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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 05831/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2023 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara.

Con dette decisioni di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, per aver condotto - in data 21 giugno 2020 - un autocarro, in epoca posteriore alla revoca prefettizia della patente di guida ed alla ricezione dell'avviso orale del Questore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice. 2.1 Secondo il ricorrente, la disposizione incriminatrice non può trovare applicazione in presenza - a monte - di un avviso orale del Questore, essendo evocata, quale presupposto della rilevanza penale del comportamento, l'emissione di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo.

Tale non sarebbe l'avviso orale, trattandosi di provvedimento amministrativo.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal Questore è un avviso orale 'semplice' (art. 3 comma 2 digs. n.159 del 2011), e non rafforzato (art.3 comma 4).

Da ciò deriva, secondo il recente orientamento, condiviso dal Collegio, espresso da Sez.

I n. 36857 del 3.2.2023, la insussistenza del reato : non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale.

La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2023 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara. Con dette decisioni di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, per aver condotto - in data 21 giugno 2020 - un autocarro, in epoca posteriore alla revoca prefettizia della patente di guida ed alla ricezione dell'avviso orale del Questore. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice. 2.1 Secondo il ricorrente, la disposizione incriminatrice non può trovare applicazione in presenza - a monte - di un avviso orale del Questore, essendo evocata, quale presupposto della rilevanza penale del comportamento, l'emissione di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo. Tale non sarebbe l'avviso orale, trattandosi di provvedimento amministrativo. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal Questore è un avviso orale 'semplice' (art. 3 comma 2 digs. n.159 del 2011), e non rafforzato (art.3 comma 4). Da ciò deriva, secondo il recente orientamento, condiviso dal Collegio, espresso da Sez. I n. 36857 del 3.2.2023, la insussistenza del reato : non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
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