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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 37951/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24719/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma , corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 187, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende per procura speciale allegata a margine del ricorso, -ricorrente e controricorrente incidentale - contro Società per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., elettivamente domiciliata in R oma, via Mazzini , n. 96 , presso l o studio dell’a vv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difen sa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale allegata in calce al controricorso, -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 688 /201 8 del la Corte d’Appello di Milano, depositatal’8.

2. 201 8; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2022 dal Consigliere A ndrea Zuliani . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. agìin giudizio nei confronti di Società per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. (d’ora innanzi , per brevità , indicata anche come S.E.A. ) S.p.A. , affermando , in estrema sintesi, di svolgere servizi di assistenza a terra alle co mpagnie aeree e chiedendo: di accertare che la convenuta, abusando della propria posizione dominante, aveva applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio all’interno dell’aeroporto di Malpensa, tariffe eccedenti la previsione dettata da un provvedimento adottato dall’ENACil 20.10.2007; e di condanna re la convenuta alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto applicando quel provvedimento.

Secondo S.E.A.

S .p.A. , viceversa, sempre in breve, la quantificazione prevista dal menzionato provvedimento concerneva la subconcessione di spazi per l’esercizio di attività di handling aeroportuale, attività che l’attrice non risultava svolgere, con conseguente legittima applicazione dei corrispettivi stabiliti ne l contratto intercors o tra le parti.

Inoltre , secondo la convenuta, la quantificazione richiesta dall’attrice non era applicabile anche per ulteriori ragioni ed il credito fatto valere era comunque in parte prescritto.

Il Tribunale di Milano accolse la domanda e , accertato che S.E.A.

S.p.A. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione degli obblighi di legge, la condannò al risarcimento del danno in misura pari all’eccedenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto secondo i criteri stabiliti dall’articolo 16, comma3, della direttiva 96/67/CE e d a lla relativa normativa di attuazione interna.

Interposto appello da S.E.A.

S.p.A., la C orte d’ A ppello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ridusse l’entità della condanna per effetto dell’ accogli m en t o del l’eccezione di prescrizione quinquennale , sul presupposto della natura extracontrattuale della responsabilità accertata a carico dell’appellante.

Contro questa sentenza CISMAT S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

S.E.A.

S.p.A. ha reagito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, a sua volta articolato in sette motivi.

CISMAT S.r.l. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge precedente la data fissata per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorso principale di CISMATS.r.l. contiene i seguenti motivi: 1) il primo mezzo denuncia violazione degli artt.1339, 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), censurando la sentenza impugnata per avere omesso di motivare l’esclusione della responsabilità contrattuale in capo a S.E.A.

S.p.A. , nonostante l’accertata violazione del citato art. 102 TFUE e la chiara connotazione contrattuale del rapporto tra le parti; 2) il secondomezzo denuncia violazione degli artt. 1339, 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 10 del d.lgs. n. 18 del 1999, delle delibere CIPE 86/2000 e 38/2007, degli artt. 16 della direttiva 96/67/CE, e 102 TFUE, nonché in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 5.7.2007 in causa C-181/06, censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto che il provvedimento dell’ENAC che fissa il giusto corrispettivo per l’uso dei locali all’interno dell’aeroporto costituisce una necessaria e vincolante attuazione della normativa interna e comunitaria; 3) il terzo mezzo denuncia violazione degli art t. 1339, 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 10 del d.lgs. n. 18 del 1999, delledelibere CIPE 86/2000 e 38/2007, degli artt. 16 della direttiva 96/67/CE, e 102 TFUE, nonché in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 5.7.2007 in causa C-181/06,censurando la sentenza impugnata per non avere affermato che la sostituzione del canone pattuito nel contratto tra le parti con il canone fissato dall’ENAC è imposta dalla normativa comunitaria; 4) il quarto mezzo denuncia violazione degli artt. 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 16 della direttiva 96/67/CE, nonché in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 5.7.2007 in causa C-181/06, e omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.c. , censurando la sentenza impugnata per avereomesso di considerare l’azione restitutoria derivante dalla nullità della pattuizione sul prezzo e la relativa prescrizione decennale; 5) il quinto mezzo denuncia violazione degli artt. 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli artt. 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE, nonché omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che anche la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’obbligazione si inseriscono nell’ambito della responsabilità contrattuale; 6) il sesto mezzo denuncia , «sotto un diverso profilo», violazione degli artt. 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli artt. 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE , censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che anche la responsabilità precontrattuale costituirebbe un’ ipotesi di responsabilità contrattuale; 7) il settimomotivo denuncia violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e omessa motivazione , censurand o la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la decorrenza della prescrizione soltanto dall’8.1.2009, data del provvedimento con cui l’AGCM sanzionò il comportamento anticoncorrenziale di S.E.A.

S.p.A.; 8) l’ottavomotivo denuncia, sotto altro profilo, violazione dei medesimi artt. 2935 e 2947 c.c. (erroneamente indicati come artt.2497 e 2395 c.c.), censurando la sentenza impugnata per aver e omesso di considerare la natura permanente dell’illecitocommesso da S.E.A.

S.p.A.

Il ricorso incidentale di S.E.A.

S.p.

A . contiene i seguenti motivi: I) col primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 360, comma 1 , n. 1 c . p . c . ) , invocando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale; II) il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte d’appello motivato in modo solo apparente la decisione di rigettare la censura di S.E.A.S.p.A. riguardante il riconoscimento a CISMAT S.r.l. della qualifica di handler con conseguente diritto all’applicazione del canone regolamentato; III) il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. in relazione all’utilizzabilità del provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (AGCM) quale prova privilegiata nel giudizio, avendo attribuito al provvedimento tale valore nonostante lo stesso riguardasse altra fattispeciee altri soggetti ; IV) il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, sull’errato presupposto dell’esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell’AGCM, la corte d’appello, confermando la decisione del tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale, che diversamente sarebbe stato onere dell’attriceprovare; V) il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 10, 13, All.

A del d. lgs n. 18 del 19 99 e degli artt. 2, 4, 14, 16 della Direttiva 96/67 / CE , violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 250 del 19 9 7 , per avere la c orte d ’a ppello violato la normativa nazionale e comunitaria sull’handling, ritenendola applicabile a una società priv a dei requisiti necessari e che non svolgeattività di assistenza a terra ; con questo motivo si imputa inoltre al giudice a quodi avere esercitato, nel ricondurre le attività svolte dalle controparti all’interno della predetta normativa, un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente all’ENAC; VI) il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte d’appello motivato solo in modoapparente le censure mosse contro l’utilizzazione dei corrispettivi indicati dall’ENAC per dedurne l’eccessività di quelli applicati e per non essersi pronunciata sull’elemento soggettivo dell’accertata responsabilità extracontrattuale di S.E.A.

S.p.A.

VII) il settimo motivo, che viene svolto solo in via subordinata all’accoglimento del ricorso di CISMAT S.r.l., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., per non avere la corte d’appello retrodatato la decorrenza della prescrizione all’epoca dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 18 del 1999. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.1. I motivi dal primo al sesto – che sono accomunati dalla funzione di censurare il mancato accerta mento, nella sentenza impugnata, della responsabilità anche contrattuale di S.E.A.

S.p.A., con la conseguente applicazione della prescrizione breve quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale– sono tutti inammissibili.

1.1.1. Non è in discussione che CISMAT S.r.l. ha agito nei confronti di S.E.A.

S.p.A., sulla base del provvedimento dell’AGCM, lamentando che la convenuta avesse «imposto tariffe ingiustificatamente gravose e discriminatori e , relative alla subconcessione di uffici operativi in aeroporto, per i periodi indicati nei conteggi in atti» (pagina 2del ricorso).

Pertanto , si è trattato di un’azione c.d. follow on, fondata sull’accertamento dell’AGCM.

Ora , siffatto illecito antitrustè collocato, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, nel comparto aquiliano, in ragione della lesione dell’interesse «ultraindividuale alla libertà contrattuale, concretantesi nel diritto a godere dei benefici della competizione commerciale, costituenti la colonna portante del meccanismo negoziale e della legge della domanda e dell’offerta» (Cass. n. 2305/2007).

Tale impostazione è stata sempre successivamente seguita e si colloca appunto a fondamento dell’applicazione costante, nella materia, del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2947, comma1, c.c. (v., da ult imo, Cass. n. 5381/ 2020).

Il giudice del merito ha dunque deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso ora in esame non offre argomenti per ritornare sulla materia, con conseguente inammissibilità exart. 360 - bis , n . 1, c.p.c.

N on può essere rilevante, in senso contrario, la circostanza, più volte e sotto diversi profili evidenziata dalla ricorrente, che l’illecito antitrust si sia realizzato mediante la conclusione di un contratto conun prezzo illegittimo.

È, infatti, proprio questa la fattispecie giudicata anche in altri precedenti giurisprudenziali specifici e, in particolare, nella citata sentenza n. 2305/2007, ove si trattava della stipulazione di polizze assicurative con premi a prezzi maggiorati per effetto di un’intesa anticoncorrenzialetra assicuratori.

1.2. Il settimo motivo di ricorso principale è infondato. 1.2.1.È bene premettere che la già citata Cass. n. 5381/2020, cui si dà qui continuità, ha evidenziato che il decreto legislativo numero 3 del 2017 (con cui si è data «Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea»)non è retroattivo laddove stabilisce che il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la prescrizione rimane sospesa durante l’indagine o istruttoria antitrust avviata dall ’ [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo.La disposizione sopravvenuta non incide quindi su questadecisione.

Ciò detto, il problema dell’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust è stato già reiteratamente affrontato da questa Suprema Corte ed è stato affermato che l’exordium praescriptionis, secondo il criterio generale fissato dall’art. 2935 c.c., si ha solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo, momento da rapportarsi all’esteriorizzazione del danno.

Il principio da applicare è il seguente: «In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto» (Cass. n. 7677/2020).

Nel caso qui in esame, la c orte territoriale – confermando la valutazione in primo grado del tribunale – ha fissato la decorrenza della prescrizione «nel momento in cui è stato richiesto dalle società che svolgono servizi di terra un incontro con Sea per discutere la questione dei corrispettivi», avendo ritenuto che in quel momento l’attrice avesse «avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole e adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia».Si tratta di accertamento di merito, in iureconforme all’insegnamento di questa Cortee per il resto insindacabile , giacché: « L ’ accertamento, devoluto al giudice del merito, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, è insindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 4269/1974).

1.3. Inammissibile exart. 360 - bis , n . 1, c.p.c. è infine l’ultimo motivo, con cui si assume che l’illecito concorrenzia le in questione avrebbe natura di illecito permanente.

Si tratta,invece, di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, giacché ciò che perdura non è la condotta di illecito, cristallizzatasi nel praticare tariffe eccessive, ma sono soltanto i suoi effetti, che durano nel tempo in relazione alla durata del contratto.

Anche questopunto è già stato chiarito da Cass.n. 5381/2020, che qui si richiama. 1.4.Nella memoria illustrativa parte ricorrente invoca il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UEperché dica se osti con l’art. 102 TFUE o con l’art. 16 della direttiva 96/67/CE un a normativa interna che non attribuisca al soggetto danneggiato dall’illecito anticoncorrenziale azioni contrattualie che assoggetti il suo diritto al risarcimento del danno alla prescrizione breve quinquennale.

Sennonché, è la stessa parte a rilevare che la normativa europea «non esclude» la possibilità , per gli stati membri, di conferire azioni contrattuali a colui che subisce l’abuso e di prevedere termini di prescrizionepiù lunghi del quinquennio.

Ed è evidente che non può sorgere un dubbio di incompatibilità di una normativa interna che non utilizzi una mera facoltà semplicemente non esclusa (e dunque non imposta) dal diritto eurounitario.

2. Ciò detto per quanto riguarda il ricorso principale, il ricorso incidentale è inammissibilenel suo complesso. 2.1.Sulla questione di giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte decidendo su un altro ricorso in cui quella questione era posta esattamente negli stessi termini , trattandosi di altro contenzioso tra S.E.A.

S.p.A. ed alcuni subconcessionariper l’utilizzo in via esclusiva di aree all’interno de gli aeroportidi Milano ( sentenza n. 1599/2022) .

2.1.1. Le Sezioni Unite hanno stabilito, in quel caso , che il motivo di ricorso «èinammissibile per intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione», posto che «l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito nonrisulta formulata con l’atto d’appello, dopo che il primo giudice aveva accolto nel merito la domanda attrice, riconoscendo dunque implicitamente la sussistenza della propria giurisdizione.

Taleconclusione costituisce applicazione del principio secondo cui ilgiudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermandoanche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l ’ insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado (cfr. Cass.

S.U. n. 10265 del2018, n. 19792 del 2011)».

2.1.2. La medesima preclusione in limine all’esame del motivo di ricorso si presenta nel caso di specie, posto che – come risulta dalle conclusioni dell’appellante riportate nella sentenza d’appello e dalla motivazione sul punto della corte milanese – la sentenza di primo grado non venne impugn ata sulla statuizione implicita della giurisdizione del giudice ordinario.

Infatti, S.E.A.

S.p.A. si limitò a rimettere la questione alla valutazione della corte territoriale.

E anche nell’illustrare i l motivo di ricorso incidentale per cassazione , S.E.A.

S.p.A. precisa di essere «sempre stata convinta della sussistenzadella giurisdizione del giudice ordinario».

2.1.3. Si verifica pertanto il caso in cui la sezione semplice può decidere essa stessa sulla questione di giurisdizione , essendosi già pronunciate le sezioni unite sulla medesima questione (art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.).

A ciò si aggiunga che la constatazione della formazione del giudicato sulla giurisdizione è questione autonoma e preliminare che impedisce l’insorgere stesso della questione di giurisdizione in sede di legittimità , sicché anche per questa ragione l’inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale può esseredichiarata dalla sezione semplice (Cass.

S.U. n. 1599/2022). 2.2.Il secondo motivo è inammissibile, perché – ad onta della sua intestazione – è volto a sindacare nel merito l’accertamento in fatto e la motivazione della corte d’appello, piuttosto che a denunciare e descrivere un vizio di omessa motivazione.

2.2.1. La corte territoriale, premessa l’affermazione, in diritto, che «la certificazione Enac … non costituisce in ogni caso un presupposto per l’applicazione dei corrispettivi regolamentati», ha ritenuto provata, in fatto, l’allegazione di CISMAT S.r.l. in merito all’«effettivo svolgimento di attività strumentali all’attività di volo».

La corte ha quindi motivato la sua decisione valori zzando, in particolare, le risultanze del provvedimento A 377 adottato da AGCM, «ove Cismat è chiaramente indicata fra i c.d. handler cargo».

Con ciò il giudice di merito ha fattoapplicazione del principio secondo cui le conclusioni assunte dall’AGCM, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, possiedono una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. nn. 18176/2019; 19262/2011; 3640/2009).

2.2.2. Si deve qui ricordare il principio secondo cui la riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall ’ art . 54 del d.l. n. 83 del2012, n. 83, convertito in legge n. 134 del 2012, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile incassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l ’ aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass.

S.U. n. 8053/2014).

Per aggirare questo ostacolo– nonché quello derivante da lla doppia pronuncia conforme dei giudici di merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.) – S.E.A.

S.p.A. tenta di formulare il motivo di ricorso in termini di nullità della sentenza per violazione della legge processuale (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ) , ma poi propone un’inammissibile critica all’accertamento del fatto e alla relativa motivazione, prospettando un diverso apprezzamento del materiale istruttorio. 2.3.Il terzo motivo è simile al precedente e merita lo stesso esito.

La critica si concentrain questo caso proprio sull’utilizzo del provvedimento dell’AGCM quale prova del comportamento anticoncorrenziale.Si sostiene che la c orte d’appello avrebbe violato, oltre che l’art.132 c.p.c., l’art. 116 c.p.c. , avendo attribuito a quel provvedimento valore di prova privilegiata in assenza del logico presupposto fondamentale per operare questa valutazione, ossia il fatto che la causa civile rivesta effettivamente caratteristica di giudizio di follow on. 2.3.1.

Sull’apparenza della motivazione (violazione dell’art.132 c.p.c.) è sufficiente richiamare quanto già precedentemente osservato: è del tutto fuori luogo e voc are nella specie le quattro ipotesi della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e della «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», a fronte della decisione impugnata la quale si è soffermata sulla sussumibilità della fattispecie, in funzione dell’attività svolta dalla società originari a attric e , entro il dictumdell’AGCM.

In particolare, la corte d’appello ha considerato il fatto che l’AGCM si era pronunciata con specifico riferimento al caso dei servizi di assistenza al volo resi in autoproduzione dai vettori aerei e non con riferimento ai medesimi servizi resi ai vettori da soggetti terzied ha espresso il motivo per cui quel provvedimento è stato tuttavia ritenuto una prova rilevante anche nel presente processo (si legge nella motivazione della sentenza impugnata: «nella parte III del provvedimento… Cismat è chiaramente indicata tra gli handler cargo»).

2.3.2. Per il resto, l’art. 116 c.p.c. stabilisce al primo comma che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed al secondo comma che può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’art.117, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Ciò detto, la censura non precisa espressamente a quale dei due commi la società ricorrente abbia inteso riferirsi, ma non sembra potersi dubitare che abbia inteso richiamare il primo comma della disposizione: sicché è agevole rammentare che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia disattesole risultanze di prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., tra le tante, Cass. n. 6774/2022).

I l che n ulla ha a che vedere con la censura in questo caso spiegata, la quale investe in pieno la valutazione di merito compiuta dalla corte d’appello al fine di reputare la riconducibilità della fattispecie oggetto di causa a quella decisa dall’AGCM.

2.4. Il quarto motivo di ricorso incidentale (asserita violazione dell’art. 2697 c.c.) è anch’esso inammissibile, perché la violazione delle regole legali sulla distribuzione dell’onere della prova si configura soltanto nell’ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo quelle regole, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi èsoltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. (Cass. nn. 15107/ 2013; 19064/ 2006 ; 2155/2000; 11949/1993).

In altre parole, nel caso considerato non ha in realtà alcun senso discorrere di violazione dell’art. 2697 c.c., dal momento che la norma è posta allo scopo di stabilire chi, tra le parti in lite, debba provare determinati fatti e, conseguentemente, sopportare gli effetti della mancata dimostrazione del fatto da provare, con la conseguenza che una sua violazione non è neppure astrattamente pensabile quando il giudice, lungi dal decidere la causa in applicazione del principio dell’onere della prova, fondi la propria statuizione sul materiale istruttorio acquisito al giudizio.

I l che è quanto è accaduto i n questo caso .

Con la precisazione che l’attribuzione di efficacia probatoria «privilegiata» al provvedimento dell’AGCM rientra nella motivazione sull’accertamento del fatto e non implica applicazione di una regola legale di inversione dell’onere della prova.

2.5. Il quinto motivo – che si concentra sulla questione , in diritto, della possibilità che la qualifica di handler sia riconosciuta a determinati soggetti a prescindere dalla certificazione in tal senso di ENAC – è tuttavia inammissibile, ai sensi dell’art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., perché non offre elementi per riconsiderare quanto da questa Corte già affermato in altra parallela controversia: « L’applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l’ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai giudici del merito; quali che siano le ragioni per cui ENAC non ha ritenuto necessario certificare NCA [la società nell’occasione attrice: n.d.r.] per le attività da essa svolte, esse non rilevano nel giudizio perché non vi è nessuna norma che subordini l’applicazione del canone corretto, equo e non discriminatorio alla certificazione ENAC per i servizi in questione» (Cass. n. 18176/2019).

2.5.1. In effetti, S.E.A.

S.p.A. non affronta in modo diretto il tema essenziale della rilevanza dell’attività svolta (e della irrilevanza della certificazione) ai fini del diritto alla tariffa regolamentata.

Essa si concentra soltanto sulla condivisibile valutazione che le attività di handler dovrebbero essere svolte, per ragioni di sicurezza dei voli , solo da soggetti certificati dall’ENAC; m a non si spiega pe rché , in mancanzadi certificazione, le ragioni di sicurezza dei voli dovrebbero comportare la possibilità per S.E.A.

S.p.A. di far pagare agli handler non certificati (per attività oggettivamente di handling ) canoni superiori a quelli regolamentati.

2.5.2. Con ciò si può considerare superat o anche l’ultim o segmentodi questo motivo, in cui si prospetta la violazione dell’art.2907 c.c., mediante l’illegittimo esercizio, da parte dei giudici di merito, di un « potere discrezionale amminis trativo » .

È di tutta evidenza che la corte d’appello, lungi dal certifica re l’attrice come handler, sostituendosi all’ENAC, si è limitataa statuire che l’assenza della certificazione non è rilevante nelle controversi e tra l’ente gestore dell’aeroporto e i l soggett o che svolg e attività di handling riguardanti l’applicazione della normativa antitrust che disciplina la determinazione dei canoni di subconcessione.

Del resto la legge non attribuisce a ENAC il potere di decidere quali siano le attività di handling, perché definisce essa stessa tali attività nell’allegato A al decreto legislativo n. 18 del 1999 .

Dovere dell’ENAC è applicare agli handler tutta la normativa che li riguarda, ma il giudice ha a sua volta il potere-dovere di interpretare e applicare la leggenelle cause tra S.E.A.

S.p.A. e i subconcessionari, senzaessere vincolato dall’interpretazione di ENAC e a prescindere dal fatto che questa abbia o meno adempiuto a tutti i suoi doveri amministrativi.

2.6. Anche i l sesto motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Esso denuncia , di nuovo , una pretesa nullità della sentenza per omessa pronuncia o per mancanza totale di motivazione, questa voltacon riferimento a due specifici aspetti: la quantificazione del danno da risarcire (liquidato in misura pari al differenziale tra i canoni pagati e i canoni dovuti se guendo le indicazioni di ENAC) e l’ accertamento dell’ elemento soggettivo dell’illecito aquiliano.

2.6.1. Per quanto riguarda l’omessa pronuncia, essa non viene neanche chiaramente prospettatadalla ricorrente, perché il giudice del merito ha deciso sulla domanda proposta dall’attrice, accogliendola in parte, e non vengono indicate specifiche eccezioni in senso stretto che siano state sollevate e non siano state affrontate (Cass. n. 16793/2015).

Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che,anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, determinando un’implicita pronuncia di rigetto della tesi o dell’eccezione anche in difetto di una esplicita argomentazione (Cass.

S.U.n. 17931/2013).

2.6.2. Per quanto riguarda la motivazione, va ribadito quanto già più volte affermato decidendo sui motivi precedenti, ovverosia che è sindacabile in sede di legittimità solo il mancato rispetto del limite del «minimo costituzionale», ovverosia l’ipotesiestrema della pressoché totale assenza di una comprensibile motivazione della decisione assunta dal giudice di merito(Cass.

S.U. n. 8053/2014).

Tale ipotesi estrema non si verifica nel caso qui in esame, in cui la corte d’appello – dopo avere compiutamente motivato sull’illiceità del comportamento di S.E.A.

S.p.A. – ne ha tratto le conseguenze in termini di imputabilità dell’illecito e di liquidazione del danno risarcibile in modo implicito, ma comunque coerente con l’accertamento del fatto principale e con il resto della motivazione.

2.7. Sul settimo motivo di ricorso incidentale non occorre provvedere, perché esso è stato esplicitamente condizionato dalla ricorrente al caso di accoglimento del ricorso principale, che invece è stato del tutto disatteso.

3. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite relative a questo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] La Corte: rigetta il ricorsoprincipale; dichiara inammissibileil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24719/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma , corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 187, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende per procura speciale allegata a margine del ricorso, -ricorrente e controricorrente incidentale - contro Società per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., elettivamente domiciliata in R oma, via Mazzini , n. 96 , presso l o studio dell’a vv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difen sa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale allegata in calce al controricorso, -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 688 /201 8 del la Corte d’Appello di Milano, depositatal’8. 2. 201 8; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2022 dal Consigliere A ndrea Zuliani . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. agìin giudizio nei confronti di Società per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. (d’ora innanzi , per brevità , indicata anche come S.E.A. ) S.p.A. , affermando , in estrema sintesi, di svolgere servizi di assistenza a terra alle co mpagnie aeree e chiedendo: di accertare che la convenuta, abusando della propria posizione dominante, aveva applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio all’interno dell’aeroporto di Malpensa, tariffe eccedenti la previsione dettata da un provvedimento adottato dall’ENACil 20.10.2007; e di condanna re la convenuta alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto applicando quel provvedimento. Secondo S.E.A. S .p.A. , viceversa, sempre in breve, la quantificazione prevista dal menzionato provvedimento concerneva la subconcessione di spazi per l’esercizio di attività di handling aeroportuale, attività che l’attrice non risultava svolgere, con conseguente legittima applicazione dei corrispettivi stabiliti ne l contratto intercors o tra le parti. Inoltre , secondo la convenuta, la quantificazione richiesta dall’attrice non era applicabile anche per ulteriori ragioni ed il credito fatto valere era comunque in parte prescritto. Il Tribunale di Milano accolse la domanda e , accertato che S.E.A. S.p.A. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione degli obblighi di legge, la condannò al risarcimento del danno in misura pari all’eccedenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto secondo i criteri stabiliti dall’articolo 16, comma3, della direttiva 96/67/CE e d a lla relativa normativa di attuazione interna. Interposto appello da S.E.A. S.p.A., la C orte d’ A ppello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ridusse l’entità della condanna per effetto dell’ accogli m en t o del l’eccezione di prescrizione quinquennale , sul presupposto della natura extracontrattuale della responsabilità accertata a carico dell’appellante. Contro questa sentenza CISMAT S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. S.E.A. S.p.A. ha reagito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, a sua volta articolato in sette motivi. CISMAT S.r.l. ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge precedente la data fissata per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il ricorso principale di CISMATS.r.l. contiene i seguenti motivi: 1) il primo mezzo denuncia violazione degli artt.1339, 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), censurando la sentenza impugnata per avere omesso di motivare l’esclusione della responsabilità contrattuale in capo a S.E.A. S.p.A. , nonostante l’accertata violazione del citato art. 102 TFUE e la chiara connotazione contrattuale del rapporto tra le parti; 2) il secondomezzo denuncia violazione degli artt. 1339, 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 10 del d.lgs. n. 18 del 1999, delle delibere CIPE 86/2000 e 38/2007, degli artt. 16 della direttiva 96/67/CE, e 102 TFUE, nonché in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 5.7.2007 in causa C-181/06, censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto che il provvedimento dell’ENAC che fissa il giusto corrispettivo per l’uso dei locali all’interno dell’aeroporto costituisce una necessaria e vincolante attuazione della normativa interna e comunitaria; 3) il terzo mezzo denuncia violazione degli art t. 1339, 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 10 del d.lgs. n. 18 del 1999, delledelibere CIPE 86/2000 e 38/2007, degli artt. 16 della direttiva 96/67/CE, e 102 TFUE, nonché in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 5.7.2007 in causa C-181/06,censurando la sentenza impugnata per non avere affermato che la sostituzione del canone pattuito nel contratto tra le parti con il canone fissato dall’ENAC è imposta dalla normativa comunitaria; 4) il quarto mezzo denuncia violazione degli artt. 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione all’art. 16 della direttiva 96/67/CE, nonché in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 5.7.2007 in causa C-181/06, e omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.c. , censurando la sentenza impugnata per avereomesso di considerare l’azione restitutoria derivante dalla nullità della pattuizione sul prezzo e la relativa prescrizione decennale; 5) il quinto mezzo denuncia violazione degli artt. 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli artt. 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE, nonché omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che anche la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’obbligazione si inseriscono nell’ambito della responsabilità contrattuale; 6) il sesto mezzo denuncia , «sotto un diverso profilo», violazione degli artt. 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli artt. 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE , censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che anche la responsabilità precontrattuale costituirebbe un’ ipotesi di responsabilità contrattuale; 7) il settimomotivo denuncia violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e omessa motivazione , censurand o la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la decorrenza della prescrizione soltanto dall’8.1.2009, data del provvedimento con cui l’AGCM sanzionò il comportamento anticoncorrenziale di S.E.A. S.p.A.; 8) l’ottavomotivo denuncia, sotto altro profilo, violazione dei medesimi artt. 2935 e 2947 c.c. (erroneamente indicati come artt.2497 e 2395 c.c.), censurando la sentenza impugnata per aver e omesso di considerare la natura permanente dell’illecitocommesso da S.E.A. S.p.A. Il ricorso incidentale di S.E.A. S.p. A . contiene i seguenti motivi: I) col primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 360, comma 1 , n. 1 c . p . c . ) , invocando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale; II) il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte d’appello motivato in modo solo apparente la decisione di rigettare la censura di S.E.A.S.p.A. riguardante il riconoscimento a CISMAT S.r.l. della qualifica di handler con conseguente diritto all’applicazione del canone regolamentato; III) il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. in relazione all’utilizzabilità del provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (AGCM) quale prova privilegiata nel giudizio, avendo attribuito al provvedimento tale valore nonostante lo stesso riguardasse altra fattispeciee altri soggetti ; IV) il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, sull’errato presupposto dell’esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell’AGCM, la corte d’appello, confermando la decisione del tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale, che diversamente sarebbe stato onere dell’attriceprovare; V) il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 10, 13, All. A del d. lgs n. 18 del 19 99 e degli artt. 2, 4, 14, 16 della Direttiva 96/67 / CE , violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 250 del 19 9 7 , per avere la c orte d ’a ppello violato la normativa nazionale e comunitaria sull’handling, ritenendola applicabile a una società priv a dei requisiti necessari e che non svolgeattività di assistenza a terra ; con questo motivo si imputa inoltre al giudice a quodi avere esercitato, nel ricondurre le attività svolte dalle controparti all’interno della predetta normativa, un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente all’ENAC; VI) il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte d’appello motivato solo in modoapparente le censure mosse contro l’utilizzazione dei corrispettivi indicati dall’ENAC per dedurne l’eccessività di quelli applicati e per non essersi pronunciata sull’elemento soggettivo dell’accertata responsabilità extracontrattuale di S.E.A. S.p.A. VII) il settimo motivo, che viene svolto solo in via subordinata all’accoglimento del ricorso di CISMAT S.r.l., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., per non avere la corte d’appello retrodatato la decorrenza della prescrizione all’epoca dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 18 del 1999. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.1. I motivi dal primo al sesto – che sono accomunati dalla funzione di censurare il mancato accerta mento, nella sentenza impugnata, della responsabilità anche contrattuale di S.E.A. S.p.A., con la conseguente applicazione della prescrizione breve quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale– sono tutti inammissibili. 1.1.1. Non è in discussione che CISMAT S.r.l. ha agito nei confronti di S.E.A. S.p.A., sulla base del provvedimento dell’AGCM, lamentando che la convenuta avesse «imposto tariffe ingiustificatamente gravose e discriminatori e , relative alla subconcessione di uffici operativi in aeroporto, per i periodi indicati nei conteggi in atti» (pagina 2del ricorso). Pertanto , si è trattato di un’azione c.d. follow on, fondata sull’accertamento dell’AGCM. Ora , siffatto illecito antitrustè collocato, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, nel comparto aquiliano, in ragione della lesione dell’interesse «ultraindividuale alla libertà contrattuale, concretantesi nel diritto a godere dei benefici della competizione commerciale, costituenti la colonna portante del meccanismo negoziale e della legge della domanda e dell’offerta» (Cass. n. 2305/2007). Tale impostazione è stata sempre successivamente seguita e si colloca appunto a fondamento dell’applicazione costante, nella materia, del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2947, comma1, c.c. (v., da ult imo, Cass. n. 5381/ 2020). Il giudice del merito ha dunque deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso ora in esame non offre argomenti per ritornare sulla materia, con conseguente inammissibilità exart. 360 - bis , n . 1, c.p.c. N on può essere rilevante, in senso contrario, la circostanza, più volte e sotto diversi profili evidenziata dalla ricorrente, che l’illecito antitrust si sia realizzato mediante la conclusione di un contratto conun prezzo illegittimo. È, infatti, proprio questa la fattispecie giudicata anche in altri precedenti giurisprudenziali specifici e, in particolare, nella citata sentenza n. 2305/2007, ove si trattava della stipulazione di polizze assicurative con premi a prezzi maggiorati per effetto di un’intesa anticoncorrenzialetra assicuratori. 1.2. Il settimo motivo di ricorso principale è infondato. 1.2.1.È bene premettere che la già citata Cass. n. 5381/2020, cui si dà qui continuità, ha evidenziato che il decreto legislativo numero 3 del 2017 (con cui si è data «Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea»)non è retroattivo laddove stabilisce che il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la prescrizione rimane sospesa durante l’indagine o istruttoria antitrust avviata dall ’ [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo.La disposizione sopravvenuta non incide quindi su questadecisione. Ciò detto, il problema dell’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust è stato già reiteratamente affrontato da questa Suprema Corte ed è stato affermato che l’exordium praescriptionis, secondo il criterio generale fissato dall’art. 2935 c.c., si ha solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo, momento da rapportarsi all’esteriorizzazione del danno. Il principio da applicare è il seguente: «In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto» (Cass. n. 7677/2020). Nel caso qui in esame, la c orte territoriale – confermando la valutazione in primo grado del tribunale – ha fissato la decorrenza della prescrizione «nel momento in cui è stato richiesto dalle società che svolgono servizi di terra un incontro con Sea per discutere la questione dei corrispettivi», avendo ritenuto che in quel momento l’attrice avesse «avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole e adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia».Si tratta di accertamento di merito, in iureconforme all’insegnamento di questa Cortee per il resto insindacabile , giacché: « L ’ accertamento, devoluto al giudice del merito, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, è insindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 4269/1974). 1.3. Inammissibile exart. 360 - bis , n . 1, c.p.c. è infine l’ultimo motivo, con cui si assume che l’illecito concorrenzia le in questione avrebbe natura di illecito permanente. Si tratta,invece, di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, giacché ciò che perdura non è la condotta di illecito, cristallizzatasi nel praticare tariffe eccessive, ma sono soltanto i suoi effetti, che durano nel tempo in relazione alla durata del contratto. Anche questopunto è già stato chiarito da Cass.n. 5381/2020, che qui si richiama. 1.4.Nella memoria illustrativa parte ricorrente invoca il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UEperché dica se osti con l’art. 102 TFUE o con l’art. 16 della direttiva 96/67/CE un a normativa interna che non attribuisca al soggetto danneggiato dall’illecito anticoncorrenziale azioni contrattualie che assoggetti il suo diritto al risarcimento del danno alla prescrizione breve quinquennale. Sennonché, è la stessa parte a rilevare che la normativa europea «non esclude» la possibilità , per gli stati membri, di conferire azioni contrattuali a colui che subisce l’abuso e di prevedere termini di prescrizionepiù lunghi del quinquennio. Ed è evidente che non può sorgere un dubbio di incompatibilità di una normativa interna che non utilizzi una mera facoltà semplicemente non esclusa (e dunque non imposta) dal diritto eurounitario. 2. Ciò detto per quanto riguarda il ricorso principale, il ricorso incidentale è inammissibilenel suo complesso. 2.1.Sulla questione di giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte decidendo su un altro ricorso in cui quella questione era posta esattamente negli stessi termini , trattandosi di altro contenzioso tra S.E.A. S.p.A. ed alcuni subconcessionariper l’utilizzo in via esclusiva di aree all’interno de gli aeroportidi Milano ( sentenza n. 1599/2022) . 2.1.1. Le Sezioni Unite hanno stabilito, in quel caso , che il motivo di ricorso «èinammissibile per intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione», posto che «l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito nonrisulta formulata con l’atto d’appello, dopo che il primo giudice aveva accolto nel merito la domanda attrice, riconoscendo dunque implicitamente la sussistenza della propria giurisdizione. Taleconclusione costituisce applicazione del principio secondo cui ilgiudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermandoanche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l ’ insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado (cfr. Cass. S.U. n. 10265 del2018, n. 19792 del 2011)». 2.1.2. La medesima preclusione in limine all’esame del motivo di ricorso si presenta nel caso di specie, posto che – come risulta dalle conclusioni dell’appellante riportate nella sentenza d’appello e dalla motivazione sul punto della corte milanese – la sentenza di primo grado non venne impugn ata sulla statuizione implicita della giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, S.E.A. S.p.A. si limitò a rimettere la questione alla valutazione della corte territoriale. E anche nell’illustrare i l motivo di ricorso incidentale per cassazione , S.E.A. S.p.A. precisa di essere «sempre stata convinta della sussistenzadella giurisdizione del giudice ordinario». 2.1.3. Si verifica pertanto il caso in cui la sezione semplice può decidere essa stessa sulla questione di giurisdizione , essendosi già pronunciate le sezioni unite sulla medesima questione (art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.). A ciò si aggiunga che la constatazione della formazione del giudicato sulla giurisdizione è questione autonoma e preliminare che impedisce l’insorgere stesso della questione di giurisdizione in sede di legittimità , sicché anche per questa ragione l’inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale può esseredichiarata dalla sezione semplice (Cass. S.U. n. 1599/2022). 2.2.Il secondo motivo è inammissibile, perché – ad onta della sua intestazione – è volto a sindacare nel merito l’accertamento in fatto e la motivazione della corte d’appello, piuttosto che a denunciare e descrivere un vizio di omessa motivazione. 2.2.1. La corte territoriale, premessa l’affermazione, in diritto, che «la certificazione Enac … non costituisce in ogni caso un presupposto per l’applicazione dei corrispettivi regolamentati», ha ritenuto provata, in fatto, l’allegazione di CISMAT S.r.l. in merito all’«effettivo svolgimento di attività strumentali all’attività di volo». La corte ha quindi motivato la sua decisione valori zzando, in particolare, le risultanze del provvedimento A 377 adottato da AGCM, «ove Cismat è chiaramente indicata fra i c.d. handler cargo». Con ciò il giudice di merito ha fattoapplicazione del principio secondo cui le conclusioni assunte dall’AGCM, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, possiedono una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. nn. 18176/2019; 19262/2011; 3640/2009). 2.2.2. Si deve qui ricordare il principio secondo cui la riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall ’ art . 54 del d.l. n. 83 del2012, n. 83, convertito in legge n. 134 del 2012, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile incassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l ’ aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). Per aggirare questo ostacolo– nonché quello derivante da lla doppia pronuncia conforme dei giudici di merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.) – S.E.A. S.p.A. tenta di formulare il motivo di ricorso in termini di nullità della sentenza per violazione della legge processuale (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ) , ma poi propone un’inammissibile critica all’accertamento del fatto e alla relativa motivazione, prospettando un diverso apprezzamento del materiale istruttorio. 2.3.Il terzo motivo è simile al precedente e merita lo stesso esito. La critica si concentrain questo caso proprio sull’utilizzo del provvedimento dell’AGCM quale prova del comportamento anticoncorrenziale.Si sostiene che la c orte d’appello avrebbe violato, oltre che l’art.132 c.p.c., l’art. 116 c.p.c. , avendo attribuito a quel provvedimento valore di prova privilegiata in assenza del logico presupposto fondamentale per operare questa valutazione, ossia il fatto che la causa civile rivesta effettivamente caratteristica di giudizio di follow on. 2.3.1. Sull’apparenza della motivazione (violazione dell’art.132 c.p.c.) è sufficiente richiamare quanto già precedentemente osservato: è del tutto fuori luogo e voc are nella specie le quattro ipotesi della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e della «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», a fronte della decisione impugnata la quale si è soffermata sulla sussumibilità della fattispecie, in funzione dell’attività svolta dalla società originari a attric e , entro il dictumdell’AGCM. In particolare, la corte d’appello ha considerato il fatto che l’AGCM si era pronunciata con specifico riferimento al caso dei servizi di assistenza al volo resi in autoproduzione dai vettori aerei e non con riferimento ai medesimi servizi resi ai vettori da soggetti terzied ha espresso il motivo per cui quel provvedimento è stato tuttavia ritenuto una prova rilevante anche nel presente processo (si legge nella motivazione della sentenza impugnata: «nella parte III del provvedimento… Cismat è chiaramente indicata tra gli handler cargo»). 2.3.2. Per il resto, l’art. 116 c.p.c. stabilisce al primo comma che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed al secondo comma che può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’art.117, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Ciò detto, la censura non precisa espressamente a quale dei due commi la società ricorrente abbia inteso riferirsi, ma non sembra potersi dubitare che abbia inteso richiamare il primo comma della disposizione: sicché è agevole rammentare che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia disattesole risultanze di prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., tra le tante, Cass. n. 6774/2022). I l che n ulla ha a che vedere con la censura in questo caso spiegata, la quale investe in pieno la valutazione di merito compiuta dalla corte d’appello al fine di reputare la riconducibilità della fattispecie oggetto di causa a quella decisa dall’AGCM. 2.4. Il quarto motivo di ricorso incidentale (asserita violazione dell’art. 2697 c.c.) è anch’esso inammissibile, perché la violazione delle regole legali sulla distribuzione dell’onere della prova si configura soltanto nell’ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo quelle regole, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi èsoltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. (Cass. nn. 15107/ 2013; 19064/ 2006 ; 2155/2000; 11949/1993). In altre parole, nel caso considerato non ha in realtà alcun senso discorrere di violazione dell’art. 2697 c.c., dal momento che la norma è posta allo scopo di stabilire chi, tra le parti in lite, debba provare determinati fatti e, conseguentemente, sopportare gli effetti della mancata dimostrazione del fatto da provare, con la conseguenza che una sua violazione non è neppure astrattamente pensabile quando il giudice, lungi dal decidere la causa in applicazione del principio dell’onere della prova, fondi la propria statuizione sul materiale istruttorio acquisito al giudizio. I l che è quanto è accaduto i n questo caso . Con la precisazione che l’attribuzione di efficacia probatoria «privilegiata» al provvedimento dell’AGCM rientra nella motivazione sull’accertamento del fatto e non implica applicazione di una regola legale di inversione dell’onere della prova. 2.5. Il quinto motivo – che si concentra sulla questione , in diritto, della possibilità che la qualifica di handler sia riconosciuta a determinati soggetti a prescindere dalla certificazione in tal senso di ENAC – è tuttavia inammissibile, ai sensi dell’art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., perché non offre elementi per riconsiderare quanto da questa Corte già affermato in altra parallela controversia: « L’applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l’ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai giudici del merito; quali che siano le ragioni per cui ENAC non ha ritenuto necessario certificare NCA [la società nell’occasione attrice: n.d.r.] per le attività da essa svolte, esse non rilevano nel giudizio perché non vi è nessuna norma che subordini l’applicazione del canone corretto, equo e non discriminatorio alla certificazione ENAC per i servizi in questione» (Cass. n. 18176/2019). 2.5.1. In effetti, S.E.A. S.p.A. non affronta in modo diretto il tema essenziale della rilevanza dell’attività svolta (e della irrilevanza della certificazione) ai fini del diritto alla tariffa regolamentata. Essa si concentra soltanto sulla condivisibile valutazione che le attività di handler dovrebbero essere svolte, per ragioni di sicurezza dei voli , solo da soggetti certificati dall’ENAC; m a non si spiega pe rché , in mancanzadi certificazione, le ragioni di sicurezza dei voli dovrebbero comportare la possibilità per S.E.A. S.p.A. di far pagare agli handler non certificati (per attività oggettivamente di handling ) canoni superiori a quelli regolamentati. 2.5.2. Con ciò si può considerare superat o anche l’ultim o segmentodi questo motivo, in cui si prospetta la violazione dell’art.2907 c.c., mediante l’illegittimo esercizio, da parte dei giudici di merito, di un « potere discrezionale amminis trativo » . È di tutta evidenza che la corte d’appello, lungi dal certifica re l’attrice come handler, sostituendosi all’ENAC, si è limitataa statuire che l’assenza della certificazione non è rilevante nelle controversi e tra l’ente gestore dell’aeroporto e i l soggett o che svolg e attività di handling riguardanti l’applicazione della normativa antitrust che disciplina la determinazione dei canoni di subconcessione. Del resto la legge non attribuisce a ENAC il potere di decidere quali siano le attività di handling, perché definisce essa stessa tali attività nell’allegato A al decreto legislativo n. 18 del 1999 . Dovere dell’ENAC è applicare agli handler tutta la normativa che li riguarda, ma il giudice ha a sua volta il potere-dovere di interpretare e applicare la leggenelle cause tra S.E.A. S.p.A. e i subconcessionari, senzaessere vincolato dall’interpretazione di ENAC e a prescindere dal fatto che questa abbia o meno adempiuto a tutti i suoi doveri amministrativi. 2.6. Anche i l sesto motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Esso denuncia , di nuovo , una pretesa nullità della sentenza per omessa pronuncia o per mancanza totale di motivazione, questa voltacon riferimento a due specifici aspetti: la quantificazione del danno da risarcire (liquidato in misura pari al differenziale tra i canoni pagati e i canoni dovuti se guendo le indicazioni di ENAC) e l’ accertamento dell’ elemento soggettivo dell’illecito aquiliano. 2.6.1. Per quanto riguarda l’omessa pronuncia, essa non viene neanche chiaramente prospettatadalla ricorrente, perché il giudice del merito ha deciso sulla domanda proposta dall’attrice, accogliendola in parte, e non vengono indicate specifiche eccezioni in senso stretto che siano state sollevate e non siano state affrontate (Cass. n. 16793/2015). Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che,anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, determinando un’implicita pronuncia di rigetto della tesi o dell’eccezione anche in difetto di una esplicita argomentazione (Cass. S.U.n. 17931/2013). 2.6.2. Per quanto riguarda la motivazione, va ribadito quanto già più volte affermato decidendo sui motivi precedenti, ovverosia che è sindacabile in sede di legittimità solo il mancato rispetto del limite del «minimo costituzionale», ovverosia l’ipotesiestrema della pressoché totale assenza di una comprensibile motivazione della decisione assunta dal giudice di merito(Cass. S.U. n. 8053/2014). Tale ipotesi estrema non si verifica nel caso qui in esame, in cui la corte d’appello – dopo avere compiutamente motivato sull’illiceità del comportamento di S.E.A. S.p.A. – ne ha tratto le conseguenze in termini di imputabilità dell’illecito e di liquidazione del danno risarcibile in modo implicito, ma comunque coerente con l’accertamento del fatto principale e con il resto della motivazione. 2.7. Sul settimo motivo di ricorso incidentale non occorre provvedere, perché esso è stato esplicitamente condizionato dalla ricorrente al caso di accoglimento del ricorso principale, che invece è stato del tutto disatteso. 3. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite relative a questo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] La Corte: rigetta il ricorsoprincipale; dichiara inammissibileil
Sentenza Cassazione n. 37951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris