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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15733/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso e, in subordine, rimetterlo alle Sezioni Unite, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente sul tema della applicabilità della recidiva reiterata, pur in assenza di previa dichiarazione di recidiva semplice.

In data 9 gennaio 2013, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellimputata, ha inviato una e-mail, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine aderendo alla richiesta di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta distrattiva e aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata e infraquinquennale.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo - enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.-, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il giudice confermato l'applicazione della recidiva reiterata i nfraq uinq uenna le.

In particolare, si osserva: a) che, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., dovevano ritenersi estinti il reato di furto, oggetto della sentenza divenuta irrevocabile in data 28 giugno 2013, e gli effetti penali della condanna, talché di esso non poteva tenersi conto ai fini della recidiva; b) che, in ogni caso, dalla consultazione del certificato del casellario, risultava che alla ricorrente non era mai stata applicata la recidiva semplice, talché non avrebbe potuto essere applicata la recidiva reiterata; c) che, infine, il giudice non aveva motivato quanto al fatto che la reiterazione del reato costituisse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso e, in subordine, rimetterlo alle Sezioni Unite, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente sul tema della applicabilità della recidiva reiterata, pur in assenza di previa dichiarazione di recidiva semplice.

In data 9 gennaio 2013, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha inviato una e-mail, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine aderendo alla richiesta di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

Considerato in diritto

1. Le varie articolazioni del motivo sono inammissibili per le ragioni che si andranno a specificare di seguito.

1.1. In primo luogo, la sentenza del 21 maggio 2013, irrevocabile in data 28 giugno 2013, indicata in ricorso, ha per oggetto la condanna per il reato di furto, dichiarato estinto, non, secondo quanto afferma il ricorrente, ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen., ma ai sensi dell'art. 167 cod. pen.

Ora, secondo il fermo orientamento di questa Corte, l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278575 - 01).

2.2. La seconda articolazione solleva una questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, che, tuttavia, non è stata dedotta in appello, talché la sua inammissibilità discende dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, ferma nel ritenere che il tema dell'esistenza o non dei presupposti per l'applicazione della recidiva non costituisca profilo concernente la legalità della pena, ossia questione rilevabile d'ufficio, destinata a sottrarsi ai limiti di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Si è, infatti, ritenuto che, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesti l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti. (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01).

Ad identiche conclusioni si è giunti in tema di patteggiamento (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 - 01; v. anche (Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M., Rv. 257010 - 01).

1.3. La terza articolazione è inammissibile, dal momento che la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, ha operato un argomentato apprezzamento della natura dei reati oggetto delle precedenti condanne, anche in ragione dell'epoca della loro commissione, in modo da correlarli con il nuovo episodio delittuoso, illuminato nella sua idoneità ad esprimere una più accentuata capacità a delinquere della ricorrente.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso e, in subordine, rimetterlo alle Sezioni Unite, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente sul tema della applicabilità della recidiva reiterata, pur in assenza di previa dichiarazione di recidiva semplice. In data 9 gennaio 2013, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellimputata, ha inviato una e-mail, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine aderendo alla richiesta di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta distrattiva e aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata e infraquinquennale. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo - enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.-, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il giudice confermato l'applicazione della recidiva reiterata i nfraq uinq uenna le. In particolare, si osserva: a) che, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., dovevano ritenersi estinti il reato di furto, oggetto della sentenza divenuta irrevocabile in data 28 giugno 2013, e gli effetti penali della condanna, talché di esso non poteva tenersi conto ai fini della recidiva; b) che, in ogni caso, dalla consultazione del certificato del casellario, risultava che alla ricorrente non era mai stata applicata la recidiva semplice, talché non avrebbe potuto essere applicata la recidiva reiterata; c) che, infine, il giudice non aveva motivato quanto al fatto che la reiterazione del reato costituisse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso e, in subordine, rimetterlo alle Sezioni Unite, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente sul tema della applicabilità della recidiva reiterata, pur in assenza di previa dichiarazione di recidiva semplice. In data 9 gennaio 2013, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha inviato una e-mail, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine aderendo alla richiesta di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Considerato in diritto 1. Le varie articolazioni del motivo sono inammissibili per le ragioni che si andranno a specificare di seguito. 1.1. In primo luogo, la sentenza del 21 maggio 2013, irrevocabile in data 28 giugno 2013, indicata in ricorso, ha per oggetto la condanna per il reato di furto, dichiarato estinto, non, secondo quanto afferma il ricorrente, ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen., ma ai sensi dell'art. 167 cod. pen. Ora, secondo il fermo orientamento di questa Corte, l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278575 - 01). 2.2. La seconda articolazione solleva una questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, che, tuttavia, non è stata dedotta in appello, talché la sua inammissibilità discende dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, ferma nel ritenere che il tema dell'esistenza o non dei presupposti per l'applicazione della recidiva non costituisca profilo concernente la legalità della pena, ossia questione rilevabile d'ufficio, destinata a sottrarsi ai limiti di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, ritenuto che, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesti l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti. (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01). Ad identiche conclusioni si è giunti in tema di patteggiamento (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 - 01; v. anche (Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M., Rv. 257010 - 01). 1.3. La terza articolazione è inammissibile, dal momento che la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, ha operato un argomentato apprezzamento della natura dei reati oggetto delle precedenti condanne, anche in ragione dell'epoca della loro commissione, in modo da correlarli con il nuovo episodio delittuoso, illuminato nella sua idoneità ad esprimere una più accentuata capacità a delinquere della ricorrente. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in
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