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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28241/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6375/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MODENA n. 1629/2020 depositata il 17/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal ConsigliereMARILENA GORGONI.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 1629- 2020 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 17 dicembre 2020, articolando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; il ricorrente, titolare e legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], espone di avere proposto opposizione al decreto n. 394/2019 con cui gli era stato ingiunto il pagamento alla società [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]., della fornitura di servizi volti a rendere maggiormente visibile e raggiungibile il sito internet www.ocabianca.it, basandosi sulla carenza di legittimazione attiva della società ingiungente e sulla prescrizione del relativo diritto di credito; il Giudice di pace di Modena, con sentenza n.161/2020, prima, e il Tribunale di Modena, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, successivamente, hanno rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 634 cod.proc.civ. e 2709 e 2710 cod.civ. nonché dell’art. 132 cod.proc.civ. comma 1 n. 4»; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto provato che egli sapesse di dover effettuare il pagamento alla società [OSCURATO:SOCIETA] e non già alla società Emilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla base sia dei mastrini contabili prodotti dalla creditrice sia della presenza nella sezione A3 delle coordinate bancarie per effettuare il pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]; parte ricorrente ritiene che i mastrini contabili, non essendo autenticati, né regolarmente tenuti, bollati e vidimati nelle forme di legge, non avrebbero dovuto, ai sensi degli artt. 634 cod.proc.civ. e degli artt. 2709 e 2710 cod.civ., assumere valore probatorio; non solo: incorrendo nella violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., il Tribunale avrebbe omesso di spiegare per quale ragione aveva ritenuto che l’indicazione delle coordinate bancarie della [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere sufficiente a provare che egli sapesse di dover eseguire il pagamento alla società [OSCURATO:SOCIETA], posto che in nessun atto processuale vi erano confessioni o riconoscimenti o prove di tale comunicazione; 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 cod.civ. e dell’art. 132 cod.proc.civ., comma 1, n. 4 cod.proc.civ.; secondo il ricorrente, posto che l’art.

D2 del contratto riferiva di un canone annuale da suddividersi in dodici mensilità e che quindi la prestazione era unitaria, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 2948 cod.civ. e non già l’art. 2946 cod.civ., in ragione del fatto che il contratto era stato stipulato per due anni e quindi prevedeva due periodi annuali distinti; 3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5 lettera c) del d.m. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 nonché dell’art. 132 cod.proc.civ., comma 1, n. 4 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione relativa alla condanna alle spese di lite nella misura del massimo delle quattro fasi per lo scaglione di valore della controversia, anziché nei valori medi, senza fornire alcuna motivazione e conteggiando erroneamente anche la fase istruttoria, nonostante essa n o n fosse stata svolta, trattandosi di un appello meramente documentale; 4) il ricorso viola le prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., perché il ricorrente non ha descritto i fatti sostanziali e processuali nella misura sufficiente a mettere questa Corte, senza attingere aliunde , compresi la sentenza impugnata ed il controricorso, gli elementi necessari allo scrutinio dei motivi; deve essere ribadito che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la descrizione dei fatti di causa deve essere considerati come uno specifico requisito di contenuto - forma del ricorso e deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata; poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti – basti pensare al riferimento ad un pagamento alla società [OSCURATO:PERSONA], alla cessione di un contratto – lo stesso è inammissibile (ex plurimis cfr. Cass. 31/12/2021, n. 42141) , né le argomentazioni a supporto dei motivi consentono di integrare le informazioni mancanti; alle lacune anzidette non può sopperirsi con la memoria, giacché essa non può contenere integrazioni ed aggiunte, avendo la funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione o quella di confutare le tesi avversarie (Cass. 25/02/2015, n. 3780; Cass.29/03/2016, n. 7237; Cass. 20/12/2016, n . 26332 ; Cass.31/03/2021, n.8939); la violazione dell’art. 366 n. 3 cod.proc.civ. è ragione sufficiente a determinare l’inammissibilità del ricorso che, comunque, in tutti i suoi motivi viola anche le prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma,n. 6 cod.proc.civ., rendendoli non scrutinabili per difetto di autosufficienza; 5) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condan na il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6375/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MODENA n. 1629/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal ConsigliereMARILENA GORGONI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 1629- 2020 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 17 dicembre 2020, articolando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; il ricorrente, titolare e legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], espone di avere proposto opposizione al decreto n. 394/2019 con cui gli era stato ingiunto il pagamento alla società [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]., della fornitura di servizi volti a rendere maggiormente visibile e raggiungibile il sito internet www.ocabianca.it, basandosi sulla carenza di legittimazione attiva della società ingiungente e sulla prescrizione del relativo diritto di credito; il Giudice di pace di Modena, con sentenza n.161/2020, prima, e il Tribunale di Modena, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, successivamente, hanno rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 634 cod.proc.civ. e 2709 e 2710 cod.civ. nonché dell’art. 132 cod.proc.civ. comma 1 n. 4»; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto provato che egli sapesse di dover effettuare il pagamento alla società [OSCURATO:SOCIETA] e non già alla società Emilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla base sia dei mastrini contabili prodotti dalla creditrice sia della presenza nella sezione A3 delle coordinate bancarie per effettuare il pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]; parte ricorrente ritiene che i mastrini contabili, non essendo autenticati, né regolarmente tenuti, bollati e vidimati nelle forme di legge, non avrebbero dovuto, ai sensi degli artt. 634 cod.proc.civ. e degli artt. 2709 e 2710 cod.civ., assumere valore probatorio; non solo: incorrendo nella violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., il Tribunale avrebbe omesso di spiegare per quale ragione aveva ritenuto che l’indicazione delle coordinate bancarie della [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere sufficiente a provare che egli sapesse di dover eseguire il pagamento alla società [OSCURATO:SOCIETA], posto che in nessun atto processuale vi erano confessioni o riconoscimenti o prove di tale comunicazione; 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 cod.civ. e dell’art. 132 cod.proc.civ., comma 1, n. 4 cod.proc.civ.; secondo il ricorrente, posto che l’art. D2 del contratto riferiva di un canone annuale da suddividersi in dodici mensilità e che quindi la prestazione era unitaria, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 2948 cod.civ. e non già l’art. 2946 cod.civ., in ragione del fatto che il contratto era stato stipulato per due anni e quindi prevedeva due periodi annuali distinti; 3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5 lettera c) del d.m. del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 nonché dell’art. 132 cod.proc.civ., comma 1, n. 4 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione relativa alla condanna alle spese di lite nella misura del massimo delle quattro fasi per lo scaglione di valore della controversia, anziché nei valori medi, senza fornire alcuna motivazione e conteggiando erroneamente anche la fase istruttoria, nonostante essa n o n fosse stata svolta, trattandosi di un appello meramente documentale; 4) il ricorso viola le prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., perché il ricorrente non ha descritto i fatti sostanziali e processuali nella misura sufficiente a mettere questa Corte, senza attingere aliunde , compresi la sentenza impugnata ed il controricorso, gli elementi necessari allo scrutinio dei motivi; deve essere ribadito che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la descrizione dei fatti di causa deve essere considerati come uno specifico requisito di contenuto - forma del ricorso e deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata; poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti – basti pensare al riferimento ad un pagamento alla società [OSCURATO:PERSONA], alla cessione di un contratto – lo stesso è inammissibile (ex plurimis cfr. Cass. 31/12/2021, n. 42141) , né le argomentazioni a supporto dei motivi consentono di integrare le informazioni mancanti; alle lacune anzidette non può sopperirsi con la memoria, giacché essa non può contenere integrazioni ed aggiunte, avendo la funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione o quella di confutare le tesi avversarie (Cass. 25/02/2015, n. 3780; Cass.29/03/2016, n. 7237; Cass. 20/12/2016, n . 26332 ; Cass.31/03/2021, n.8939); la violazione dell’art. 366 n. 3 cod.proc.civ. è ragione sufficiente a determinare l’inammissibilità del ricorso che, comunque, in tutti i suoi motivi viola anche le prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma,n. 6 cod.proc.civ., rendendoli non scrutinabili per difetto di autosufficienza; 5) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condan na il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
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