CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/19;71 a CARPI avverso la sentenza del 18/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 18/02/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 04/04/2019 del Tribunale di Bologna. In particolare, per quello che qui interessa, la Corte di appello: ha ritenuto i fatti contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quale unica ricettazione, e per essa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (mentre ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il quale ha rideterminato la pena); ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati contestati ai capi 7 e 10; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] anche dal capo 8) (artt. 477 e 482 cod.pen.), mentre per tale capo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], che è stato condannato anche per il capo 11 (334, ultimo comma, cod.pen.). All'esito del giudizio di appello, quindi: [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per l'unica ricettazione descritta dai capi da 1 a 6; [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i capi i capi 8 (artt. 477 e 482 cod.pen.) e 11 (334 ultimo comma cod.pen.); [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il capo 11 (334, ultimo comma, cod.pen.). Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Inosservanza di norma processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di illogicità della motivazione in relazione al falso materiale contestato al capo 8), per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il primo motivo di impugnazione si rivolge alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A tal riguardo premette che con il quinto motivo di appello aveva richiesto alla Corte di appello l'acquisizione di una consulenza tecnica di parte e che su tale istanza i giudici non si pronunciavano nel corso del dibattimento, rendendo noto di avere acquisito la consulenza di parte soltanto con la motivazione della sentenza. Da ciò deduce la violazione del principio del contraddittorio, visto che le parti non sono state messe nelle condizioni di conoscere se la consulenza fosse entrata nel novero del materiale probatorio, mancando un provvedimento formale quanto alla relativa richiesta di prova. Denuncia anche l'illogicità della motivazione. Aggiunge che la consulenza tecnica di parte è stata ritenuta ininfluente dalla Corte di appello, nonostante questa si soffermasse sulla falsità dei modelli di certificazione della revisione, ossia su un aspetto decisivo, rimasto irrisolto. 2.2. Violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in relazione al falso materiale di cui al capo 8), in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato. In questo caso si deduce l'inoffensività della condotta contestata, in quanto non lesiva del bene giuridico protetto, mancando il danno o la messa in pericolo dell'interesse pubblico, visto che -tra l'altro- le autovetture non necessitavano di revisione, né secondo la normativa estera, né secondo la normativa italiana. 2.3. Violazione di legge e vizio di c:ontraddittorietà e di illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo e all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 334, ultimo comma, cod.pen., così come contestato al capo 11 della rubrica. Il ricorrente segnala innanzitutto la mancata considerazione delle prove a discarico ovvero la loro valutazione contraddittoria e illogica. In particolare, il motivo si appunta sulla prova dell'elemento volitivo apoditticamente ritenuto sulla base delle sole dichiarazioni del testimone Romagnoli, appartenente alla polizia giudiziaria; dichiarazioni smentite dalla stessa motivazione e dalla corretta lettura dell'art. 103 del Codice della Strada. Aggiunge che mancano i requisiti per ritenere il concorso dell'extraneus nel reato proprio. Vengono dunque compendiati e illustrati gli elementi istruttori dai quali si doveva escludere la sussistenza della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] Roberto. 3.1. Vizio di omessa motivazione per mancato accertamento del momento consumativo del reato in data antecedente al 6/5/2015 e per omessa valutazione delle doglianze difensive. Con il primo motivo il ricorrente rimarca come i giudici delle due sentenze di merito non siano riusciti a stabilire né la data, né il periodo storico in cui sarebbe stato perpetrato il reato e, in particolare, se esso sia stato realizzato prima o dopo l'emissione del decreto di dissequestro in data 6-7/5/2015 così mancando quel riscontro rigoroso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire la data di consumazione del reato. 3.2. Vizio di omessa motivazione per la mancata considerazione delle prove inequivocabili dell'infondatezza dell'accusa e omessa motivazione sulle doglianze difensive. A tale riguardo il ricorrente si duole soprattutto della mancata valutazione dell'attendibilità e della decisività della testimonianza di Vasilenscu e Cau, i cui contenuti dichiarativi vengono illustrati e compendiati a sostegno dell'assunto. 3.3. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. In questo caso il ricorrente sostiene che la pena è sproporzionata. Aggiunge che in ogni caso andrebbe riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen., essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato per elidere o comunque per attenuare le conseguenze del reato, riportando il veicolo in deposito. Rimarca la mancanza di allarme sociale e di pregiudizio patrimoniale. 4. [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo.4.1. Violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo della ricettazione. Vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al materiale istruttorio. Mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente sostiene che l'elemento soggettivo è stato ricavato sulla base di un elemento di valutazione di cui non vi è traccia nel compendio probatorio, in quanto i giudici hanno valorizzato un'occasionale collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], così che i giudici sono pervenuti all'affermazione della responsabilità sulla base di elementi inesistenti o fittizi. Rimarca come l'errore si sia tradotto in una severa valutazione in punto di apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Roberto è fondato. 1.1. Va premesso che la difesa di [OSCURATO:PERSONA], con l'appello e con i motivi aggiunti, aveva posto la questione del momento consumativo del reato, rimasto indeterminato all'esito dell'istruttoria di primo grado e certamente rilevante ai fini del computo della prescrizione. In effetti, per come fondatamente eccepito dal ricorrente, il tema del momento consumativo del reato è rimasto irrisolto. 1.2. A tale riguardo va premesso che nel capo d'imputazione il tempus commissi delicti veniva indicato "sino al 28 maggio 2015", senza alcuna indicazione circa l'inizio di tale condotta, pur in presenza della natura istantanea del reato di cui all'art. 334, cod.pen. e della data di esecuzione del sequestro, risalente al 20 marzo 2010, per come precisato nella sentenza impugnata. Il ricorrente, inoltre, aveva dedotto che nel caso in esame non poteva trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 5871 del 06/12/2018 Ud., 06/02/2019, Parisi, Rv. 275030 - 01) che prevede la possibilità di considerare quale momento consumativo del reato la data del suo accertamento, in quanto tale accertamento si aveva il 23 maggio 2015, quando la condotta non poteva avere rilevanza penale perché era già stata disposta la revoca della confisca e la restituzione del bene al proprietario. 1.3. La Corte di appello ha lasciato insoluta la questione dedotta, limitandosi a rilevare che l'autovettura era stata immatricolata all'estero in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:SOCIETA], così che il reato non poteva considerarsi commesso a maggio 2015, senza -però- dare risposta al quesito posto dall'appellante, specificamente illustrato anche nella prospettiva dell'avvenuta maturazione della prescrizione. Da ciò la fondatezza del vizio di omessa motivazione denunciato con il primo motivo.1.4. La corretta instaurazione del rapporto processuale porta a rilevare l'avvenuta prescrizione del reato, pur avendo riguardo alla data indicata nell'imputazione. Il reato di cui agli artt. 110, 334, ultimo comma, cod.pen. -come visto- è contestato al capo 11) come commesso sino al 28/05/2015. Avendo riguardo alla pena edittale massima prevista per tale reato (anni uno di reclusione) e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., in mancanza di cause di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione il 28/11/2022. 1.5. La sentenza va dunque annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. 2. La prescrizione rilevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si estende anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 11, per il quale anche lui ha riportato condanna. 2.1. Costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui «l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo dei reato e la Corte, nell'accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 189 del 21/11/2019 Ud., dep. il 2020, Bonometti, Rv. 277814 - 02; Sez. 3 - , Sentenza n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 - 01). Le condizioni per l'estensione ricorrono nel caso in esame, visto che il motivo da cui è scaturita la declaratoria di prescrizione è correlato all'esatta individuazione della data di consumazione del reato e, dunque, a un dato oggettivo, comune a entrambi gli imputati, concorrenti nel medesimo reato. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato ascrittogli al capo 11 è estinto per prescrizione. 2.2. Per il [OSCURATO:PERSONA] si perviene a tale conclusione anche con riguardo al capo 8), in ragione della fondatezza del primo motivo del suo ricorso. Va premesso che l'odierno ricorrente, con l'atto di gravame, chiedeva alla Corte di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 601, comma 1, cod.proc.pen. mediante l'acquisizione di una consulenza tecnica di parte, prodotta mediante allegazione allo stesso atto d'impugnaziore e indicata come prova nuova. L'istanza restava inevasa per tutto il dibattimento. Soltanto nella motivazione della sentenza si legge il seguente inciso: «[...]. Ciò toglie rilevanza alla circostanza dedotta dalla difesa -e sostenuta dalla consulenza tecnica prodotta in allegato ai mol:ivi di appello e che è stata acquisita- [-]». La Corte di appello, quindi, nel corso del dibattimento non si pronunciava sulla richiesta istruttoria, rendendo noto alle parti dell'avvenuta acquisizione della consulenza soltanto con la redazione dei motivi della sentenza. Da ciò discende la fondatezza della denuncia di nullità dedotta dalla difesa, in quanto «nel giudizio di appello il provvedimento di ammissione di prove nuove adottato in sentenza, in violazione degli artt. 190 e 495, comma 1, e 603, comma 1, cod. proc. pen., a seguito di riserva della decisione sulla richiesta di prova unitamente a quella sul merito, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa in ragione della conseguente incertezza sul materiale oggetto di discussione tra le parti», (Sez. 4 - , Sentenza in. 44154 del 04/10/2019, Belotti, Rv. 277692 - 01). 2.3. La fondatezza del motivo dimostra la valida instaurazione del rapporto processuale anche in relazione al capo 8) e ciò porta a rilevare che il reato quivi contestato a [OSCURATO:PERSONA] è prescritto. Il reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod.pen. è contestato al capo 8) come commesso il 12/06/2015. Avendo riguardo alla pena edittale massima prevista per tale reato (anni due di reclusione) e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., in mancanza di cause di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione il 12/12/2022. Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché anche il reato c:ontestato al capo 8 è estinto per prescrizione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo è inammissibile. 3.1. La Corte di appello ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ricettazione rimarcando come lo stesso fosse stato trovato nella detenzione di tre autovetture provento di furto, per le quali non ha fornito un'idonea spiegazione circa la loro provenienza. La Corte di appello ha altresì spiegato le ragioni per cui la detenzione fosse riferibile esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto restituisce una motivazione adeguata in punto di dimostrazione della ricettazione e del suo elemento psicologico, in quanto conforme all'insegnamento secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza», (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01). 3.2. A fronte di una motivazione adeguata e conforme a diritto, il ricorrente pone l'accento su un elemento -l'esistenza o meno della collaborazione prestata nell'attività di [OSCURATO:PERSONA]- che si mostra del tutto estranea agli elementi valorizzati dai giudici del merito per ritenere la responsabilità per il delitto di ricettazione, per come evidenziato. Da ciò discende che il motivo si mostra aspecifico, perché manca di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto trascurata nel suo nucleo fondamentale. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.3. Manifestamente infondata risulta, poi, la doglianza secondo cui l'accusa non avrebbe adeguatamente verificato la fondatezza della giustificazione offerta da [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo al nominativo e all'utenza telefonica di un cittadino rumeno. In realtà, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale del reato e della sua attribuzione all'imputato, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova dell'affermata legittima acquisizione del bene di provenienza furtiva trovata nel suo possesso. Da qui la manifesta infondatezza del motivo, che sposta sull'accusa un onere della prova che, invece, è a suo carico. 3.4. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto viene sviluppato sul presupposto della fondatezza delle argomentazioni sin qui esposte e in quanto si risolve in una generica affermazione di rigore del trattamento sanzionatorio, privo di reali censure scrutinabili in sede di legittimità. 3.5. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q..M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il