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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47312/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione (capo b), resistenza a pubblico ufficiale (capo c), lesioni aggravate (capo d) e danneggiamento (capo e); [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo a (porto d'armi in luogo pubblico) 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione dell'art. 453 cod. proc. pen.: premette che la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sulla questione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 453 cod. proc. pen. in relazione al giudizio immediato cd.

"custodiale", la aveva rigettata osservando che la difesa avesse omesso di eccepire la violazione di norme processuali quali l'omesso interrogatorio dell'imputato e ritenendo corretta la decisione del giudice per le indagini preliminari in relazione alla connessione probatoria tra tutti i reati, per cui occorreva dare seguito alla giurisprudenza secondo cui in caso di connessione tra reati per i quali deve celebrarsi l'udienza preliminare e quelli con citazione diretta, il Pubblico Ministero può formulare una richiesta congiunta se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all'art. 453 cod. proc. pen.; in sede di udienza avanti al giudice per le indagini preliminari, la difesa aveva eccepito la nullità della richiesta di giudizio immediato, dato che i reati di cui ai capi b), c), d) ed e) erano di competenza del Tribunale in composizione monocratica, ma il giudice aveva rigettato l'eccezione in quanto esisteva la connessione tra i reati, per cui era sufficiente che per uno solo (quello di cui al capo a) vi fossero gli elementi per I giudizio immediato ed in quanto per i reati di cui ai capi a), b) e c) vi era misura custodia le.

Ciò premesso, il difensore osserva che comunque la richiesta di giudizio immediato era nulla per i capi d) ed e), in quanto sicuramente per essi l'indagato non era stato interrogato, il che rendeva nullo il decreto di giudizio immediato quantomeno per quei reati; inoltre, non esisteva alcuna connessione probatoria, ma soltanto una unificazione nell'ambito di un solo procedimento di notizie di reato completamente diverse, afferenti allo stesso imputato; ciò si ricavava anche dalla sentenza di primo grado nella quale il vincolo della continuazione era stato riconosciuto solo in relazione ai reati di cui ai capi b), c), d) ed e), per i quali si sarebbe quindi dovuto procedere con citazione diretta, con conseguente nullità del rito immediato; né era stato ammesso il giudizio abbreviato che avrebbe sanato la questione.1.2 II difensore lamenta la mancata qualificazione del reato di ricettazione nella ipotesi attenuata prevista nel 4°comma dell'art. 648 cod. pen.: non erano stati considerati la circostanza che si trattasse di una vecchia moto dal valore quasi irrisorio, il dato della scarsa capacità criminale dell'agente e la piena confessione del fatto. 1.3 II difensore rileva, con riferimento al reato di resistenza, che la piena confessione dei fatti avrebbe dovuto avere come conseguenza la concessione delle attenuanti generiche e la condanna al minimo della pena. 1.4 Con riferimento al reato di lesioni, il difensore eccepisce che neppure sotto la forma del dolo eventuale era possibile affermare in capo all'imputato la volontà di cagionare lesioni, che quindi andavano considerate come colpose, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela; analoghe considerazioni valevano per il danneggiamento di cui al capo e).

1.5. Con riferimento alla contestata recidiva, il difensore lamenta che mancava l'indicazione del reato precedente e la specificazione temporale della sua commissione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che l'appellante non aveva dedotto quale pregiudizio avesse subìto dalla mancata instaurazione del rito ordinario; a tale proposito, è stato affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione che l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità (Sez.

U., n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982 - 01, che ha affermato che ove si lamentai, esclusivamente, l'incompetenza del giudice, l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta, perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua, conseguente, rilevabilità di ufficio) Con l'impugnazione, dunque, il ricorrente deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole.

In definitiva, non esistendo un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, né all'esatta osservanza delle norme processuali, il ricorrente ha l'onere di evidenziare, nei motivi di impugnazione, l'interesse posto a fondamento della stessa, indicando sia il pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato alla sua sfera giuridica, sia la situazione pratica, più vantaggiosa, che egli intende ottenere; tale interesse, non essendo stato specificato nei motivi di appello, rende il motivo di ricorso inammissibile Inoltre, si deve ribadire che "l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525); con la richiesta di rito abbreviato, seppure lo stesso non sia stato poi ammesso, la parte ha quindi accettato gli effetti della instaurazione del rito immediato, per cui la nullità non poteva più essere dedotta. 1.2 I rimanenti motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi di appello; si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che chiede una inammissibile rivalutazione di quanto osservato dalla Corte di appello, che ha evidenziato "il valore per nulla irrisorio della moto...", nonché "la non trascurabile caratura criminale dell'imputato, gravato da precedenti specifici". 1.3 La Corte di appello ha anche motivato in maniera esauriente sulla sussistenza del dolo relativo ai reati di lesioni e di danneggiamento alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, e anche in questo caso i motivi di ricorso propongono motivi di merito, non consentiti nella presente sede. 1-4 Relativamente al reato di resistenza, la motivazione sulla pena è contenuta alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, mentre le attenuanti generiche sono state concesse dal giudice di appello 1.5 Quanto infine alla contestata recidiva, si deve rilevare come la Corte di appello ha ritenuto che tglieepisodi9delittuosè per irqualf il ricorrente è stato condannato è sintomatico di una maggiore pericolosità sociale, indicando anche il precedente reato ed il tempo di commissione; anche tale motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione (capo b), resistenza a pubblico ufficiale (capo c), lesioni aggravate (capo d) e danneggiamento (capo e); [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo a (porto d'armi in luogo pubblico) 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione dell'art. 453 cod. proc. pen.: premette che la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sulla questione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 453 cod. proc. pen. in relazione al giudizio immediato cd. "custodiale", la aveva rigettata osservando che la difesa avesse omesso di eccepire la violazione di norme processuali quali l'omesso interrogatorio dell'imputato e ritenendo corretta la decisione del giudice per le indagini preliminari in relazione alla connessione probatoria tra tutti i reati, per cui occorreva dare seguito alla giurisprudenza secondo cui in caso di connessione tra reati per i quali deve celebrarsi l'udienza preliminare e quelli con citazione diretta, il Pubblico Ministero può formulare una richiesta congiunta se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all'art. 453 cod. proc. pen.; in sede di udienza avanti al giudice per le indagini preliminari, la difesa aveva eccepito la nullità della richiesta di giudizio immediato, dato che i reati di cui ai capi b), c), d) ed e) erano di competenza del Tribunale in composizione monocratica, ma il giudice aveva rigettato l'eccezione in quanto esisteva la connessione tra i reati, per cui era sufficiente che per uno solo (quello di cui al capo a) vi fossero gli elementi per I giudizio immediato ed in quanto per i reati di cui ai capi a), b) e c) vi era misura custodia le. Ciò premesso, il difensore osserva che comunque la richiesta di giudizio immediato era nulla per i capi d) ed e), in quanto sicuramente per essi l'indagato non era stato interrogato, il che rendeva nullo il decreto di giudizio immediato quantomeno per quei reati; inoltre, non esisteva alcuna connessione probatoria, ma soltanto una unificazione nell'ambito di un solo procedimento di notizie di reato completamente diverse, afferenti allo stesso imputato; ciò si ricavava anche dalla sentenza di primo grado nella quale il vincolo della continuazione era stato riconosciuto solo in relazione ai reati di cui ai capi b), c), d) ed e), per i quali si sarebbe quindi dovuto procedere con citazione diretta, con conseguente nullità del rito immediato; né era stato ammesso il giudizio abbreviato che avrebbe sanato la questione.1.2 II difensore lamenta la mancata qualificazione del reato di ricettazione nella ipotesi attenuata prevista nel 4°comma dell'art. 648 cod. pen.: non erano stati considerati la circostanza che si trattasse di una vecchia moto dal valore quasi irrisorio, il dato della scarsa capacità criminale dell'agente e la piena confessione del fatto. 1.3 II difensore rileva, con riferimento al reato di resistenza, che la piena confessione dei fatti avrebbe dovuto avere come conseguenza la concessione delle attenuanti generiche e la condanna al minimo della pena. 1.4 Con riferimento al reato di lesioni, il difensore eccepisce che neppure sotto la forma del dolo eventuale era possibile affermare in capo all'imputato la volontà di cagionare lesioni, che quindi andavano considerate come colpose, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela; analoghe considerazioni valevano per il danneggiamento di cui al capo e). 1.5. Con riferimento alla contestata recidiva, il difensore lamenta che mancava l'indicazione del reato precedente e la specificazione temporale della sua commissione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che l'appellante non aveva dedotto quale pregiudizio avesse subìto dalla mancata instaurazione del rito ordinario; a tale proposito, è stato affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione che l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità (Sez. U., n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982 - 01, che ha affermato che ove si lamentai, esclusivamente, l'incompetenza del giudice, l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta, perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua, conseguente, rilevabilità di ufficio) Con l'impugnazione, dunque, il ricorrente deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. In definitiva, non esistendo un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, né all'esatta osservanza delle norme processuali, il ricorrente ha l'onere di evidenziare, nei motivi di impugnazione, l'interesse posto a fondamento della stessa, indicando sia il pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato alla sua sfera giuridica, sia la situazione pratica, più vantaggiosa, che egli intende ottenere; tale interesse, non essendo stato specificato nei motivi di appello, rende il motivo di ricorso inammissibile Inoltre, si deve ribadire che "l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525); con la richiesta di rito abbreviato, seppure lo stesso non sia stato poi ammesso, la parte ha quindi accettato gli effetti della instaurazione del rito immediato, per cui la nullità non poteva più essere dedotta. 1.2 I rimanenti motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi di appello; si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che chiede una inammissibile rivalutazione di quanto osservato dalla Corte di appello, che ha evidenziato "il valore per nulla irrisorio della moto...", nonché "la non trascurabile caratura criminale dell'imputato, gravato da precedenti specifici". 1.3 La Corte di appello ha anche motivato in maniera esauriente sulla sussistenza del dolo relativo ai reati di lesioni e di danneggiamento alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, e anche in questo caso i motivi di ricorso propongono motivi di merito, non consentiti nella presente sede. 1-4 Relativamente al reato di resistenza, la motivazione sulla pena è contenuta alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, mentre le attenuanti generiche sono state concesse dal giudice di appello 1.5 Quanto infine alla contestata recidiva, si deve rilevare come la Corte di appello ha ritenuto che tglieepisodi9delittuosè per irqualf il ricorrente è stato condannato è sintomatico di una maggiore pericolosità sociale, indicando anche il precedente reato ed il tempo di commissione; anche tale motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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