CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1975
Cassazione n. 06130/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/05/1975 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av,y4o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione giustificando l'applicazione delal recidiva non con la mera considerazione dei precedenti penali ma evidenziando che le modalità di realizzazione del reato ex art. 337 cod. pen. da parte dell'imputato, che con la sua fuga in auto ha messo in pericolo i pubblici ufficiali che stavano controllando la regolarità della sua guida, mostrano la sua ulteriore progressione criminosa rispetto ai già gravi e variegati precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore fl Prsidente