CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-NARI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL];-resistente-e contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 308/2022depositata il 14/02/2022.Numero registro generale 21192/2022Numero sezionale 3714/2025Numero di raccolta generale 10902/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza n.308/2022 della Corte d'appello di Venezia, che aveva riformato la senten-za del Tribunale di Padova che aveva respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA](Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) al decreto ingiuntivoemesso nei suoi confronti per il pagamento di euro 66.698,46, a titolo dicontributi comunitari PAC per le annualità 2006–2008.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in fa-vore di [OSCURATO:PERSONA], e nel merito aveva sostenuto che tali somme dovessero es-sere compensate con il debito maturato dall'azienda [OSCURATO:PERSONA] relativo aiprelievi supplementari sul latte (quote latte).3. Il Tribunale di Padova respinse l'opposizione e dichiarò infondata l'ecce-zione di compensazione e di prescrizione, ritenendo (i) non applicabile lacompensazione ex art. 1243 cod. civ., per via del divieto di cui all'art.1246 cod. civ. (impignorabilità delle provvidenze comunitarie) e (ii) infon-data la prescrizione quinquennale.4. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza del primo Giudice, allegando a) la legit-timità della compensazione, poiché i debiti per prelievo supplementarefanno parte del medesimo sistema PAC, per cui si trattava di una compen-sazione impropria o atecnica, consentita dal diritto comunitario; b) con ri-guardo alla prescrizione, sosteneva che il credito di [OSCURATO:PERSONA] fosse pre-scritto ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.; c) con riguardo alla chiamata incausa di [OSCURATO:PERSONA], deduceva che correttamente era stata evocata in giudizioquale titolare del credito da prelievo.5. La Corte territoriale ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], riformando integral-mente la sentenza di primo grado.Numero registro generale 21192/2022Numero sezionale 3714/2025Numero di raccolta generale 10902/2026Data pubblicazione 23/04/2026In particolare, la Corte d'appello ha richiamato l'orientamento interpretati-vo assunto dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 24325/2020, secondo cui nei rapporti tra crediti PAC e debiti per prelievo latte èammissibile la compensazione impropria (o atecnica), poiché entrambe leposte rientrano in un rapporto unitario disciplinato dal diritto comunitario.5.1. Ha argomentato la Corte distrettuale che il sistema PAC prevede ununico meccanismo contabile di dare/avere tra aiuti e prelievi: la compen-sazione è quindi connaturata al sistema stesso e non soggetta ai limitidell'art. 1246 cod. civ.5.2. Di conseguenza, il credito di [OSCURATO:PERSONA] risulta compensato con il con-trocredito di [OSCURATO:PERSONA] relativo ai prelievi supplementari. La Corte ha quindirevocato il decreto ingiuntivo, con condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] a restituiread [OSCURATO:PERSONA] le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado,oltre interessi legali dal pagamento al saldo ed integrale compensazionedelle spese di lite di entrambi i gradi, vista la recente evoluzione giuri-sprudenziale.6. La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 14/2/2022, è chie-sta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il giorno 8/9/2022 ed affidato adue motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] un atto di costituzione concui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo si deduce – ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. – la violazione e falsa applicazione dei requisiti legali di compensazio-ne previsti dall'art. 1243 cod. civ., nonché l'errata interpretazione dellacompensazione impropria e del Reg. CE 1034/2018 e dell'art. 8-ter, com-ma 2, legge n. 33/09.7.1. La Corte d'Appello avrebbe mal interpretato il concetto di “compensa-zione impropria” tra crediti PAC e debiti da quote latte.Numero registro generale 21192/2022Numero sezionale 3714/2025Numero di raccolta generale 10902/2026Data pubblicazione 23/04/20267.2. Secondo il ricorrente, anche la compensazione impropria richiede irequisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito (art. 1243cod. civ.), non soddisfatti nel caso di specie.7.3. Il “controcredito” vantato da [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (prelievo supplementare)sarebbe incerto e contestato in sede amministrativa e penale.8. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., la violazione dell'art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009,per avere la Corte d'appello proceduto alla compensazione pur in assenzadei requisiti di certezza e definitività del controcredito, e nonostante lapendenza di giudizi amministrativi.9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché le cen-sure sono strettamente connesse, e sono inammissibili.9.1. Per meglio comprendere, occorre richiamare il testo dell'art. 8-ter,comma 2, della legge n. 33 del 2009, con cui è stato convertito con modi-fiche il decreto-legge. n. 5 del 2009, il quale prevede: ”2. Ai fini dell'appli-cazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giu-gno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 dellaCommissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito pressol'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) il Registro nazionale deidebiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agri-colo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttoriagricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori rico-nosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regola-mento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiutiagricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cuial presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie già previste a legislazione vigente.»Numero registro generale 21192/2022Numero sezionale 3714/2025Numero di raccolta generale 10902/2026Data pubblicazione 23/04/20269.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che sulla questione dell'ammissibilità del-la compensazione c.d. impropria fra il credito dell'agricoltore a titolo dicontributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune(PAC) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quotelatte debba darsi continuità all'ormai consolidato orientamento giurispru-denziale di legittimità, pure richiamato dalla Corte d'appello ed avviato conla pronuncia n. 24325/2020, che ha sancito il principio di diritto secondocui in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributidell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed idebiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, èammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che ilcontrocredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di meri-to, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine dovendosi valorizzare l'u-nitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parteintegrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo po-stula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latteche abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Re-gistro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e cre-diti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema dellaPac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno de-gli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.9.3. Dalla qualificazione della compensazione comunitaria come compen-sazione impropria deriva l'inapplicabilità dei limiti alla compensabilità pre-visti dall'art. 1246 cod. civ., che operano solamente con riguardo allacompensazione propria (cfr. Cass. 4825/2019).9.4. Si tratta di un orientamento che ha avuto seguito con la sentenza n.41593/2021 e con la pronuncia n. 16530/2022, con cui è stato precisato,per quanto qui rileva, che in detta materia è ammissibile la cd. compensa-zione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e li-Numero registro generale 21192/2022Numero sezionale 3714/2025Numero di raccolta generale 10902/2026Data pubblicazione 23/04/2026quido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede dilegittimità.9.5. Ebbene, le due censure appaiono inammissibili, perché con entrambesi propongono argomenti di fatto (azioni promosse in sede amministrativa,cfr. pag. 7 e 8 del ricorso) a favore della tesi della mancanza dei requisitidi liquidità, esigibilità e certezza del credito e del controcredito ex art.1243 cod. civ., che non risultano esaminati nella sentenza impugnata e inordine ai quali parte ricorrente non specifica in quale fase e grado del giu-dizio di merito li ha proposti in precedenza. Invero, in tema di ricorso percassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi ac-certamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza im-pugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legit-timità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que-stione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosuffi-cienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio pre-cedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa (cfr. Cass.1435/2013; id. 27568/2017).10. Stante l'inammissibilità delle censure e la piena conformità della sen-tenza impugnata alla giurisprudenza sopra richiamata, il ricorso è inam-missibile.11. Nulla va disposto sulle spese di lite, in assenza di attività difensiva daparte della [OSCURATO:PERSONA].12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l'impugnazione.Numero registro generale 21192/2022Numero sezionale 3714/2025Numero di raccolta generale 10902/2026Data pubblicazione 23/04/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel-lo previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO