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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 03329/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34469/2019 R.G. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso la pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1602/2019 depositata il 13/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dopo avere promosso avanti il Tribunale di Venezia procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quale impresa esecutrice e progettista/direttore dei lavori di realizzazione di una nuova costruzione in luogo di quella esistente in Mirano, via Villafranca n. 17, citavano avanti il medesimo ufficio giudiziario le parti già resistenti nel procedimento per accertamento tecnico preventivo al fine di vedere accertati i vizi lamentati (relativi alla non conformità della rampa di accesso ai garages rispetto alle regole dell’arte, alla copertura dell’edificio ed al manto in coppi, al solaio predalles del piano interrato e ad ulteriori vizi meglio indicati nell’atto introduttivo di quel giudizio) nonché la mancata esecuzione di alcuni lavori oggetto del contratto.

Tale accertamento era funzionale alla richiesta, che veniva formulata ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., di pagamento di € 80.000,00 a titolo di deprezzamento nonché alla richiesta del riconoscimento della penale contrattuale dipendente dal ritardo nell’esecuzione delle opere e per il Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 risarcimento dei danni conseguiti alla mancata utilizzazione dell’immobile.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, negando la sussistenza dei vizi ed evidenziando in subordine la loro imputabilità all’impresa esecutrice.

3. L’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’insussistenza dei vizi contestandone comunque la quantificazione.

Eccepiva altresì l’insussistenza di alcuni obblighi contrattuali dedotti dagli attori, la responsabilità contrattuale del progettista e la non debenza delle penali contrattuali chieste dagli attori.

4. Entrambi i convenuti formulavano domande riconvenzionali.

Infatti, l’arch.

Zamengo chiedeva la condanna al pagamento di € 7.278,00 oltre accessori di legge a saldo della propria attività di direzione dei lavori, responsabile della sicurezza, contabilità dei lavori, collaudo statico ed accatastamento, nonché lacondanna ad € 10.986,47 oltre accessori per ulteriori attività svolte.

5. [OSCURATO:PERSONA] avanzava, invece, pretese creditorie per € 94.246,49.

6. Il Tribunale di Venezia riconosceva la responsabilità dell’arch.

Zamengo per i vizi inerenti la copertura dell’edificio, per quelli inerenti le griglie di acciaio sulla rampa e per gli ulteriori vizi sulla copertura.

Veniva, inoltre, ritenuta la responsabilità del professionista per la difettosa realizzazione della rampa, ritenendo, tuttavia, il giudice di riconoscere solo in parte il costo diripristino. 7.Per quanto riguarda i rapporti con l’impresa poi fallita , il Tribunale di Venezia riteneva di non riconoscere le somme di cui alla fattura n. 4/2008 emessa per la fornitura e la posa di n. 16 micropali per fondazioni, in quanto tale spesa era ricompresa nei Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 lavori oggetto del preventivo, come pure le ulteriori voci oggetto delle domande riconvenzionali della Procedura, fatta eccezione per la fattura n. 3/2008 relativa a “trattenute a garanzia” nella misura di € 23.534,75 oltre IVA e della somma (€ 27.900,00 + IVA) che era stata riconosciuta in favore dell’impresa per le opere extra contratto sulla base di un intervenuto accordo transattivo.

Inoltre, il giudice di prime cure riteneva dovuta la penale contrattuale reclamata dai committenti per ritardi per il periodo dal 20.3.2006 fino al 22.1.2007 (294 giorni), così quantificando un credito attoreo di € 23.520,00.

Operate le compensazioni tra i rispettivi crediti, il Tribunale di Venezia condannava l’arch.

Zamengo a pagare in favore degli attori la somma di € 26.327,00 oltre ad accessori e condannava i committenti a corrispondere € 42.713,21 (compresa IVA) al [OSCURATO:PERSONA].

5. Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello, principale o incidentale, da tutte le parti in causa.

6. La Corte d'Appello accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e quello incidentale dell’architetto Zamengo e rigettava l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA].

La parte della sentenza d’appello che rileva in questa sede è quella relativa ai rapporti tra i committenti e il [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte d’Appello dovevano riconoscersi fondate le doglianze dei primi riferite alla parte della sentenza nellaquale era stato calcolato il credito dell’appaltatrice.

Il giudice di primo grado, dopo avere dato atto che alla curatela spettavano € 205.792,40 (pari all’importo delle opere contrattuali di € 180.084,00 oltre IVA) aveva aggiunto, senza alcuna spiegazione “anzi € 220.391,34”, così indicando la somma Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 che, secondo quanto sostenuto nella comparsa conclusionale degli attori, rappresentava l’importo dovuto all’impresa (al quale dovevano sottrarsi i pagamenti effettuati).

La Corte richiamava il calcolo degli importo svolto dai committenti che avevano considerato le seguenti voci (tutte senza IVA): - € 187.084,00 per le opere contrattuali; - € 27.900,00 per le opere extracontrattuali (come da accordo transattivo del 10.4.2006); € 1.176,74 per la restituzione della trattenuta in garanzia per infortuni; € 2.155,00 per l’IVA relativa alle uniche due fatture emesse dall’impresa Perale prima dell’instaurazione del giudizio; € 1.040,60 per l’IVA di cui alla fattura n. 1/2008; € 1.035,00 per l’IVA di cui alla fattura n. 2/2008.

La somma dei predetti importi era pari a € 220.391,94 (cui, però, dove va aggiun gersi l’IVA, ma solo su alcune voci) e corrispondeva alla cifra indicata a pagina 15 della sentenza del Tribunale.

Sulla base di tali premesse er a corretta la contestazione dei committenti in ordine alla duplicazione dell’importo di € 27.900,00, sommato dal giudice di prime cure a quello di € 220.391,94 (che già lo comprendeva, con conseguente duplicazione della posta creditoria).

Altrettanto fondata era la contestazione inerente l’applicazione dell’IVA su importi che erano già stati fatturati (vale a dire € 27.900,00 oggetto della fattura n. 7/06 per un importo di € 17.550,00 e della fattura n. 2/2008 per un importo di € 10.350,00) ovvero su importi che costituivano essi stessi pagamento di IVA (€ 2.155,00 per l’IVA di cui alle due fatture emesse dall’impresa Perale prima del giudizio, € 1.040,60 per IVA Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 di cui alla fattura n. 1/2008 ed € 1.035,00 per l’IVA di cui alla fattura n. 2/2008).

Gli appellanti, sulla base delle anzidette correzioni, avevano quantificato il credito dell’impresa in € 239.217,41 (comprensivi di IVA) e, dedotti i pagamenti effettuati (pari ad € 273.755,90rectius 239.217,41), avevano ritenuto che il Fallimento avesse titolo di pretendere unicamente la somma di € 18.174,62.

Secondo la Corte d’Appello i calcoli degli appellanti erano corretti con la sola eccezione della ritenuta di garanzia pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad € 25.888,21, trattenuta della quale gli stessi, nonostante le repliche svolte sul punto nella comparsa conclusionale, non avevano dimostrato di avere tenuto conto in alcun modo.

Pertanto, il credito del Fallimento, così accogliendosi solo parzialmente sul punto l’appello proposto, risultava essere pari ad € 44.062,83 (compresa IVA) anziché € 52.713,21 (compresa IVA) liquidati nella sentenza di primo grado.

La Corte poi rigettava l’appello incidentale del Fallimento, e affermava che il credito di quest’ultimo era definitivamente accertato, in riforma della gravata decisione, nella misura di € 44.062,83 oltre ad accessori come già liquidati dal Tribunale di Venezia (non essendo stato il relativo capo della sentenza oggetto di appello), pari ad interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4

8. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle suerichieste di inammissibilità o rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Error in procedendo comportante carente motivazione ovvero motivazione soloapparente e conseguente nullità della sentenza.

La Corte d’Appello pur affermando che i calcoli dei ricorrenti erano esatti ha poi ritenuto che gli stessi non avessero tenuto conto in alcunmodo della ritenuta di garanzia pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad €25.888,21.

In realtà tale importo era stato computato nei propricalcoli dai ricorrentied era compreso nella somma di € 41.694,62 riconosciuta quale credito residuo del Fallimento, dal quale and ava sottratto l'importo di € 23.520,00 per compensazione con la penale contrattuale, con il conseguente accertamento che l'importo in definitiva ancora dovuto dai committenti al Fallimento sarebbe stato pari ad € 18.174,62.

La motivazione della sentenza (elemento essenziale della stessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c.) - pur formalmente presente - non sarebbe realmente tale, essendo inidonea a garantire la comprensione dell'iter logico seguito dal giudicante e, per l'effetto, inidonea a fondare la statuizione sul diritto resa all'esito del giudizio.

Tale errore avrebbe evidentemente rilevanza concreta: l'aver presupposto erroneamente che gliappellanti avessero computato nei propri conteggi (che hanno accertato un credito residuo del Fallimento pari ad € 18.174,62) - conteggi ritenuti corretti dalla Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Corte – la somma di € 25.888,21 quale ritenuta di garanzia, avrebbe indotto la Corte stessa ad aggiungere tale somma all'importo di € 18.174,62, con ciò comportando una duplicazione della postadi € 25.888,21. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

I ricorrenti partono dall’erroneo presupposto secondo cui la Corte d’Appello avrebbe ritenuto corretti i loro conteggi.

Di conseguenza, poiché nel loro conteggio era anche calcolata la restituzione della somma data agaranzia dalla controparte pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad €25.888,21 il calcolo operato in sentenza sarebbe erroneo.

In realtà la Corte d’Appello ha ritenuto corretti i conteggi proposti con l’appello al fine di affermare la duplicazione della somma di € 27.900 sommata erroneamente a quella di € 220 .391,94 che già l a comprendeva e infatti si legge in sentenza che i restanti conteggi sono corretti con l’eccezione della ritenuta di garanzia pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad €25.888,21 nonostante le repliche svolte sul punto nella comparsa conclusionale.

Dunque, è lo stesso presupposto da cui muove la ricorrente che risulta infondato non potendosi addebitare alla Corte d’Appello un errore di calcolo sulla base dei conteggi che gli appellanti avevano effettuato e che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto corretti.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed erronea applicazione del principio dicausalità.

La prima parte della censura è subordinata all’accogli m ento del primo motivo dovendosi poi rivedere il giudizio di parziale Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 soccombenza dei committenti con conseguente ingiusta condanna alla refusione dei due terzi delle spese legali sostenute dal Fallimento in entrambi i gradi del giudizio.

La seconda parte delle censure ritiene violati gli artt. 91 e 92 c.p.c. per violazione del principio di causalità.

La Corte ha accolto il ricorso principale proposto dai ricorrenti e ha rigettato quello incidentale proposto dal fallimento della ditta appaltatrice sicché non poteva condannarli al pagamento dei due terzi delle spese di quest’ultima con compensazione del residuo terzo. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La condanna alle spese dei ricorrenti nei confronti del fallimento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in quanto tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio ha ritenuto una soccombenza parziale dei ricorrenti che sono stati ritenuti soccombenti nel giudizio di primo grado nei confronti del fallimento e che hanno visto accolto solo in parteil loro motivo di appellocome evidenzia il primo motivo di ricorso.

Di conseguenza n essuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. può ricontrasi nella liquidazione delle spese operata dalla Corte d’Appello.

Deve ribadirsi in proposito che: In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Sez. 6-3, Ord.n. 19122 del 2015, Rv. 636950 - 01) .

3. Il ricorso è rigettato.

Ric. 2019n. 34469sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5200,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34469/2019 R.G. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso la pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1602/2019 depositata il 13/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dopo avere promosso avanti il Tribunale di Venezia procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quale impresa esecutrice e progettista/direttore dei lavori di realizzazione di una nuova costruzione in luogo di quella esistente in Mirano, via Villafranca n. 17, citavano avanti il medesimo ufficio giudiziario le parti già resistenti nel procedimento per accertamento tecnico preventivo al fine di vedere accertati i vizi lamentati (relativi alla non conformità della rampa di accesso ai garages rispetto alle regole dell’arte, alla copertura dell’edificio ed al manto in coppi, al solaio predalles del piano interrato e ad ulteriori vizi meglio indicati nell’atto introduttivo di quel giudizio) nonché la mancata esecuzione di alcuni lavori oggetto del contratto. Tale accertamento era funzionale alla richiesta, che veniva formulata ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., di pagamento di € 80.000,00 a titolo di deprezzamento nonché alla richiesta del riconoscimento della penale contrattuale dipendente dal ritardo nell’esecuzione delle opere e per il Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 risarcimento dei danni conseguiti alla mancata utilizzazione dell’immobile. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, negando la sussistenza dei vizi ed evidenziando in subordine la loro imputabilità all’impresa esecutrice. 3. L’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’insussistenza dei vizi contestandone comunque la quantificazione. Eccepiva altresì l’insussistenza di alcuni obblighi contrattuali dedotti dagli attori, la responsabilità contrattuale del progettista e la non debenza delle penali contrattuali chieste dagli attori. 4. Entrambi i convenuti formulavano domande riconvenzionali. Infatti, l’arch. Zamengo chiedeva la condanna al pagamento di € 7.278,00 oltre accessori di legge a saldo della propria attività di direzione dei lavori, responsabile della sicurezza, contabilità dei lavori, collaudo statico ed accatastamento, nonché lacondanna ad € 10.986,47 oltre accessori per ulteriori attività svolte. 5. [OSCURATO:PERSONA] avanzava, invece, pretese creditorie per € 94.246,49. 6. Il Tribunale di Venezia riconosceva la responsabilità dell’arch. Zamengo per i vizi inerenti la copertura dell’edificio, per quelli inerenti le griglie di acciaio sulla rampa e per gli ulteriori vizi sulla copertura. Veniva, inoltre, ritenuta la responsabilità del professionista per la difettosa realizzazione della rampa, ritenendo, tuttavia, il giudice di riconoscere solo in parte il costo diripristino. 7.Per quanto riguarda i rapporti con l’impresa poi fallita , il Tribunale di Venezia riteneva di non riconoscere le somme di cui alla fattura n. 4/2008 emessa per la fornitura e la posa di n. 16 micropali per fondazioni, in quanto tale spesa era ricompresa nei Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 lavori oggetto del preventivo, come pure le ulteriori voci oggetto delle domande riconvenzionali della Procedura, fatta eccezione per la fattura n. 3/2008 relativa a “trattenute a garanzia” nella misura di € 23.534,75 oltre IVA e della somma (€ 27.900,00 + IVA) che era stata riconosciuta in favore dell’impresa per le opere extra contratto sulla base di un intervenuto accordo transattivo. Inoltre, il giudice di prime cure riteneva dovuta la penale contrattuale reclamata dai committenti per ritardi per il periodo dal 20.3.2006 fino al 22.1.2007 (294 giorni), così quantificando un credito attoreo di € 23.520,00. Operate le compensazioni tra i rispettivi crediti, il Tribunale di Venezia condannava l’arch. Zamengo a pagare in favore degli attori la somma di € 26.327,00 oltre ad accessori e condannava i committenti a corrispondere € 42.713,21 (compresa IVA) al [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello, principale o incidentale, da tutte le parti in causa. 6. La Corte d'Appello accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e quello incidentale dell’architetto Zamengo e rigettava l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. La parte della sentenza d’appello che rileva in questa sede è quella relativa ai rapporti tra i committenti e il [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte d’Appello dovevano riconoscersi fondate le doglianze dei primi riferite alla parte della sentenza nellaquale era stato calcolato il credito dell’appaltatrice. Il giudice di primo grado, dopo avere dato atto che alla curatela spettavano € 205.792,40 (pari all’importo delle opere contrattuali di € 180.084,00 oltre IVA) aveva aggiunto, senza alcuna spiegazione “anzi € 220.391,34”, così indicando la somma Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 che, secondo quanto sostenuto nella comparsa conclusionale degli attori, rappresentava l’importo dovuto all’impresa (al quale dovevano sottrarsi i pagamenti effettuati). La Corte richiamava il calcolo degli importo svolto dai committenti che avevano considerato le seguenti voci (tutte senza IVA): - € 187.084,00 per le opere contrattuali; - € 27.900,00 per le opere extracontrattuali (come da accordo transattivo del 10.4.2006); € 1.176,74 per la restituzione della trattenuta in garanzia per infortuni; € 2.155,00 per l’IVA relativa alle uniche due fatture emesse dall’impresa Perale prima dell’instaurazione del giudizio; € 1.040,60 per l’IVA di cui alla fattura n. 1/2008; € 1.035,00 per l’IVA di cui alla fattura n. 2/2008. La somma dei predetti importi era pari a € 220.391,94 (cui, però, dove va aggiun gersi l’IVA, ma solo su alcune voci) e corrispondeva alla cifra indicata a pagina 15 della sentenza del Tribunale. Sulla base di tali premesse er a corretta la contestazione dei committenti in ordine alla duplicazione dell’importo di € 27.900,00, sommato dal giudice di prime cure a quello di € 220.391,94 (che già lo comprendeva, con conseguente duplicazione della posta creditoria). Altrettanto fondata era la contestazione inerente l’applicazione dell’IVA su importi che erano già stati fatturati (vale a dire € 27.900,00 oggetto della fattura n. 7/06 per un importo di € 17.550,00 e della fattura n. 2/2008 per un importo di € 10.350,00) ovvero su importi che costituivano essi stessi pagamento di IVA (€ 2.155,00 per l’IVA di cui alle due fatture emesse dall’impresa Perale prima del giudizio, € 1.040,60 per IVA Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 di cui alla fattura n. 1/2008 ed € 1.035,00 per l’IVA di cui alla fattura n. 2/2008). Gli appellanti, sulla base delle anzidette correzioni, avevano quantificato il credito dell’impresa in € 239.217,41 (comprensivi di IVA) e, dedotti i pagamenti effettuati (pari ad € 273.755,90rectius 239.217,41), avevano ritenuto che il Fallimento avesse titolo di pretendere unicamente la somma di € 18.174,62. Secondo la Corte d’Appello i calcoli degli appellanti erano corretti con la sola eccezione della ritenuta di garanzia pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad € 25.888,21, trattenuta della quale gli stessi, nonostante le repliche svolte sul punto nella comparsa conclusionale, non avevano dimostrato di avere tenuto conto in alcun modo. Pertanto, il credito del Fallimento, così accogliendosi solo parzialmente sul punto l’appello proposto, risultava essere pari ad € 44.062,83 (compresa IVA) anziché € 52.713,21 (compresa IVA) liquidati nella sentenza di primo grado. La Corte poi rigettava l’appello incidentale del Fallimento, e affermava che il credito di quest’ultimo era definitivamente accertato, in riforma della gravata decisione, nella misura di € 44.062,83 oltre ad accessori come già liquidati dal Tribunale di Venezia (non essendo stato il relativo capo della sentenza oggetto di appello), pari ad interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 8. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle suerichieste di inammissibilità o rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Error in procedendo comportante carente motivazione ovvero motivazione soloapparente e conseguente nullità della sentenza. La Corte d’Appello pur affermando che i calcoli dei ricorrenti erano esatti ha poi ritenuto che gli stessi non avessero tenuto conto in alcunmodo della ritenuta di garanzia pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad €25.888,21. In realtà tale importo era stato computato nei propricalcoli dai ricorrentied era compreso nella somma di € 41.694,62 riconosciuta quale credito residuo del Fallimento, dal quale and ava sottratto l'importo di € 23.520,00 per compensazione con la penale contrattuale, con il conseguente accertamento che l'importo in definitiva ancora dovuto dai committenti al Fallimento sarebbe stato pari ad € 18.174,62. La motivazione della sentenza (elemento essenziale della stessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c.) - pur formalmente presente - non sarebbe realmente tale, essendo inidonea a garantire la comprensione dell'iter logico seguito dal giudicante e, per l'effetto, inidonea a fondare la statuizione sul diritto resa all'esito del giudizio. Tale errore avrebbe evidentemente rilevanza concreta: l'aver presupposto erroneamente che gliappellanti avessero computato nei propri conteggi (che hanno accertato un credito residuo del Fallimento pari ad € 18.174,62) - conteggi ritenuti corretti dalla Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Corte – la somma di € 25.888,21 quale ritenuta di garanzia, avrebbe indotto la Corte stessa ad aggiungere tale somma all'importo di € 18.174,62, con ciò comportando una duplicazione della postadi € 25.888,21. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. I ricorrenti partono dall’erroneo presupposto secondo cui la Corte d’Appello avrebbe ritenuto corretti i loro conteggi. Di conseguenza, poiché nel loro conteggio era anche calcolata la restituzione della somma data agaranzia dalla controparte pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad €25.888,21 il calcolo operato in sentenza sarebbe erroneo. In realtà la Corte d’Appello ha ritenuto corretti i conteggi proposti con l’appello al fine di affermare la duplicazione della somma di € 27.900 sommata erroneamente a quella di € 220 .391,94 che già l a comprendeva e infatti si legge in sentenza che i restanti conteggi sono corretti con l’eccezione della ritenuta di garanzia pari ad € 23.534,74 oltre IVA per un totale pari ad €25.888,21 nonostante le repliche svolte sul punto nella comparsa conclusionale. Dunque, è lo stesso presupposto da cui muove la ricorrente che risulta infondato non potendosi addebitare alla Corte d’Appello un errore di calcolo sulla base dei conteggi che gli appellanti avevano effettuato e che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto corretti. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed erronea applicazione del principio dicausalità. La prima parte della censura è subordinata all’accogli m ento del primo motivo dovendosi poi rivedere il giudizio di parziale Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 soccombenza dei committenti con conseguente ingiusta condanna alla refusione dei due terzi delle spese legali sostenute dal Fallimento in entrambi i gradi del giudizio. La seconda parte delle censure ritiene violati gli artt. 91 e 92 c.p.c. per violazione del principio di causalità. La Corte ha accolto il ricorso principale proposto dai ricorrenti e ha rigettato quello incidentale proposto dal fallimento della ditta appaltatrice sicché non poteva condannarli al pagamento dei due terzi delle spese di quest’ultima con compensazione del residuo terzo. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La condanna alle spese dei ricorrenti nei confronti del fallimento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in quanto tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio ha ritenuto una soccombenza parziale dei ricorrenti che sono stati ritenuti soccombenti nel giudizio di primo grado nei confronti del fallimento e che hanno visto accolto solo in parteil loro motivo di appellocome evidenzia il primo motivo di ricorso. Di conseguenza n essuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. può ricontrasi nella liquidazione delle spese operata dalla Corte d’Appello. Deve ribadirsi in proposito che: In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Sez. 6-3, Ord.n. 19122 del 2015, Rv. 636950 - 01) . 3. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019n. 34469sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5200,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 03329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris