CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31543/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la mancanza della motivazione con riferimento alla scriminante della forza maggiore e alla necessità di scongiurare un pericolo imminente per il figlio, e, con il secondo motivo, la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale della ricorrente per il reato di evasione; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità e, comunque, sono meramente reiterativi di censure disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è parimenti aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio