CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2024
Cassazione n. 32011/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 91; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2020, pubblicata il 18 ottobre 2020; Sanzioni amministrative per violazioni TUB R.G.N. 11258/2020 U.P. 28/11/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona del Sost. Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; RILEVATO: -che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2019 (pubblicata il 18 ottobre 2019), con la quale era stata respinta l’opposizione dallo stesso formulata contro il provvedimento sanzionatorio n. 716875 del 30.06.2015, emesso dal Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia (delibera n. 291/2015); -che ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; CONSIDERATO -che il difensore del suddetto ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato in via telematica, in data 30 ottobre 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta con allegata procura speciale conferitagli a tal proposito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere stata accettata, in un unico contesto documentale, dai difensori della controricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che l’hanno sottoscritta in virtù di allegata procura speciale a loro specificamente conferita dal Governatore della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; -che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con compensazione integrale delle spese dello stesso giudizio, così come richiesto con la stessa dichiarazione di rinuncia accettata; - che da siffatta pronuncia consegue che non ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e ne compensa integralmente le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 28 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]