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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1990

Cassazione n. 05596/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/03/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/11/1984 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi dedotti nei ricorsi, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale degli imputati nella condotta di resistenza, estrinsecatasi facendo barriera per impedire l'accesso della [OSCURATO:PERSONA] in un settore della casa circondariale, ha evidenziato come la sinergia del posizionamento, accerchiando gli agenti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) fosse idonea a concretizzare la violenza della condotta oppositiva realizzata con il consapevole contributo degli imputati.

Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione; Rilevato, altresì, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere rela3\ [I Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/03/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/11/1984 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi dedotti nei ricorsi, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale degli imputati nella condotta di resistenza, estrinsecatasi facendo barriera per impedire l'accesso della [OSCURATO:PERSONA] in un settore della casa circondariale, ha evidenziato come la sinergia del posizionamento, accerchiando gli agenti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) fosse idonea a concretizzare la violenza della condotta oppositiva realizzata con il consapevole contributo degli imputati. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione; Rilevato, altresì, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere rela3\ [I Pr
Sentenza Cassazione n. 05596/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris