CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 05031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. DOVERE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Terni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile. Invero, il ricorso è tardivo. La sentenza impugnata è stata emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la Corte di appello ha disposto che il deposito della motivazione avvenisse entro novanta giorni. Il termine per il deposito scadeva quindi il 10 dicembre 2020, dal quale decorreva il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, cod. proc. pen. In tal modo l'ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso era il 24 gennaio 2021; ma cadendo tale giorno di domenica, esso è da individuarsi nel successivo primo giorno non festivo, ovvero il 25 gennaio 2021. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Terni il 27 gennaio 2021; esso reca, peraltro, la data del 26.1.2021. Quindi il ricorso è stato presentato fuori del termine di legge. Peraltro, il ricorso è inammissibile anche perché il primo motivo, che investe il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è meramente assertivo e non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, così risultando aspecifico; e perché il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, imputa alla Corte di appello di aver fatto ricorso ad una formula di stile, laddove il giudice di secondo grado ha fatto specifico riferimento ai precedenti penali dell'imputato per inferirne la sua elevata pericolosità. Né ricorre, per il giudice di merito, di considerare, ai fini in parola, tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 2 - , Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il P