CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;3357 - controricorrente -avverso l'ordinanza n. 20623/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/07/2025 R.G.N.17440/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3244/2026Numero di raccolta generale 23833/20261. Con l’ordinanza n. 20623/2025, questa Corte accoglieva ilData pubblicazione 22/07/2026ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia e,decidendo nel merito, respingeva l’originaria domanda propostada [OSCURATO:PERSONA], volta all’accertamento del suo diritto adessere inquadrato nella III Area funzionale profilo Unep adecorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ovvero in subordine dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], conconseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento deldanno patrimoniale e per perdita di chance.2. Propone ricorso per revocazione articolato in un solo motivoAlberto Comello.3. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotto l’errore su un fattodecisivo e non controverso ovvero la qualità di candidato idoneoalla procedura di riqualificazione ex art. 21-quater del d.l. n. 83del 2015, conv. dalla l. n. 132 del 2015 del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Comello.Quest’ultimo assume che questa Corte non ha valorizzato la suaqualità di idoneo che imponeva il rinvio all’art. 6, lett. g)dell’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e non all’art. 5 richiamatoinvece nell’ordinanza), norma che prevede lo scorrimento dellagraduatoria dei vincitori e degli idonei entro il 30 giugno 2019in presenza dei requisiti di cui al citato art. 21-quater.2. Preliminarmente rileva il Collegio che la presente causa puòessere trattata nell’udienza camerale, senza che occorra lafissazione dell’udienza pubblica.Va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U. n. 4331/2024) hanno affermato che all’esito dellariformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dal d.lgs. n.Numero registro generale 3244/2026Numero sezionale 3357/2026149/2022, la Corte di Cassazione, anche a SezioniN uUmenroi tdei r,a ccolta generale 23833/2026Data pubblicazione 22/07/2026pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso perrevocazione ex art. 391-quater c.p.c. di particolare rilevanzadella questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resaall’esito della camera di consiglio ex art. 380 bis 1 cod. proc.civ., in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblicaudienza (art. 375, comma 2, n. 4 quater c.p.c.).La disposizione delinea un rapporto regola/eccezione secondocui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti nelrispetto delle forme previste dall’art. 380-bis 1 c.p.c., ossiaall’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano lecondizioni indicate nel primo comma dello stesso art. 375 c.p.c.,la cui applicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio delpotere nomofilattico, richiede che la questione di diritto sullaquale la Corte è chiamata a pronunciare si presenti di particolarerilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questionemedesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, maanche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata adenunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perchéconseguenza della mera estensione di principi già affermati, siapure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversitàrispetto a quelle già vagliate.Quest’ultima evenienza ricorre nella fattispecie, giacché lequestioni prospettate si risolvono sulla base di principi chequesta Corte ha già enunciato in plurime pronunce3. Tanto premesso, il ricorso per revocazione è inammissibileper le ragioni di seguito esposte.4. Premette il Collegio, in linea generale, che il combinatodisposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevedecome causa di revocazione della sentenza di cassazione l'erroredi diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o diNumero registro generale 3244/2026valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, laN umero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 23833/2026Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre aData pubblicazione 22/07/2026quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazioneper violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimentisulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionaliordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta dellegislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli digiudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni dimerito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione,considerato anche che, quanto all'effettività della tutelagiurisdizionale, la giurisprudenza europea e quellacostituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, unavolta divenute definitive, non possano essere messe indiscussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapportigiuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (cfr.Cass. n. 8984/2018).5. Ebbene, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], soloapparentemente lamenta la mancata valutazione di un fatto - lasua collocazione quale idoneo nella procedura selettivaespletata – al fine di prospettare, in realtà, per un verso, unadiversa lettura dell’accordo sindacale del 26 aprile 2017 e, peraltro verso, l’erronea individuazione delle norme di dettoaccordo applicabili, sostenendo altresì la ricorrenza di tutte lecondizioni di cui all’art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015 perl’inquadramento preteso in III Area funzionale.6. In realtà, a differenza di quanto dedotto nel ricorso perrevocazione, questa Corte aveva ben chiaro che l’esame dellafattispecie in rilievo concerneva il diritto all’inquadramentopreteso del ricorrente che aveva partecipato alla proceduraNumero registro generale 3244/2026selettiva, risultando, tuttavia, idoneo non vincitore, sicché nonN umero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 23833/2026è stata omessa alcuna valutazione.Data pubblicazione 22/07/2026Nell’ordinanza di cui è chiesta la revoca (cfr. pag. 5), infatti, èaffermato: “Si tratta di un accordo di natura programmatica,che rinvia all’espletamento delle necessarie procedure selettive,nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizionisuccessivamente introdotte e aggiornate, e che non può valerea fondare alcun automatismo nello scorrimento dellegraduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, aduna riqualificazione da affermarsi per via giudiziaria aprescindere dall’esercizio degli adempimenti riservatiall’Amministrazione”.In altri termini, nella prospettiva ricostruttiva del tessutonormativo operata dalla Corte nell’ordinanza n. 20623/2025, sial’art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con l. n. 132 del2015, sia l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avevano portataprecettiva, ma meramente programmatica, tale notazionesufficiente ad escludere qualsiasi possibilità di accoglimentodella proposta censura, evidentemente ridondante in unaprospettata diversa interpretazione delle norme di legge e degliaccordi, qui non più possibile, avendo la Corte fattocorrettamente riferimento all’ipotesi dello scorrimento dellagraduatoria degli idonei.Conclusivamente, il ricorrente in revocazione lamenta non unerrore di fatto, un errore percettivo, ma un preteso errore didiritto, ossia la lamentata e ritenuta erronea applicazionedell’art. 5, in luogo dell’art. 6, dell’Accordo collettivo sindacaledel 26.4.2017 oltre che l’esegesi, non condivisa, sia dell’Accordoche dell’art. 21-quater del citato d.l. n. 83 del 2015 quale normaprogrammatica e non precettiva.Numero registro generale 3244/2026Si tratta evidentemente di questioni di diritto, sicché laN umero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 23833/2026doglianza si traduce nel surrettizio ed inammissibile tentativo diData pubblicazione 22/07/2026duplicare il giudizio di legittimità.7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna partericorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2026.LA PRESIDENTEGabriella MarcheseNumero registro generale 3244/2026Numero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 23833/2026Data pubblicazione 22/07/2026