Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16551/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BISI Francesco, n. il 31/8/1978 a Milano; avverso la ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26 ottobre 2021 (del:). 13 nov. 2021) il tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari, accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo tribunale ed applicava la misura detentiva in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione a capi 2, 3 e 4 della imputazione provvisoria, per i quali il primo giudice della cautela aveva respinto la richiesta della parte pubblica.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni:

2.1. Inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 177 e 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).

Fissata udienza camerale (art. 127 cod. proc. pen.), con rito non partecipato (art. 23 comma 8 d.l. 137 del 2020) per il 26 ottobre 2021, il pubblico ministero chiedeva, con istanza tempestivamente depositata, la trattazione dell'udienza camerale con rito partecipato (trattazione orale).

Il giorno fissato per la celebrazione della udienza, presente il pubblico ministero appellante ed il difensore della parte appellata, il tribunale raccoglieva a verbale le conclusioni del pubblico ministero; mentre non consentiva al difensore dell'indagato di concludere, non avendo questi chiesto la trattazione orale del procedimento, in quanto la trasformazione del rito cartolare -previsto dalla normativa emergenziale- in rito partecipato spiegherebbe effetti solo nei confronti della parte istante.

Il tribunale definiva pertanto la procedura camerale in palese violazione del diritto di assistenza tecnica e difesa dell'indagato.

Consegue la nullità della udienza camerale celebrata e della ordinanza emessa al seguito;

2.2. Violazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo erroneamente il tribunale conferito autonomia alle condotte estorsive indicate al capo 2 rispetto a quelle di cui al capo 5, nell'alveo del quale il GIP le aveva ritenute assorbite, stimando trattarsi di un'unica fattispecie estorsiva a formazione progressiva;

2.3. mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) avendo il tribunale ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche per i delitti in materia di armi di cui ai capi 3 e 4 della provvisoria imputazione, stimando efficaci ed offensive le armi delle quali è traccia dialettica in atti.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, la decisione processuale preclude l'esame degli ulteriori due motivi spesi in tema di valutazione della gravità indiziaria ed autonomia delle fattispecie.

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, il regime eccezionale che prevede la trattazione camerale non partecipata dei procedimenti di impugnazione nel merito soffre eccezione nel caso in cui una delle parti (pubblico ministero, difensore della parte civile o difensore dell'imputato o la parte stessa) avanzi istanza con la quale richiede la trattazione orale (nella fattispecie, camera di consiglio partecipata) della udienza.

Il comma 7 dell'art. 23 bis del medesimo testo prevede che la detta disciplina si applichi anche alle procedure camerali disciplinate dagli art. 310 e 322 bis del codice di rito (appelli cautelari, personali o reali).

La norma in esame individua, dunque, un doppio binario di trattazione della procedura camerale, fissando un termine perentorio entro il quale la parte interessata può esercitare la sua opzione, con ciò modificandosi il rito in sé e non solo le modalità di partecipazione della parte istante al rito.

Ergo, lì dove una delle parti abbia chiesto la trattazione orale, la sua scelta deve ritenersi irrevocabilmente estesa a tutte le parti di quella procedura, avendo incanalato il procedimento in un iter differenziato rispetto a quello previsto per la trattazione cartolare, che incide direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti.

A seguito della richiesta di discussione orale, le altre parti processuali maturano infatti un legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste e difese in udienza, non essendo quindi più tenute a rispettare la cadenza procedimentale prevista per la trattazione camerale non partecipata, mediante l'invio delle conclusioni scritte.

Questa Corte ha sul punto affermato il principio secondo cui la richiesta di trattazione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, determina il mutamento del rito in quello della udienza partecipata, sicché anche la parte non richiedente ha diritto a concludere oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8863, del 18/11/2020, Rv. 280605-01, in motivazione a pag. 21, sub 1.; nell'identico senso nel valutare priva di effetti la rinunzia alla richiesta trattazione orale Sez. 6, n. 22248, del 18/5/2021, Rv. 281520-01, in motivazione, pag. 4, sub 1).

1.1. Quanto alle conseguenze processuali derivanti dall'avere il presidente del collegio impedito al difensore presente all'udienza camerale partecipata di concludere, si è pure ribadito che il vizio si sostanza in una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), trattandosi di attività che ha inibito l'esercizio della difesa tecnica, impedendo al difensore di assistere in udienza l'imputato, tale nullità è certamente deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646, del 14/10/2021, Rv. 282172-01; Sez. 3, n. 46816, del 25/11/2021).

2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata in rito, con rinvio per nuova celebrazione dell'udienza camerale al tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BISI Francesco, n. il 31/8/1978 a Milano; avverso la ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 ottobre 2021 (del:). 13 nov. 2021) il tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari, accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo tribunale ed applicava la misura detentiva in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione a capi 2, 3 e 4 della imputazione provvisoria, per i quali il primo giudice della cautela aveva respinto la richiesta della parte pubblica. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni: 2.1. Inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 177 e 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Fissata udienza camerale (art. 127 cod. proc. pen.), con rito non partecipato (art. 23 comma 8 d.l. 137 del 2020) per il 26 ottobre 2021, il pubblico ministero chiedeva, con istanza tempestivamente depositata, la trattazione dell'udienza camerale con rito partecipato (trattazione orale). Il giorno fissato per la celebrazione della udienza, presente il pubblico ministero appellante ed il difensore della parte appellata, il tribunale raccoglieva a verbale le conclusioni del pubblico ministero; mentre non consentiva al difensore dell'indagato di concludere, non avendo questi chiesto la trattazione orale del procedimento, in quanto la trasformazione del rito cartolare -previsto dalla normativa emergenziale- in rito partecipato spiegherebbe effetti solo nei confronti della parte istante. Il tribunale definiva pertanto la procedura camerale in palese violazione del diritto di assistenza tecnica e difesa dell'indagato. Consegue la nullità della udienza camerale celebrata e della ordinanza emessa al seguito; 2.2. Violazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo erroneamente il tribunale conferito autonomia alle condotte estorsive indicate al capo 2 rispetto a quelle di cui al capo 5, nell'alveo del quale il GIP le aveva ritenute assorbite, stimando trattarsi di un'unica fattispecie estorsiva a formazione progressiva; 2.3. mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) avendo il tribunale ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche per i delitti in materia di armi di cui ai capi 3 e 4 della provvisoria imputazione, stimando efficaci ed offensive le armi delle quali è traccia dialettica in atti.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, la decisione processuale preclude l'esame degli ulteriori due motivi spesi in tema di valutazione della gravità indiziaria ed autonomia delle fattispecie. 1. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, il regime eccezionale che prevede la trattazione camerale non partecipata dei procedimenti di impugnazione nel merito soffre eccezione nel caso in cui una delle parti (pubblico ministero, difensore della parte civile o difensore dell'imputato o la parte stessa) avanzi istanza con la quale richiede la trattazione orale (nella fattispecie, camera di consiglio partecipata) della udienza. Il comma 7 dell'art. 23 bis del medesimo testo prevede che la detta disciplina si applichi anche alle procedure camerali disciplinate dagli art. 310 e 322 bis del codice di rito (appelli cautelari, personali o reali). La norma in esame individua, dunque, un doppio binario di trattazione della procedura camerale, fissando un termine perentorio entro il quale la parte interessata può esercitare la sua opzione, con ciò modificandosi il rito in sé e non solo le modalità di partecipazione della parte istante al rito. Ergo, lì dove una delle parti abbia chiesto la trattazione orale, la sua scelta deve ritenersi irrevocabilmente estesa a tutte le parti di quella procedura, avendo incanalato il procedimento in un iter differenziato rispetto a quello previsto per la trattazione cartolare, che incide direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti. A seguito della richiesta di discussione orale, le altre parti processuali maturano infatti un legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste e difese in udienza, non essendo quindi più tenute a rispettare la cadenza procedimentale prevista per la trattazione camerale non partecipata, mediante l'invio delle conclusioni scritte. Questa Corte ha sul punto affermato il principio secondo cui la richiesta di trattazione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, determina il mutamento del rito in quello della udienza partecipata, sicché anche la parte non richiedente ha diritto a concludere oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8863, del 18/11/2020, Rv. 280605-01, in motivazione a pag. 21, sub 1.; nell'identico senso nel valutare priva di effetti la rinunzia alla richiesta trattazione orale Sez. 6, n. 22248, del 18/5/2021, Rv. 281520-01, in motivazione, pag. 4, sub 1). 1.1. Quanto alle conseguenze processuali derivanti dall'avere il presidente del collegio impedito al difensore presente all'udienza camerale partecipata di concludere, si è pure ribadito che il vizio si sostanza in una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), trattandosi di attività che ha inibito l'esercizio della difesa tecnica, impedendo al difensore di assistere in udienza l'imputato, tale nullità è certamente deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646, del 14/10/2021, Rv. 282172-01; Sez. 3, n. 46816, del 25/11/2021). 2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata in rito, con rinvio per nuova celebrazione dell'udienza camerale al tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 mar
Sentenza Cassazione n. 16551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris