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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17085/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trento, pronunciata il 24 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di truffa con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, tendono ad ottenere un'alternativa rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, peraltro rispetto a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, con argomentazioni esenti da criticità giustificative che il ricorso si limita a controaffermare; considerato che la responsabilità concorsuale del prevenuto per truffa risultava provata non solo dall'intestazione al medesimo della carta poste-pay indicata per il bonifico della somma, che non era stata denunciata smarrita o rubata, ma anche dall'invio di una carta d'identità che riportava il suo nome e cognome, proprio al fine di rassicurare ulteriormente il compratore dopo avergli inviato le foto del pc; osservato, infine, che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico; ritenuto che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato congruamente motivato alla luce dei numerosi precedenti a carico dell'imputato per reati contro il patrimonio e che il danno, pari a 500 euro, non poteva ritenersi di speciale tenuità; considerato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello dì motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora, come nel caso in esame, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018- 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trento, pronunciata il 24 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di truffa con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, tendono ad ottenere un'alternativa rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, peraltro rispetto a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, con argomentazioni esenti da criticità giustificative che il ricorso si limita a controaffermare; considerato che la responsabilità concorsuale del prevenuto per truffa risultava provata non solo dall'intestazione al medesimo della carta poste-pay indicata per il bonifico della somma, che non era stata denunciata smarrita o rubata, ma anche dall'invio di una carta d'identità che riportava il suo nome e cognome, proprio al fine di rassicurare ulteriormente il compratore dopo avergli inviato le foto del pc; osservato, infine, che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico; ritenuto che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato congruamente motivato alla luce dei numerosi precedenti a carico dell'imputato per reati contro il patrimonio e che il danno, pari a 500 euro, non poteva ritenersi di speciale tenuità; considerato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello dì motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora, come nel caso in esame, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018- 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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