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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21910/2024

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 32059 /20 19 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale ultimo difensore elegge domicilio in Roma, via G. Antonellin. 5 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Emilia - Romagnan. 609 / 0 7 / 19 depositata i n data 2 1 / 0 3 /20 19 ; Oggetto: operazioni intracomunitarie - prova trasferimento altro SM – accertamentoinfatto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 2 4 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatolecon riguardo al periodo d’imposta 2009; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione dell’AmministrazioneFinanziaria; - ricorre la contribuente con atto affidato a un solo motivo; resiste l’Agenziadelle Entrate con controricorso; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso proposto si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 41 c. 1 lett.

A) del d.L. n. 331 del 1993 in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. e della nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di tenere conto di una serie di elementidi fatto dedotti dal contribuente; -il motivo inoltre contiene anche una ulteriore censura formulata quale omessoesame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo al medesimo mancato esame di quantosopra indicato; -il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni ; - invero, lo stesso ripropone a questa Corte di operare una nuova valutazione del merito della controversia, sottoponendo questioni riguardanti l’emissione delle fatture, la loro inserzione negli ele n chi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie e nei modelli INTRASTAT e altriprofili connessi come la valutazione del contenuto dei CMR, la loro sottoscrizionee il loro contenuto; - parte ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito (Cass.04/07/2017,n. 8758) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - i l motivo, infatti, per come formulato richiede non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.18/05/2022, n. 17744; Cass.05/02 2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/2017,n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315); - e il giudice del merito, sul p u nto, ha operato una articolata e chiara valutazione del fatto (come era suo dovere) all’esito della quale ha ritenuto, tra l’altro, che “ le modalità di pagamento indicato dal contribuente in contanti non consente di risalire al destinatario e di identificarloquale operatore intracomunitario .

Né il contribuente riuscito a dimostrare in altro modo l'effettività dell'esportazione in altro Stato membro.

Non sono neanche stati prodotti contratti con gli acquirenti e nemmenoun previo scambio di fax o di e - mail volto a provare i termini ele condizioni del vincolo contrattuale .

I modelli CMR prodotti dalla parte appellata nella fase del contraddittorio per l'adesione (PV [OSCURATO:DATA_NASCITA]) risultanodifferenti da quelli reperiti dai funzionari della dogana nel corso delleoperazioni di verifica , risultati privi delle annotazioni di cui ai punti 16e 23 che vanno apposte al momento della presa in carico della merce daparte del vettore , per cui si può dedurre che siano stati compilati solo successivamente”;tale valutazione resta inattaccabile in questa sede di Legittimità; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro

5. 600,00 oltre a spese prenotate a debito .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 32059 /20 19 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale ultimo difensore elegge domicilio in Roma, via G. Antonellin. 5 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Emilia - Romagnan. 609 / 0 7 / 19 depositata i n data 2 1 / 0 3 /20 19 ; Oggetto: operazioni intracomunitarie - prova trasferimento altro SM – accertamentoinfatto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 2 4 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatolecon riguardo al periodo d’imposta 2009; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione dell’AmministrazioneFinanziaria; - ricorre la contribuente con atto affidato a un solo motivo; resiste l’Agenziadelle Entrate con controricorso; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso proposto si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 41 c. 1 lett. A) del d.L. n. 331 del 1993 in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. e della nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di tenere conto di una serie di elementidi fatto dedotti dal contribuente; -il motivo inoltre contiene anche una ulteriore censura formulata quale omessoesame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo al medesimo mancato esame di quantosopra indicato; -il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni ; - invero, lo stesso ripropone a questa Corte di operare una nuova valutazione del merito della controversia, sottoponendo questioni riguardanti l’emissione delle fatture, la loro inserzione negli ele n chi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie e nei modelli INTRASTAT e altriprofili connessi come la valutazione del contenuto dei CMR, la loro sottoscrizionee il loro contenuto; - parte ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito (Cass.04/07/2017,n. 8758) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - i l motivo, infatti, per come formulato richiede non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.18/05/2022, n. 17744; Cass.05/02 2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/2017,n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315); - e il giudice del merito, sul p u nto, ha operato una articolata e chiara valutazione del fatto (come era suo dovere) all’esito della quale ha ritenuto, tra l’altro, che “ le modalità di pagamento indicato dal contribuente in contanti non consente di risalire al destinatario e di identificarloquale operatore intracomunitario . Né il contribuente riuscito a dimostrare in altro modo l'effettività dell'esportazione in altro Stato membro. Non sono neanche stati prodotti contratti con gli acquirenti e nemmenoun previo scambio di fax o di e - mail volto a provare i termini ele condizioni del vincolo contrattuale . I modelli CMR prodotti dalla parte appellata nella fase del contraddittorio per l'adesione (PV [OSCURATO:DATA_NASCITA]) risultanodifferenti da quelli reperiti dai funzionari della dogana nel corso delleoperazioni di verifica , risultati privi delle annotazioni di cui ai punti 16e 23 che vanno apposte al momento della presa in carico della merce daparte del vettore , per cui si può dedurre che siano stati compilati solo successivamente”;tale valutazione resta inattaccabile in questa sede di Legittimità; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 5. 600,00 oltre a spese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovut