CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 33053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32116-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 14 D.Lgs n. 150/11, depositato il 15.04.2021, [OSCURATO:PERSONA] avanzava richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, nell’ambito di un giudizio civile, per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. Nello specifico, l’attore - sulla base di un preventivo scritto, visionato e firmato dal cliente, secondo il quale gli importi delle competenze sarebbero stati determinati secondo i valori medi della tariffa stabilita dal D.M. n.55/2014, con una maggiorazione dell’80% in caso di pieno raggiungimento dei risultati- chiedeva liquidarsi in suo favore la somma complessiva di euro 37.044,00 per il primo grado di giudizio e di euro 14.985,00 per l’attività svolta nel giudizio di Appello. La Corte di Appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, n. 3126/2011, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’attore, liquidando le competenze dovute per il primo grado di giudizio in euro 20.180,00 e, per il secondo grado, in euro 8.775,00 ed escludendo la spettanza della maggiorazione dell’80% “per mancanza dei presupposti”. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con ricorso ex art. 14 D.Lgs n. 150/11, depositato il 15.04.2021, [OSCURATO:PERSONA] avanzava richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, nell’ambito di un giudizio civile, per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. Nello specifico, l’attore - sulla base di un preventivo scritto, visionato e firmato dal cliente, secondo il quale gli importi delle competenze sarebbero stati determinati secondo i valori medi della tariffa stabilita dal D.M. n.55/2014, con una maggiorazione dell’80% in caso di pieno raggiungimento dei risultati- chiedeva liquidarsi in suo favore la somma complessiva di euro 37.044,00 per il primo grado di giudizio e di euro 14.985,00 per l’attività svolta nel giudizio di Appello. La Corte di Appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, n. 3126/2011, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’attore, liquidando le competenze dovute per il primo grado di giudizio in euro 20.180,00 e, per il secondo grado, in euro 8.775,00 ed escludendo la spettanza della maggiorazione dell’80% “per mancanza dei presupposti” . Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con i due motivi,il ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., dell’art. 2233 c.c., poiché la Corte di Appello, senza fornire alcuna motivazione, avrebbe liquidato le competenze dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di riferimento, escludendo la maggiorazione convenuta dalle parti, violando -quindi- il principio sancito all’art. 2233 c.c. secondo il quale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, si attribuisce carattere preferenziale all’eventuale convenzione intervenuta tra le parti. Le censure, meritevoli di esame congiunto, sono fondate. L’art. 2233 c.c. attribuisce valore preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, solo in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi, ovvero alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale. In materia di onorari per le professioni intellettuali - dunque - l’accordo tra le parti costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso e, in presenza di esso, va esclusa “… la possibilità per il giudice, di ricorrere ad una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell’art. 2233 c.c., a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9488 del 28/04/2011, Rv. 617713, in motivazione). Nel caso di specie, la Corte distrettuale, pur avendo dato atto del “pieno successo” della iniziativa giudiziaria in relazione alla quale il Bendinelli aveva prestato la sua opera professionale, ha escluso la maggiorazione convenuta dalle parti sulla base del semplice rilievo che non ne sussistevano i presupposti, omettendo di chiarire quali essi fossero e i motivi di tale decisione. La motivazione, pertanto, è meramente assertiva e, dunque, apparente e sostanzialmente omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in diffe