CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n. 6779/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 874/2020, depositata il 2 settembre 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di intimazione di pagamento n. 071-2016-9043797178-000, con [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.6779/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la quale le veniva richiesto il pagamento di IRPEF, IVA, IRAP ed altri tributi per gli anni 2004-2005-2006, sulla base di n. 16 cartelle di pagamento presupposte. 2. La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale, con sentenza n. 835/2017, depositata il 14 settembre 2017, accoglieva il ricorsoe, per l’effetto, annullava l’atto impugnato, ritenendo i crediti indicati nell’intimazione di pagamento prescritti, condannando altresì l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna – sez. n. 14, con sentenza n. 874/2020, pronunciata il 24 febbraio 2020 e depositata in segreteria il 2 settembre 2020, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato 1° marzo 2021). Non si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. 5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4), c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. R.G. N.6779/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente dichiarato la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento presupposte relative a crediti di competenza della stessa Agenzia delle Entrate (n. 071-2008- 00398691-000 e n. 071-2009-0039152874-000), ritenendo a tal fine operante il termine di prescrizione quinquennale, anziché il termine decennale. 2.Il ricorso è parzialmente fondato , nei termini che saranno di seguito indicati. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistente, anche per i crediti riguardanti tributi erariali, la prescrizione quinquennale, escludendo l’applicabilità del principio di cui all’art. 2953 c.c., che prevede il termine decennale per i crediti aventi una durata della prescrizione inferiore, quando il credito sia accertato con sentenza passata in giudizio. Gli è che, tuttavia, per i crediti IRPEF, IVA ed IRAP (e cioè i cc.dd. tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate) il termine di prescrizione, per la sorte capitale, è comunque di dieci anni, in ragione dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni (Cass. 23 febbraio 2025, n. 4723).Invero, in tema di tributi erariali e canone RAI , la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale: assume rilievo, infatti, in assenza di un'espressa diversa previsione, l'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, dello stesso codice « per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in R.G. N.6779/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (ex multis, Cass. 29 novembre 2023, n. 33213; Cass. 26 giugno 2020, n. 12740 ; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308). Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 d . l gs. 18 dicembre 1997, n. 472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati; per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4), c.c. nonostante l'assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. 24 aprile 2024, n. 11113; Cass. 26 febb raio 2024, n. 4969 ; Cass. 15 giugno 2023, n. 17234). Orbene, alla stregua di quanto detto, la C.T.R. risulta aver fatto malgoverno dei principi in tema di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali, statuendo che andasse applicata la prescrizione "breve" di cinque anni anziché quella ordinaria decennale. Al contrario, la decisione della C.T.R. risulta corretta e non censurabile nella parte in cui ritiene assoggettati R.G. N.6779/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al termine di prescrizione di cinque anni i crediti erariali relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della normativa tributaria, conseguentemente dovendosi ritenere l'infondatezza del motivo di ricorso in esame laddove afferma l'applicazione indiscriminata del termine prescrizionale ordinario anche con riferimento a sanzioni ed interessi che si pongono in rapporto di accessorietà rispetto ai tributi erariali contestati. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, nei termini in precedenza indicati, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la