CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 40952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i tre motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con duplice valutazione resa sula base di argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni. da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità per l'attività di coltivazione ( si veda dalla pagina 5 della sentenza di appello, dal primo capoverso), alla ritenuta inconferenza ( si veda pag 7 della sentenza gravata) del rilievo difensivo volto a rivendicare la finalità terapeutica sottesa alla coltivazione e detenzione della sostanza in contestazione, alla ritenuta non riconducibilità delle condotte a giudizio dentro i confini del comma 5 dell'ad 73 e in relazione alla non applicabilità ~va. della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp ( alle sintetiche ma in ogni caso adeguate (9' considerazioni rese dalla sentenza di appello vanno aggiunte quelle ancora più puntuali rese dal primo giudice) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.