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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 36393/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.

N. 5143-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 1494/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 05143 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 13/07/2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premettendo di avere loro ceduto con atto del 07/12/2010 le quote della società 2MG S.r.l., esercente attività di ristorazione, verso un corrispettivo di euro 20.000 interamente versato, lamentavano il mancato subentro dei convenuti nella garanzia fideiussoria a favore di [OSCURATO:PERSONA], in conformità a quanto previsto nella clausola n. 9 del contratto di cessione, con richiesta di condanna, per effetto dell’inadempimento, al risarcimento dei danni a loro favore.

2. Si costituivano in giudizio i sigg.ri Prandi e Crosio, che domandavano il rigetto delle domande attoree e avanzavano domanda riconvenzionale per ottenere la dichiarazione di annullamento per dolo o per errore essenziale del contratto di cessione di quote e la restituzione dell'importo versato a titolo di corrispettivo, lamentando l’incompletezza dei dati contenuti nella “situazione patrimoniale”della 2MG Srl allegata all’atto di cessione.

3. Con sentenza n. 380/2015, il Tribunale di Vercelli rigettava tutte le domande compensando le spese di lite.

4. La sentenza veniva impugnata dai Sigg.ri Prandi e Crosio, che lamentavano in particolare la circostanza che il Tribunale di Vercelli avesse valorizzato in maniera errata le risultanze delle prove orali esperite, tralasciando di esaminare la situazione patrimoniale allegata all'atto di cessione.

Si costituivano gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che proponevano appello incidentale.

5. Con sentenza n. 1494/2017 la Corte di Appello di Torino respingeva l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite del grado di giudizio.

Ric. 2018 n. 05143 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -3-

6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

7. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente il Collegio rileva che in data 13.10.2022 è stato depositato in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso in oggetto da parte dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dagli stessi ricorrenti e dai loro procuratori, per intervenuto accordo transattivo con parte intimata. 2.-Non essendovi parti costituite, che imponevano la notifica del ricorso ai sensi dell’art. 390 ult. capoverso c.p.c., può essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 3.-Non vi è luogo a decidere sulle spese, stante la già rilevata assenza di parti costituite.

4. -Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, Ric. 2018 n. 05143 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -4- 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01; Cass., sez. 6 - 1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 -01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 5143-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 1494/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 05143 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 13/07/2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premettendo di avere loro ceduto con atto del 07/12/2010 le quote della società 2MG S.r.l., esercente attività di ristorazione, verso un corrispettivo di euro 20.000 interamente versato, lamentavano il mancato subentro dei convenuti nella garanzia fideiussoria a favore di [OSCURATO:PERSONA], in conformità a quanto previsto nella clausola n. 9 del contratto di cessione, con richiesta di condanna, per effetto dell’inadempimento, al risarcimento dei danni a loro favore. 2. Si costituivano in giudizio i sigg.ri Prandi e Crosio, che domandavano il rigetto delle domande attoree e avanzavano domanda riconvenzionale per ottenere la dichiarazione di annullamento per dolo o per errore essenziale del contratto di cessione di quote e la restituzione dell'importo versato a titolo di corrispettivo, lamentando l’incompletezza dei dati contenuti nella “situazione patrimoniale”della 2MG Srl allegata all’atto di cessione. 3. Con sentenza n. 380/2015, il Tribunale di Vercelli rigettava tutte le domande compensando le spese di lite. 4. La sentenza veniva impugnata dai Sigg.ri Prandi e Crosio, che lamentavano in particolare la circostanza che il Tribunale di Vercelli avesse valorizzato in maniera errata le risultanze delle prove orali esperite, tralasciando di esaminare la situazione patrimoniale allegata all'atto di cessione. Si costituivano gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che proponevano appello incidentale. 5. Con sentenza n. 1494/2017 la Corte di Appello di Torino respingeva l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite del grado di giudizio. Ric. 2018 n. 05143 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -3- 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente il Collegio rileva che in data 13.10.2022 è stato depositato in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso in oggetto da parte dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dagli stessi ricorrenti e dai loro procuratori, per intervenuto accordo transattivo con parte intimata. 2.-Non essendovi parti costituite, che imponevano la notifica del ricorso ai sensi dell’art. 390 ult. capoverso c.p.c., può essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 3.-Non vi è luogo a decidere sulle spese, stante la già rilevata assenza di parti costituite. 4. -Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, Ric. 2018 n. 05143 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -4- 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01; Cass., sez. 6 - 1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 -01). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deci
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