CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per non avere la Corte d'appello dichiarato estinto il reato di tentata rapina impropria ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata e specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione precedentemente alla sentenza di secondo grado; che, invero, trattandosi di una tentata rapina impropria commessa il 27/06/2015 da soggetto recidivo specifico e reiterato, il termine ordinario di prescrizione si individua il 27/07/2026 (10 - 1/3 + 2/3 = anni 11 e 1 mese); mentre il termine massimo di prescrizione il 27/11/2033 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario di prescrizione); che, conseguentemente, il termine di prescrizione non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]