CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38945/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il Tribunale di Cosenza, in qualità di giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., accoglieva l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati per i quali costei risultava condannata con sentenze irrevocabili. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice competente a decidere sull'istanza di riconoscimento della continuazione presentata in fase esecutiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non sia il Tribunale di Cosenza ma la Corte di appello di Catanzaro, perché la sentenza passata in giudicato per ultima nei confronti della Bartolomeo sarebbe quella emessa da detta Corte il 5 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2019, recante la riforma della sentenza emessa dal citato Tribunale in data 8 marzo 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il rilievo dell'incompetenza funzionale, formulato dal ricorrente, è condivisibile. 1.1. In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/07/2017 Rv. 270833 - 01). 1.2. Nel caso concreto, dalla ordinanza n. 48283/2019, emessa il 20 novembre 2019 dalla Sezione Settima Penale della Corte di cassazione, emerge che, con la sentenza sopra citata, emessa il 5 aprile 2018, la Corte di appello di Catanzaro riformò parzialmente, concedendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Catanzaro, pertanto, è competente per l'esecuzione e l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Cosenza, risulta conseguentemente viziata da violazione di legge. 2. In presenza della situazione esposta, e in applicazione del principio sopra richiamato, l'ordinanza del Tribunale di Cosenza qui impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché emessa da giudice privo di competenza funzionale, e deve disporsi la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Catanzaro, affinché provveda sull'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in