CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 1969
Cassazione n. 28368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1969 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/02/1967 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/10/1975 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/11/1969 a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1997 a Milazzo [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/01/1985 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/10/1975 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/07/1988 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/01/1997 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/01/1985 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/01/1964 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/09/1978 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/06/1975 a Messina [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/2022 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1979 a Messina [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/05/2001 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nata il 23/01/1973 a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:PERSONA] nata il 09/05/1980 a Milazzo [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/01/1971 a Palermo avverso la sentenza in data 31/10/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINA; 1visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunciata in data 31 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Messina si è pronunciata nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di altri diciotto coimputati, riservando il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; con successivo provvedimento tale termine è stato ulteriormente prorogato di novanta giorni ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., sicché il termine per il deposito della motivazione è venuto a scadenza, centottanta giorni dopo la pronuncia, in data 29 aprile 2025. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e diciannove gli imputati sopra indicati, articolando una pluralità di motivi in relazione al delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e ad altri reati, taluni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen., il giudizio di cassazione deve concludersi entro il termine di un anno; tale termine decorre, a norma del comma 3 della medesima disposizione, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. Nel caso di specie, essendo il termine per il deposito della motivazione scaduto, come sopra ricostruito, il 29 aprile 2025, il termine annuale di cui all'art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen. decorre dal novantesimo giorno successivo, individuabile nel 28 luglio 2025, e viene a scadenza, in assenza di proroghe, il 28 luglio 2026. Il comma 4 dell'art. 344-bis cod. proc. pen. consente al giudice che procede di prorogare, con ordinanza motivata, tale termine per un periodo non superiore a sei mesi nel giudizio di cassazione, quando il giudizio di impugnazione sia particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni, ovvero del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare. La proroga è altresì consentita quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, cod. pen. e per il delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel presente procedimento ricorrono tali condizioni legittimanti la proroga, sia in termini di particolare complessità richiesti dalla norma, sia in relazione ai titoli di reato per cui si procede. 2Il numero dei ricorrenti - diciannove, ciascuno con autonomi motivi di ricorso, cui si aggiunge la pluralità e la delicatezza delle questioni di fatto e di diritto devolute con le impugnazioni. Rileva, infine, la natura dei reati per cui si procede: trattandosi, come visto, in parte, di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il procedimento presenta un elevato indice di complessità e di allarme sociale, attestato anche dalle misure cautelari in atto (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari). Tali elementi, complessivamente considerati - numero dei ricorrenti, molteplicità e complessità delle questioni sollevate, natura dei reati e delle aggravanti contestate - rendono necessaria la proroga del termine di durata massima del giudizio di cassazione. Quanto alla misura della proroga, il Collegio ritiene di disporla nella durata di sei mesi. Tale durata non eccede il limite previsto dall'art. 344-bis, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen. per la singola proroga nel giudizio di cassazione (sei mesi) e resta, altresì, ampiamente al di sotto del limite complessivo di un anno e sei mesi previsto, per il giudizio di cassazione, dal medesimo comma 4, secondo periodo, per i procedimenti relativi a delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. - quale è il presente - trattandosi, allo stato, della prima proroga disposta in questa sede. Per l'effetto, il termine di durata massima del giudizio di cassazione, che sarebbe altrimenti scaduto il 28 luglio 2026, è prorogato di sei mesi. P.Q.MAntonio [OSCURATO:PERSONA] gCORTE SUPREMA Di CPY.:,AZIONì Il Sezione Penale ANCELLER1A OEPergVATO 3