l'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 (portante il «Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano») recita: «Il classamento consiste nel riscontrare/ con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento». A norma del successivo art. 62 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142: «La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare». Questa Corte ha, quindi, già affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscé l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868); ed ancora che, in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 201.8, n. 22103; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249). Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166). 2.4 Non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternai:ivo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 2.5 Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E) (circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 1992 n. 5). Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità recklituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori. 2.6 Per l'individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, le circolari emanate dall'Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4/T ed il 13 aprile 2007 n. 4/T hanno precisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile (...)». 2.7 Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842). 2.8 Per cui, ciò che rileva è la circostanza che l'immobile sia adibito dal contribuente - anche attraverso l'interposizione di un terzo qualificato che ne abbia il godimento a titolo di locazione - allo svolgimento dell'attività sportiva, sempre che tale destinazione sia connaturata all'idoneità strutturale e funzionale dell'immobile stesso, laddove la percezione dei canoni di locazione da parte del contribuente non incide sulla onerosità o sulla gratuità delle prestazioni rese dal conduttore ai beneficiari dei servizi sportivi. 2.9 Per cui, allo stato, in presenza di una finalità lucrativa, le palestre private devono essere più propriamente ricondotte alla categoria D/6, ribadendosi che la natura imprenditoriale dell'attività esercitata deve essere rapportata soltanto alle caratteristiche strutturali e tipologiche dell'immobile. 2.10 Ebbene, nonostante una motivazione di non sempre agevole intellegibilità, la sentenza impugnata si è sostanzialmente conformata ai criteri normativi applicabili ed ai principi innanzi affermati, avendo ritenuto che lo scopo di lucro sia connesso alle caratteristiche intrinseche ed oggettive dell'immobile.3. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 4. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
Decreto Cassazione n. 25573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris