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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14602/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comria 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in ordine al tentativo di estorsione riconosciuto come posto in essere dal predetto ai danni della denunciante [OSCURATO:PERSONA], minacciandola di porre in essere un'azione civile per ottenere la corresponsione di spese di custodia dei cavalli della donna, ricoverati presso società agricola del Lucchetti, se la Marinoni non avesse convinto il proprio convivente a desistere dalla causa di lavoro intrapresa rei confronti dello stesso Lucchetti.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere questa considerato che la persona offesa Marinoni ed il suo convivente [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un unico centro di interessi, trattandosi di conviventi.

A tal fine ha anche evidenziato che il Popa in seguito aveva anche ceduto il proprio credito nei confronti del ricorrente alla Marinoni, tanto che questa aveva anche avanzato una richiesta subordinata di compensazione, nel giudizio civile promosso dal Lucchetti.

3. Con requisitoria scritta del 21/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato„ oltre che reiterativo di doglianze già disattese dalla sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta adeguatamente.

4.1. La Corte territoriale, infatti, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico ha ben evidenziato che, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa del Lucchetti nei confronti della Marinoni in relazione alla custodia dei cavalli, pretesa solo successivamente azionata, la minaccia di agire in giudizio era finalizzata non già al soddisfacimento di un diritto, bensì al conseguimento di una rinuncia ad un'azione proposta da altro soggetto, il Popa, in relazione a diversi rapporti giuridici.

L'ingiustizia del profitto a cui era finalizzata la condotta del Lucchetti, pertanto, è stata correttamente individuata nell'uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti, o comunque non conformi a giustizia, quali la rinuncia ad un'azione del tutto diversa, proposta nei confronti dal Lucchetti da soggetto diverso dalla Nlarinoni, per quanto convivente con questa.

Ai fini della configurazione della minaccia di danno ingiusto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., pertanto, non rilevava se l'azione civile fosse stata solo minacciata dal Lucchetti o anche posta in essere (come poi in concreto successivamente avvenuto), né la sua eventuale pretestuosità, quanto piuttosto l'esercizio di tale strumento per finalità aliene alla controversia.

In tal modo la Corte territoriale si è conformata ai principi ripetutamente ricordati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di estorsione, secondo cui una pretesa contrattuale è contra ius ed integra il reato quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, Rv. 273542; Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; Sez. 2, n. 17574 del 21/03/2013, Rv. 256219).

La sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici anche laddove ha ritenuto irrilevante che, successivamente, la persona offesa Marinoni abbia acquistato alcuni crediti del convivente nei confronti del Lucchetti e che abbia ritenuto di opporli in compensazione della pretesa del ricorrente nel giudizio da quest'ultimo successivamente intrapreso, risultando incontestato che si tratti di "circostanza estranea e sopravvenuta alla realizzazione del reato in contestazione".

5. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di cetta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. ano Imperiali DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comria 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in ordine al tentativo di estorsione riconosciuto come posto in essere dal predetto ai danni della denunciante [OSCURATO:PERSONA], minacciandola di porre in essere un'azione civile per ottenere la corresponsione di spese di custodia dei cavalli della donna, ricoverati presso società agricola del Lucchetti, se la Marinoni non avesse convinto il proprio convivente a desistere dalla causa di lavoro intrapresa rei confronti dello stesso Lucchetti. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere questa considerato che la persona offesa Marinoni ed il suo convivente [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un unico centro di interessi, trattandosi di conviventi. A tal fine ha anche evidenziato che il Popa in seguito aveva anche ceduto il proprio credito nei confronti del ricorrente alla Marinoni, tanto che questa aveva anche avanzato una richiesta subordinata di compensazione, nel giudizio civile promosso dal Lucchetti. 3. Con requisitoria scritta del 21/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato„ oltre che reiterativo di doglianze già disattese dalla sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta adeguatamente. 4.1. La Corte territoriale, infatti, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico ha ben evidenziato che, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa del Lucchetti nei confronti della Marinoni in relazione alla custodia dei cavalli, pretesa solo successivamente azionata, la minaccia di agire in giudizio era finalizzata non già al soddisfacimento di un diritto, bensì al conseguimento di una rinuncia ad un'azione proposta da altro soggetto, il Popa, in relazione a diversi rapporti giuridici. L'ingiustizia del profitto a cui era finalizzata la condotta del Lucchetti, pertanto, è stata correttamente individuata nell'uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti, o comunque non conformi a giustizia, quali la rinuncia ad un'azione del tutto diversa, proposta nei confronti dal Lucchetti da soggetto diverso dalla Nlarinoni, per quanto convivente con questa. Ai fini della configurazione della minaccia di danno ingiusto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., pertanto, non rilevava se l'azione civile fosse stata solo minacciata dal Lucchetti o anche posta in essere (come poi in concreto successivamente avvenuto), né la sua eventuale pretestuosità, quanto piuttosto l'esercizio di tale strumento per finalità aliene alla controversia. In tal modo la Corte territoriale si è conformata ai principi ripetutamente ricordati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di estorsione, secondo cui una pretesa contrattuale è contra ius ed integra il reato quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, Rv. 273542; Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; Sez. 2, n. 17574 del 21/03/2013, Rv. 256219). La sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici anche laddove ha ritenuto irrilevante che, successivamente, la persona offesa Marinoni abbia acquistato alcuni crediti del convivente nei confronti del Lucchetti e che abbia ritenuto di opporli in compensazione della pretesa del ricorrente nel giudizio da quest'ultimo successivamente intrapreso, risultando incontestato che si tratti di "circostanza estranea e sopravvenuta alla realizzazione del reato in contestazione". 5. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di cetta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. ano Imperiali DEPOS
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