Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28262/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Caltanissetta nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che la censura attinente alla recidiva si fonda su circostanze (la remissione in termini per proporre opposizione avverso alcuni decreti penali) dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, cosicché essa incorre nella sanzione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il motivo di ricorso poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dalla Corte di merito ed alla quale dovrebbe pervenirsi attraverso una diversa valutazione del materiale istruttorio e del fatto non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Caltanissetta nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che la censura attinente alla recidiva si fonda su circostanze (la remissione in termini per proporre opposizione avverso alcuni decreti penali) dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, cosicché essa incorre nella sanzione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il motivo di ricorso poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dalla Corte di merito ed alla quale dovrebbe pervenirsi attraverso una diversa valutazione del materiale istruttorio e del fatto non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 28262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris