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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 34958/2023

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Rimini, emessa il 24 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, commi 1, 2 e 3, n. 1 (capo a) e 582, 585, in relazione all'art. 61 n. 2 e 576, n. 1, cod. pen (capo b).

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza di prova della violenza e, conseguentemente, l'errata qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto e l'assoluzione in relazione al reato di lesioni personali, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento alla luce dell'intero compendio probatorio, in particolare delle attendibili dichiarazioni testimoniali, riscontrate anche dai filmati di videosorveglianza, dalle quali emerge la violenza perpetrata dall'imputato nei confronti dell'addetto alla sicurezza e che era finalizzata al conseguimento dell'impunità e ad assicurarsi il possesso della refurtiva (pagg. 2-3); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valorizzare le dichiarazioni parzialmente confessorie ed il percorso terapeutico - del quale non si conosce l'esito - a fronte della ostinata condotta menzognera dell'imputata il quale è stato sorpreso in flagranza di reato e della sua rilevante capacità a delinquere emersa dal casellario giudiziario (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Rimini, emessa il 24 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, commi 1, 2 e 3, n. 1 (capo a) e 582, 585, in relazione all'art. 61 n. 2 e 576, n. 1, cod. pen (capo b). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza di prova della violenza e, conseguentemente, l'errata qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto e l'assoluzione in relazione al reato di lesioni personali, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento alla luce dell'intero compendio probatorio, in particolare delle attendibili dichiarazioni testimoniali, riscontrate anche dai filmati di videosorveglianza, dalle quali emerge la violenza perpetrata dall'imputato nei confronti dell'addetto alla sicurezza e che era finalizzata al conseguimento dell'impunità e ad assicurarsi il possesso della refurtiva (pagg. 2-3); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valorizzare le dichiarazioni parzialmente confessorie ed il percorso terapeutico - del quale non si conosce l'esito - a fronte della ostinata condotta menzognera dell'imputata il quale è stato sorpreso in flagranza di reato e della sua rilevante capacità a delinquere emersa dal casellario giudiziario (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu
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