CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25540/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTODott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EXDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]. 27, COMMA 3, DEL D.P.R. N.131/1986Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C.Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 10076/2020.ha pronunziato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 10076/2020 R.G., propostoLorenzetto Romano e “[OSCURATO:PERSONA]”, con sede inTreviso, in persona del presidente del consiglio direttivo protempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Santi, con studio in Padova, elettivamente domiciliati pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Veneto il 5 dicembre 2018, n. 1367/5/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] e l’“[OSCURATO:PERSONA]” hanno propostoricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per il Veneto il 5dicembre 2018, n. 1367/5/2018, che, in controversia aventead oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazionedell’imposta di registro n. 12/IT/014231/000/P003 del 20dicembre 2012 da parte dell’Agenzia delle Entrate sullacompravendita stipulata tra le medesime parti (il primo, inqualità di venditore; la seconda, in qualità di compratrice), conrogito notarile del 29 novembre 1999, su taluni immobili ubicatiin Padova alla [OSCURATO:PERSONA], sotto la condizione sospensivadel pagamento delle prime dodici rate del prezzo convenutonella misura di £ 300.000.000, del cui avveramento si dava15 marzo 2008, n. 1213/2008, confermata dalla sentenzadepositata dalla Corte di Appello di Venezia il 5 maggio 2014,n. 1191/2014, in controversia promossa da un terzo per azionedi simulazione e revocatoria ordinaria della medesimacompravendita, dopo la ricognizione (tardiva) di avveramentodella predetta condizione sospensiva, con rogito notarile del 19ottobre 2012, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Lorenzetto e l’“[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti dell’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Padova il 14 luglio 2016,Numero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/2026n. 553/2/2016, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario dei contribuenti - sulrilievo che: «Non si può (…) non convenire con l’Ufficio chel’unica denuncia, efficace ai fini del decorrere dei termini didecadenza per la liquidazione dell’imposta progressiva, è quellapresentata con la nota di registrazione del 19 ottobre 2012 eche pertanto l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate è statocorrettamente e tempestivamente notificato».3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso,eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso per cassazione perl’asserita inapplicabilità all’avviso di liquidazione dell’imposta diregistro (in quanto atto liquidatorio e non impositivo) dellasospensione dei termini per proporre impugnazione ex art. 6,comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 ottobre 2018, n.247.4. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa,replicando, tra l’altro, che sia la prassi dell’amministrazionefinanziaria che la giurisprudenza di legittimità comprendonol’avviso di liquidazione dell’imposta di registro nella nozione di“atto impositivo” ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2018,n.247, quando esso sia «destinato ad esprimere, per la primavolta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscalemaggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momentodella richiesta di registrazione», con la conseguentetempestività del ricorso per cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sei motivi.Numero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/20261.1 Con il primo motivo, si denuncia «indicazione erronea dellasentenza di primo grado nel dispositivo della sentenza diappello (art. 360 c.p.c. n. 4)», giacché la sentenza impugnata«conferma la sentenza n. 447/3/2018 della CommissioneTributaria Provinciale di Padova», laddove, «nel procedimentola [OSCURATO:PERSONA] di Padova si erapronunciata con la sentenza n. 553/2016 (doc. 13), non giàcon una sentenza n. 447/3/2012».1.2 Con il secondo motivo si denuncia «irrilevanza dellatassazione in concreto fissa e non proporzionale nel 1999 alfine di escludere che invece a tale data l’atto fosse soggetto atassazione proporzionale», integrante «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, e precisamente del dpr131/1986 ed in particolare degli artt. 10,19,27 e 76. (art. 360c.p.c. co. n. 3)», giacché la sentenza impugnata afferma che«il presupposto dell’applicazione dell’imposta in misuraprogressiva (?) non sussisteva alla data del 29 novembre 1999,data di registrazione della nota di trascrizione, come del restoconvenuto sia dal notaio che dalle parti, che non banno nullaeccepito in ordine all’applicazione dell’imposta in misura fissa,evidentemente attendendo il verificarsi de/l’avveramento dellacondizione del pagamento integrale delle rate per potere, anzidovere, denunciare l’evento, cioè la efficacia traslativa delcontratto sulla proprietà del bene oggetto di compravendita,evento che, in quanto avrebbe dato luogo ad ulterioreliquidazione di imposta, presupponeva un obbligo di denunciaa carico delle parti contraenti ai sensi dell’art. 19 del DPR131/86 (art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3)», laddove «(t)aleaffermazione della sentenza è priva di qualsiasi valore, négiuridico né psicologico».Numero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/20261.3 Con il terzo motivo, si denuncia «decadenza dell’azione daparte dell’amministrazione», in quanto «il pagamento èelemento costitutivo del contratto di compravendita, e quindinon può essere dedotto in condizione. l’atto doveva esseresottoposto a tassazione proporzionale fin dall’inizio»,integrante «violazione e falsa applicazione di norme di diritto,in particolare art. 19,27 e 76 del d.p.r. n. 131/1986 (art. 360c.p.c. co. 1 n. 3)», laddove, secondo i ricorrenti, «lacompravendita doveva essere assoggettata ad impostaproporzionale sin dalla registrazione in data 29.11.1999 al n.33684, e da tale registrazione decorreva il termine didecadenza», con la conclusione che «l’avviso emesso nel 2012è illegittimo per decadenza».1.4 Con il quarto motivo, si denuncia «decadenza dell’azioneda parte dell’amministrazione», in quanto «la clausola inseritanel contratto di compravendita costituisce condizionepotestativa (o meramente potestativa) che doveva esseresottoposta a tassazione proporzionale fin dall’inizio»,integrante «violazione e falsa applicazione di norme di diritto,in particolare: artt. 19, 27 e 76 del d.P.R. n. 131/1986 (art.360 c.p.c. co. 1 n. 3)», per cui il giudice di secondo grado nonha tenuto conto che «l’apposizione della clausola relativa alpagamento non era idonea a spostare il dies a quo per ladecorrenza del termine di decadenza, che quindi iniziava adecorrere il 29.11.1999».1.5 Con il quinto motivo, si denuncia, «in via subordinata,comunque decadenza dell’azione da partedell’amministrazione. la registrazione su impulso di parte dellasentenza resa nel processo civile in cui si accertava la validitàed efficacia del contratto e l’avveramento della condizionesospensiva costituiva denuncia dell’avveramento dellaNumero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/2026condizione stessa», integrante «violazione e falsa applicazionedi norme di diritto, in particolare art. 19,27 e 76 del d.p.r. n.131/1986 (art. 360 c.p.c. co. n. 3)», laddove «si rileva checomunque la registrazione nel 2008 su impulso di parte dellasentenza resa nel processo civile in cui si accertava la validitàed efficacia del contratto e l’avveramento della condizionesospensiva costituiva denuncia dell’avveramento dellacondizione stessa».1.6 Con il sesto motivo, si denuncia «illegittimità dell’avvisoper erronea indicazione dei soggetti passivi», in quanto«l’avviso erroneamente indica la cessazione del soggettoacquirente associazione “aurora”) ed imputa l’atto al sig.[OSCURATO:PERSONA] “in qualità di presidente della cessataAssociazione Aurora”», integrante «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in particolare art. 10 e 57 deld.p.r. n. 131/1986 (art. 360 c.p.c. n. 3)» ovvero «omessapronuncia (art. 360 c.p.c. n. 4).2. Premesso che, anche alla luce di una sommaria delibazione,l’eccezione pregiudiziale della controricorrente appare primafacie infondata, lo scrutinio delle censure prospettate dairicorrenti postula, a monte, anche ai fini dell’accertamentodell’eventuale decadenza dall’esercizio del potere impositivo,l’esatta individuazione della norma applicabile alla fattispeciecontroversa nell’ambito del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.2.1 A tal proposito, il collegio rileva che un recente arresto diquesta Corte (Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2024, n. 15964),pronunciandosi in vicenda similare (ancorché nonsovrapponibile: vendita sotto condizione sospensiva delpagamento uno actu del prezzo, senza alcuna forma dirateizzazione), ha affermato che, allorché le parti contraentihanno previsto che l’effetto traslativo, una volta pagato ilNumero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/2026prezzo, avrebbe avuto efficacia ex tunc, va esclusa lariconduzione dell’operazione alla fattispecie della vendita conriserva di proprietà (art. 1523 cod. civ.), va cioè negata lasussistenza di un diritto reale di aspettativa come precisato daquesta Corte in relazione alla previsione di un effetto traslativoex nunc al momento del pagamento del prezzo, che qui nonricorre, operando, invece, un semplice meccanismocondizionale sospensivo dell’effetto traslativo (artt. 1353 e1360, primo comma, cod. civ.), disciplinato dall’art. 27, comma1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale sottopone l’atto atassazione in misura fissa, con riscossione della differenza almomento dell’avveramento della condizione o della produzioneprima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplatodal secondo comma della citata disposizione.2.2 A ben vedere, questa ricostruzione - anche alla luce dellapiù risalente giurisprudenza civilistica di questa Corte (inparticolare: Cass., Sez. 1^, 12 novembre 1998, n. 11433 –nello stesso senso: Cass., Sez. 2^, 8 aprile 1999, n. 3415),che ha ritenuto l’assimilabilità quoad effectum della vendita conriserva di proprietà ad una vendita sotto condizione sospensivadel pagamento del prezzo (ma per un diverso approccio nelsenso della “specialità” della figura normata dall’art. 1523 cod.civ., soprattutto in relazione alla sua essenziale funzione digaranzia, si vedano: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2025, n.17635; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2026, n. 18373), conl’argomentazione che: «In questo tipo di contratto l'effettotraslativo della proprietà è sottoposto alla condizionesospensiva dell'intero pagamento del prezzo ed il trasferimentodella proprietà opera ex nunc, col pagamento dell'ultima rata,in quanto la regola generale della retroattività della condizione,sancita dall'art. 1360 c.c. non opera tutte le volte che, perNumero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/2026volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti delcontratto debbano essere riportati a un momento diverso daquello della conclusione del contratto» - è meritevole di unponderato approfondimento con riguardo all’apprezzamentodella sua compatibilità con la previsione (avente esclusivarilevanza tributaria) dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, a tenore del quale: «Non sono consideratisottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva diproprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fannodipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o delcreditore».Ciò anche tenendo conto della consolidata giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in materia d'imposta di registro, lasentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto iltrasferimento di un immobile in favore del promittenteacquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivopattuito, è soggetta ad imposta in misura proporzionale e nonin misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovandoapplicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allastregua del quale non sono considerati sottoposti a condizionesospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizionemeramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente,ovvero, nella specie, dall'iniziativa unilaterale del promittenteacquirente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2015, n.21625; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18006; Cass.,Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3806; Cass., Sez. 6^-5, 6giugno 2018, n. 14470; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n.27902; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2019, n. 30778; Cass.,Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9965; Cass., Sez. 5^, 29 aprile2022, n. 13705; Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17359;Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4946; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/202623 febbraio 2026, n. 4069), non essendo decisivo, peraltro,che la domanda di esecuzione in forma specifica sia propostadal promittente venditore (contro il quale il promittenteacquirente abbia eventualmente proposto domandariconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contrattopreliminare), giacché la volontà rilevante ai fini delconsolidamento e della stabilizzazione dell'efficacia traslativadella sentenza costitutiva resta quella del promittenteacquirente rispetto all'adempimento dell'obbligazione posta asuo carico per il pagamento del prezzo (Cass., Sez. Trib., 23luglio 2025, n. 21055).2.3 Invero, anche a voler ritenere – in adesione alla prevalentedottrina - che la vendita con riserva di proprietà nonrappresenti una peculiare fattispecie di vendita sottocondizione sospensiva del pagamento del prezzo, bensìun’autonoma figura di vendita con effetti obbligatori immediatied effetti reali differiti [al pari, ad esempio, della vendita dicosa futura (art. 1472 cod. civ.) o della vendita di cosa altrui(art. 1478 cod. civ.)], tale disposizione viene in rilievo conriguardo alla tipizzazione (sempre ai fini fiscali) della naturameramente potestativa della condizione sospensivadipendente dalla mera volontà del compratore, che non sembrapoter essere alterata dalla sola pattuizione della rateizzazione,giacché il pagamento frazionato del prezzo alle scadenzeconvenute sarebbe, comunque, rimesso all’arbitrio delcompratore.Per quanto, sul piano civilistico, la condizione (sospensiva orisolutiva) di adempimento integri per lo più una condizionepotestativa semplice, che non impinge nella nullità sancitadall’art. 1355 cod. civ.Numero registro generale 10076/2020Numero sezionale 5595/2026Numero di raccolta generale 25540/2026Data pubblicazione 18/09/20262.4 Aggiungasi l’implicazione che la riconducibilità della venditasotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo alladisciplina del comma 1 o del comma 3 dell’art. 27 del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, viene a riverberarsi sulla tempistica diesercizio del potere impositivo, decorrendo la decadenza per ilrecupero dell’imposta in misura proporzionale: nel primo caso,dalla registrazione della ricognizione di avveramento dellacondizione sospensiva ex art. 76, comma 2, lett. b), del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131; nel secondo caso, dalla registrazionedella compravendita ex art. 76, comma 2, lett. a), del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131.3. Pertanto, stimandosi la rilevanza decisoria della predettaquestione, che assume un’indubbia valenza nomofilattica, sirende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]