CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAgenzia delle Entrate e Riscossione, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3121/2024 depositata il 7maggio 2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 26592/2024Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 15844/2026Data pubblicazione 23/05/2026Oggetto della controversia è l’avviso di iscrizione ipotecaria n.071762015100011850002018 emesso dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione(d’ora in poi controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poiricorrente).La CTP ha accolto il ricorso con cui veniva contestato l’avviso di iscrizioneipotecaria e le sottostanti n. 41 cartelle e si chiedeva «in accoglimento del ricorsodi annullare le impugnate cartelle di pagamento e dichiarare illegittima laiscrizione ipotecaria».La motivazione della sentenza è fondata sul rilievo che l’Agente della riscossionesi è tardivamente costituito in giudizio, con la conseguenza che quantotardivamente prodotto non può essere utilizzato; da ciò il giudice del meritoesclude che vi sia la prova che al ricorrente siano state notificate le cartelle, attinecessariamente prodromici all'iscrizione ipotecaria.La CTR (n. 7243/2018) ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate e Riscossione dichiarando la mancanza di giurisdizione tributaria sualcune delle cartelle sottese all’avviso impugnato e confermando l’annullamentodi altre in conformità alla decisione di primo grado; nulla ha disposto, invece,sull’iscrizione ipotecaria.La sentenza ha accertato anche che la prescrizione (decennale) si eraperfezionata anche in relazione all’IVA 1998 e ad un Recupero credito imposte2002. In essa sono stati indicati tutti gli atti in questione per i quali era maturatala prescrizione, mentre per tutti gli altri atti si è affermato che la notifica eraregolare e che non v’era prescrizione.Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ottemperanza della sentenza dellaCTR Campania (n. 7243/2018), sopra richiamata, con cui, in accoglimentoparziale dell’appello, è stata confermata la legittimità di una pluralità di cartelle,sul presupposto che, in assenza di un’espressa pronuncia sull’annullamentodell’iscrizione ipotecaria, si fosse formato il giudicato interno sulla domanda diannullamento dell’iscrizione ipotecaria.La CTR, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato cessata la materia delcontendere sulla base delle seguenti ragioni: «Con osservazioni del 18/12/2023Numero registro generale 26592/2024Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 15844/2026trasmesse a questa Corte il 20/12/2023 l’Agente della Riscossione comunica cheData pubblicazione 23/05/2026ha provveduto alla riduzione dell’iscrizione ipotecaria impugnata: Registroparticolare n.5714 Presentazione n. 33 del 30/10/2020, Numero repertorio5625, come si evince dall’ ispezione ipotecaria dell’ AE [OSCURATO:PERSONA] diNapoli -[OSCURATO:PERSONA] di Pubblicità̀ immobiliare di Napoli».Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, depositato memoria,mentre la controricorrente si è costituita con controricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato istanza di decisione eopposizione alla proposta e depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 70 d. lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c. Deduce che il petitum del ricorso introduttivo del giudizio era chiaroe consisteva nella richiesta di annullare le impugnate cartelle di pagamento edichiarare illegittima la iscrizione ipotecaria . Contesta che la decisioneimpugnata, dichiarando la cessazione della materia del contendere, hasostanzialmente negato il suo diritto di veder cancellata integralmentel’iscrizione ipotecaria, riconosciuto invece dal dictum azionato con il giudizio diottemperanza.1.1. Il motivo è infondato.Non può ritenersi, infatti, formato il giudicato interno sulla domanda diannullamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria, in quanto l’odiernacontroricorrente ha chiesto la riforma della sentenza n. 15135/21/16 del27.03.2017, depositata il 13.04.2017 della [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone l’erroneità nella parte in cui aveva annullato in totol’iscrizione ipotecaria (pag. 9, punto II atto di appello).Si osserva, inoltre, che avendo la sentenza appellata escluso la propriagiurisdizione in relazione ad alcune cartelle, mai avrebbe potuto giungereall’annullamento dell’avviso che riguardava cartelle su cui non poteva decidere.A ciò si aggiunga che, dallo stesso atto di appello, emerge che l’avviso impugnatosi fonda su cartelle di pagamento non contestate con il ricorso introduttivo delNumero registro generale 26592/2024Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 15844/2026Data pubblicazione 23/05/2026giudizio, in quanto aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada econtributi previdenziali rispetto ai quali il giudice tributario non ha giurisdizione.Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minimadella sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto deglielementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essaidentifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla eriqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali,non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo digravame (Cass., Sez. 3, n. 30728/2022, Rv. 666050 – 01, Sez. L, n.32683/2022, Rv. 666218 - 01; Sez. 6 - L, n. 24783/2018, Rv. 650927 - 01).Deve escludersi, pertanto, la formazione del giudicato implicito sulla decisionedi annullamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria, oggetto della richiesta delgiudizio di ottemperanza. Come è stato, infatti, rilevato correttamente nellaproposta di definizione anticipata, era compito preciso del giudice adito inottemperanza verificare entro quali limiti il giudicato si era formato.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza peromessa motivazione e violazione dell’art. 111 Cost.Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ben chiarito le ragioniche hanno condotto alla decisione di dichiarare cessata la materia delcontendere, fondate sulla circostanza che la riduzione della iscrizione ipotecariaoperata dall’odierna controricorrente fosse conforme a quanto il giudice diappello aveva deciso accogliendo in parte il gravame da esso proposto.Per concludere la sentenza, benché succintamente motivata, implicitamenteinterpreta in quali limiti il giudicato si è formato, e detta interpretazione ècorretta.3. Ne consegue il rigetto del ricorso.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovano applicazione leprevisioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna dellaparte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma diNumero registro generale 26592/2024Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 15844/2026denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende diData pubblicazione 23/05/2026una somma non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 5000,00.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizionedelle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idoneea concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass.,Sez. U., n. 28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abusodel processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alladelibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione acceleratadei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predettesanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso dispecie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di € 5.000,00in favore della costituita controparte, e di ulteriori € 2.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 26592/2024Numero sezionale 2314/2026Numero di raccolta generale 15844/2026 P.Q.MData pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di €5.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, ilricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore dellacontroricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di € 2.000,00 in favore dellacassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per ilproposto ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto