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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 33661/2026

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lo di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];in procedura de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza riportata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli harecepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle parti aisensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motividi appello, e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto egiorni venti di reclusione, così indicata in relazione ai reati oggetto dicontestazione, confermando nel resto la sentenza appellata.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione VarrialeClaudio, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando che la Corte non avrebberecepito l’accordo in modo corretto, con riferimento al passaggio determinativorelativo alla circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorioconcordato tra le parti e recepito dal giudice.

Non si riscontra la segnalatadifformità tra il contenuto del verbale di udienza e il contenuto della decisione.La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentaleapplicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avversosentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alversamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che parecongruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];in procedura de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza riportata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli harecepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle parti aisensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motividi appello, e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto egiorni venti di reclusione, così indicata in relazione ai reati oggetto dicontestazione, confermando nel resto la sentenza appellata.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione VarrialeClaudio, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando che la Corte non avrebberecepito l’accordo in modo corretto, con riferimento al passaggio determinativorelativo alla circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorioconcordato tra le parti e recepito dal giudice. Non si riscontra la segnalatadifformità tra il contenuto del verbale di udienza e il contenuto della decisione.La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentaleapplicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avversosentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alversamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che parecongruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris