CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15134/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentato e difeso in virtù di procura specialein calce al contro ricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.681/2019, depositata il 12 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] 2008/2009/2010/2011/2012 R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell ’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena addetto al servizio di riscossione tributiaderiva, in pendenza di rapporto, al Fondo di solidarietà di cui al D.M. 24 novembre 2003, n. 375, percependo in forma rateale, negli anni di imposta dal 2008 al 2012, assegni straordinari di sostegno al reddito. Il contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dei maggiori tributi, per un valore di €41.488,92, trattenuti dall’INPS quale sostituto di imposta, a seguito della sottoposizione di tali indennità integrative al regime di tassazione ordinaria,anziché separata ex art. 59, comma 3 , della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Proposto dal contribuente ricorso avverso il silenzio- rifiuto dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 23076/2017, depositata il 26 ottobre 2017, lo dichiarava inammissibile per tardività. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 681/ 2018 , pronunciata il 17 dicembre 2018e depositata in segreteria il 12 febbraio 2019, accoglieva l’appello e, per l’effetto, accoglieva il ricorso di primo grado. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 07 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria. R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che: 1. Con l’unico motivodi ricorso l’Ufficio eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. n. 375/2003 in una con il D.M. 28 aprile 2000,n. 158, letti in combinato disposto con l’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 23, della L. n. 23 dicembre 1998, n. 448, nonché con l’art. 2, comma 28, della legge23 dicembre 1996, n. 662,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Contesta, nello specifico, che la C.T.R. avrebbe erroneamente applicato l’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997 al caso di specie, essendo quest’ultimo riferibile unicamente al D.M. n. 158/2000 e non anche al D.M. n. 375/2003, decreto attuativo dell’art. 2, comma 28 , della leggen. 662/1996. Secondo l’Ufficio, dato che, negli anni di imposta in questione, da un lato, l’istituto bancario “Monte dei Paschi di Siena” era adibito anche alla riscossione dei crediti erariali e, dall’altro, il contribuente - resistente era un addetto alla riscossione, si applicherebbe la normativa specifica del settore della riscossione dei crediti erariali (art. 2 del D.M. n. 375/2003) e non quella relativa al settore del credito (D.M. 158/2000). 2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue. Il motivoè fondato. La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dall’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 che, al fine di assicurare un sostegno al R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l'istituzione presso l’INPS di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete modalità di erogazione degli importi. Successivamente è intervenuta la legge n. 449/1997, che, all’art. 59, comma 3, ha disposto, tra l’altro, quanto segue: «Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n.357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro». Il complesso normativo sopra passato in rassegna prevede, mediante il richiamo all'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31 marzo 1998. R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] regime introdotto dalla legge citata, art. 59, comma 3, ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 nell'introdurre «il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» ha richiamato, nelle premesse, il regime transitorio di cui all’art. 59, comma 3 , della legge n. 449/1997 . Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa. Il D.M. 24 novembre 2003, recante il «Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi», non richiama invece, nella premessa, la legge n. 449/1997, art. 59, comma 3, ma la legge n. 662/1996, solo art. 2, comma 28,e fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e, quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria. Dalla ricognizione della suesposta normativa può quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito, come previsto dal D.M. n. 158/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alla legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, assoggettato alla diversa disciplina prevista dal D.M. n. 375 del 2003. Orbene risultaincontestabilmente accertato in punto di fatto che il ricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali,e per tale ragione sia stata ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal D.M. n. 375/2003, e non del diverso fondo previsto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso D.M. n. 158/2000 (in tal senso, da ultimo, Cass.14 aprile 2021, n. 9766; Cass. 16 febbraio 2021, n. 3956; Cass. 30 settembre 2020, n. 20805). Stante quindi la riconducibilità del controricorrente tra i soggetti cui si applica il D.M. n. 375/2003, il giudice d’appello avrebbe dovuto escludere l’applicabilità, rispetto al caso concreto, del regime di “tassazione separata” di cui all’art. 59, comma3, della legge n. 449/1997, essendo quest’ultimo riferibile unicamente al regime previsto dal D.M. n.158/2000. L’esclusione dell’applicazione del citato art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997 comporta anche l’esclusione dell’applicazione del beneficio di cui all’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917/1986. Quest’ultima norma, infatti, oggi abrogata, prevedeva testualmente che «per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16». Il dimezzamento dell’imposizione del t.f.r., stante il richiamato all’art. 16, comma 1, lett. a) [ora art. 17, comma 1, lett. a)], dunque, presuppone comunque la sottoposizione al regime di tassazione separata, nonché l’applicazione di misure di incentivo all’esodo che, nella specie, sono quelle di cui all’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997 che, come si è visto, non si applica al contribuente. Ne consegue che non è fondata, nella fattispecie in esame, l’eccezione di giudicato sollevata dal controricorrente in ordine all’avvenuto riconoscimento dell’ulteriore agevolazione di cui all’art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986, in quanto le doglianze sollevate dall’Agenzia delle Entrate, attenendo all’esclusione del regime di tassazione separata, riguardano necessariamente anche la questione dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto, e l’esclusione del predetto regime di tassazione separata comporta inevitabilmente anche l’esclusione di tale ulteriore agevolazione. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non necessitando ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito possono essere compensate, avuto riguardo all’esito dei relativi giudizi. R.G. N.15134/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusio