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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 11266/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 32505-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 32505/2018 Cron.

Rep.

Ud. 08/02/2023 PU R.G.N.32505/2018 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 640/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 2130/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 R.G.N.32505/2018 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha accolto l ’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara to assorbito l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie opposte , con riferimento a crediti contributivi ed a relativi accessori.

2. Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello, previa qualificazione dell'azione come di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca, ha giudicato prescritti i crediti contributivi di cui alle ipoteche iscritte presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trani: in particolare, i crediti di cui alla cartella che gli Enti previdenziali assumevano notificata il 16 aprile 2004, perché della indicata notifica non vi era prova agli atti.

Per i crediti relativi a due decreti ingiuntivi del 2000, invece, la Corte territoriale ha osserva to come gli stessi fossero stati oggetto di un precetto del 2003 e di un pignoramento del 5 marzo 2004, cui non seguiva altro.

La deduzione dell’INPS di aver iscritto i relativi crediti in altrettante cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non era provata: pertanto, al momento della interrogazione presso i registri immobiliari di Trani del 12 aprile 2014, i crediti erano prescritti per decorso del decennio.

R.G.N.32505/2018

3. Ha proposto ricorso in c assazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni con due motivi.

4. L’INPS ha depositato procura speciale mentre la parte privata è rimasta intimata.

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del D.Lgs. nr. 46 del 99 e 617 co.proc.civ., anche in relazione all'art. 112 cod.proc.civ.

7. E’ contesta ta l'operata quali ficazione dell'azione e la statuizione secondo cui la stessa non era soggetta ad alcun termine di decadenza.

Per la ricorrente, l’azione andava qualificata come recuperatoria di quella ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. cit. e, c ome tale, era inammissibile, perch é tardivamente proposta.

8. C on il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 6 (recte: nr. 3) cod.proc.civ.-, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ., in relazione all'art. 2953 cod.proc.civ.

9. In via subor dinata, la ricorrente deduce che l'avviso del 6 ottobre 2005 avrebbe avuto valenza di atto interruttivo della prescrizione decennale. 10.E’ preliminare ad ogni ulteriore profilo, la carenza di jus postulandidella parte ricorrente. 11.[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di R.G.N.32505/2018 Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. 12.Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento dellastessa da parte dell'Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro (v. , tra le altre, Cass. nn. 37378 e 37379 del 2022 di questa sezione, sulla scia di Cass. sez.un. nr. 30008 del 2019). 13.Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. 14.Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio.

La parte privata è rimasta intimata mentre l’INPS nonha svolto un’effettiva attività difensiva in questa sede. 15.In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

R.G.N.32505/2018 Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 32505-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 32505/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU R.G.N.32505/2018 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 640/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 2130/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 R.G.N.32505/2018 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha accolto l ’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara to assorbito l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie opposte , con riferimento a crediti contributivi ed a relativi accessori. 2. Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello, previa qualificazione dell'azione come di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca, ha giudicato prescritti i crediti contributivi di cui alle ipoteche iscritte presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trani: in particolare, i crediti di cui alla cartella che gli Enti previdenziali assumevano notificata il 16 aprile 2004, perché della indicata notifica non vi era prova agli atti. Per i crediti relativi a due decreti ingiuntivi del 2000, invece, la Corte territoriale ha osserva to come gli stessi fossero stati oggetto di un precetto del 2003 e di un pignoramento del 5 marzo 2004, cui non seguiva altro. La deduzione dell’INPS di aver iscritto i relativi crediti in altrettante cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non era provata: pertanto, al momento della interrogazione presso i registri immobiliari di Trani del 12 aprile 2014, i crediti erano prescritti per decorso del decennio. R.G.N.32505/2018 3. Ha proposto ricorso in c assazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni con due motivi. 4. L’INPS ha depositato procura speciale mentre la parte privata è rimasta intimata. 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del D.Lgs. nr. 46 del 99 e 617 co.proc.civ., anche in relazione all'art. 112 cod.proc.civ. 7. E’ contesta ta l'operata quali ficazione dell'azione e la statuizione secondo cui la stessa non era soggetta ad alcun termine di decadenza. Per la ricorrente, l’azione andava qualificata come recuperatoria di quella ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. cit. e, c ome tale, era inammissibile, perch é tardivamente proposta. 8. C on il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 6 (recte: nr. 3) cod.proc.civ.-, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ., in relazione all'art. 2953 cod.proc.civ. 9. In via subor dinata, la ricorrente deduce che l'avviso del 6 ottobre 2005 avrebbe avuto valenza di atto interruttivo della prescrizione decennale. 10.E’ preliminare ad ogni ulteriore profilo, la carenza di jus postulandidella parte ricorrente. 11.[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di R.G.N.32505/2018 Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. 12.Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento dellastessa da parte dell'Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro (v. , tra le altre, Cass. nn. 37378 e 37379 del 2022 di questa sezione, sulla scia di Cass. sez.un. nr. 30008 del 2019). 13.Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. 14.Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio. La parte privata è rimasta intimata mentre l’INPS nonha svolto un’effettiva attività difensiva in questa sede. 15.In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. R.G.N.32505/2018 Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto. Così deciso in Roma, nella ca
Sentenza Cassazione n. 11266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris