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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33765/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che ha riconosciuto PIZZIMENTI Onofrio colpevole del reato di detenzione al fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente assume violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ragione della equivocità del dato rappresentato dal mero possesso dello stupefacente, non risultando dimostrata la finalità di spaccio, in assenza di elementi di conforto alla destinazione dello stupefacente alla cessione, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ha depositato memoria difensiva la difesa del ricorrente a mezzo dell'avv.to D'OMOFRIO insistendo nell'accoglimento del ricorso e opponendosi alla definizione dello stesso mediante pronuncia di inammissibilità.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione e meramente ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal primo giudice e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il giudice distrettuale ha infatti evidenziato che la finalità di spaccio era riscontrata dalle sommarie informazioni rese da un cliente che aveva concordato con l'imputato un rifornimento di hashish.

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato poi escluso in ragione dei plurimi precedenti anche specifici del prevenuto e per l'assenza di profili di meritevolezza.

La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.

La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che ha riconosciuto PIZZIMENTI Onofrio colpevole del reato di detenzione al fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente assume violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ragione della equivocità del dato rappresentato dal mero possesso dello stupefacente, non risultando dimostrata la finalità di spaccio, in assenza di elementi di conforto alla destinazione dello stupefacente alla cessione, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha depositato memoria difensiva la difesa del ricorrente a mezzo dell'avv.to D'OMOFRIO insistendo nell'accoglimento del ricorso e opponendosi alla definizione dello stesso mediante pronuncia di inammissibilità. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione e meramente ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal primo giudice e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il giudice distrettuale ha infatti evidenziato che la finalità di spaccio era riscontrata dalle sommarie informazioni rese da un cliente che aveva concordato con l'imputato un rifornimento di hashish. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato poi escluso in ragione dei plurimi precedenti anche specifici del prevenuto e per l'assenza di profili di meritevolezza. La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 33765/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris