CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo /1/V;9/4/1/SP6/1/7/4- °E2 aiCMSC [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 14 gennaio 2022 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato e in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vasto 1'11 giugno 2018, è stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - reato di cui all'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo A6), perché in data antecedente al 9 luglio 2014, al fine di trarne un ingiusto profitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva favorito l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio dello Stato; in particolare, aveva posto in essere un concreto contributo agevolatore al matrimonio simulato effettuato nella Repubblica Dominicana tra la suddetta cittadina extracomunitaria e [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano residente in Liscia; - reato di cui all'art. 12, comma 5, T.U. imm. (capo A7), perché in data antecedente al 21 marzo 2015, al fine di trarne un ingiusto profitto, aveva favorito la permanenza illegale di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, aveva posto in essere un concreto contributo agevolatore al matrimonio simulato effettuato a Montabone tra la suddetta cittadina extracomunitaria e [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano. 2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12 T.U. imm., 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della responsabilità penale dell'imputata. In particolare, con riferimento al capo A6, il giudice di merito avrebbe omesso di vagliare la credibilità intrinseca ed estrinseca del teste Pomponio, considerando che il contenuto delle dichiarazioni rilasciate era stato appreso dagli altri correi. Inoltre, l'intercettazione telefonica tra l'imputata e Trofino del 22 dicembre 2014 non era idonea a provare la responsabilità dell'imputata, posto che era relativa a un fatto verificatosi cinque mesi dopo il fatto oggetto del presente procedimento. La Corte di appello, inoltre, con riferimento al capo A7, avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità penale solo in forza di una conversazione telefonica, effettuata il 18 dicembre 2014, nel corso della quale Braggio aveva fatto riferimento al fatto che la ragazza che egli avrebbe dovuto sposare lo voleva ▪ c77-n conoscere e l'imputata aveva riferito che la ragazza gli avrebbe consegnato dei soldi. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12, commi 3, lett. d), e 3-bis, lett. d), T.U. imm., 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato le due circostanze aggravanti, pur non ricorrendone i presupposti, considerando che il reato sub A6 era stato commesso in concorso con altri due soggetti (e non tre, come previsto dal legislatore) e che non vi era prova del fatto che l'imputata avesse ricevuto alcuna dazione di denaro. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 163 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe mancato di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza offrire sul punto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. La disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen., infatti, non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Dell'Aquila, Rv. 271165). La giurisprudenza di questa Corte, sul punto, ha puntualizzato che, in un sistema ruotante intorno al principio del libero convincimento del giudice, la chiamata de relato è comunque utilizzabile e ha una sua efficacia, anche nel caso in cui la fonte primaria non possa essere compulsata (imputato nel medesimo procedimento che non ne fa richiesta o non vi consente) o si avvalga della facoltà di non rispondere (imputato in procedimento connesso o collegato) o ne divenga impossibile l'audizione (morte, infermità, irreperibilità). Si è ritenuto, pertanto, che, nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona che rivesta la qualità di imputato, anche in procedimento separato, l'art. 195 cod. proc. pen. non può trovare applicazione. Alle ragioni di natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilità a persone aventi la qualità di testimoni della locuzione "chiamate a deporre", di cui al comma 1 della norma in esame; espresso riferimento al testimone "che abbia una diretta conoscenza dei fatti", contenuto nella relazione al progetto preliminare del codice; mancata previsione dell'esame dell'imputato nei casi di cui all'art. 195 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto per gli imputati di reato connesso dall'art. 210 cod. proc. pen.) si sommano quelle di natura sistematica-interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con l'imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame, in forza dell'art. 494 cod. proc. pen. ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune e, in tal modo, di interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le medesime. In ogni caso, nel provvedimento impugnato la Corte di appello ha evidenziato i riscontri emersi dalle conversazioni intercettate. In particolare, con riferimento al capo A6, ha rilevato che, nonostante la conversazione captata era riferita a un fatto verificatosi mesi dopo i fatti di causa, nel corso della stessa l'imputata aveva riferito a Trofino che era necessario trovare un soggetto interessato a sposarsi con una ragazza dominicana diverso da quello che aveva sposato [OSCURATO:PERSONA], che non aveva né una casa né un lavoro, circostanze ostative al riconoscimento della cittadinanza. Con riferimento al capo A7, invece, la Corte di appello ha evidenziato che le dichiarazioni di Pomponio avevano trovato riscontro nell'intercettazione telefonica del 18 dicembre 2014, nel corso della quale Braggio aveva fatto riferimento a una ragazza che doveva sposare e che lo voleva conoscere, la quale gli avrebbe dato dei soldi. Il giudice di merito, pertanto, ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputata. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal fine di profitto, per "profitto" deve intendersi soltanto l'utilità in senso economico patrimoniale, e per "profitto indiretto" quello solo mediatamente connesso all'ingresso contra ius dello straniero favorito ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato che, dal contenuto dell'intercettazioni, si evinceva che l'attività delinquenziale di cui al capo A6 - commessa da almeno tre persone (l'imputata, Trofino e [OSCURATO:PERSONA]) - era stata finalizzata alla percezione di una parte delle somme di denaro pagate dalle ragazze per ottenere, tramite il matrimonio fittizio, l'ingresso nel territorio dello Stato. A fronte di ciò, il ricorso tende a reiterare le deduzioni già svolte in sede di appello, sulle quali la Corte territoriale si è pronunziata motivatamente e correttamente: l'ipotesi stessa coltivata nell'impugnazione de qua presenta connotazioni di congetturalità, limitandosi ad essere confutativa e, in modo evidente, aspecifica, poiché non si confronta realmente con la motivazione censurata, bensì reitera le argomentazioni già non accolte, imperniando le censure sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. In ogni caso, si rileva che il giudice di merito, pur avendo accertato la sussistenza delle circostanze in esame, non le ha considerate in sede di trattamento sanzionatorio. 1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile, posto che il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563). Nel caso in esame, risulta che *Liricorrente non aveva chiesto tale beneficio-;'" né nel suo atto di appello del 21 novembre 2018, nè in sede di discussione finale, come risulta dal verbale del 14 gennaio 2022. Il motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento in sede di legittimità: anche se il giudice d'appello è titolare del potere di applicare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., bisogna considerare che tale potere è eccezionale e discrezionale rispetto a quello derivante dal generale principio devolutivo di cui al comma 1 del medesimo articolo. Quindi, la parte, che ha un autonomo potere di chiedere l'applicazione del beneficio, non è legittimata ad impugnare la sentenza d'appello in forza del mancato esercizio di tale potere, se non abbia formulato, nei motivi di appello, la corrispondente richiesta; né può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. l'omessa motivazione circa il mancato esercizio ex officio di tale potere, non avendo la difesa formulato esplicita richiesta nel corso della discussione finale e non potendo tale richiesta considerarsi compresa nella domanda di assoluzione. L'obbligo di motivazione del giudice d'appello, infatti, sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile d'ufficio - come nel caso di specie - anche a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione, essendo necessario che la parte manifesti un interesse concreto all'applicazione del beneficio.Peraltro, affinché sussista l'obbligo di motivazione è necessario che la richiesta non sia generica ma che sia, in qualche modo, giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento; circostanza non avvenuta nel caso in esame. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art