CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 09980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette la memoria e la produzione della difesa [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di differimento della pena anche nella forma della detenzione domiciliare. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha, promiscuamente, eccepito la nullità del provvedimento impugnato per difetto e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria in data 27 febbraio 2026 e il 5 marzo 2026 ha depositato provvedimento emesso in pari data dal Tribunale di sorveglianza di Roma con il quale è stato concesso alla ricorrente il differimento facoltativo della pena per la durata di un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Il provvedimento emesso in data 5 marzo 2026 dal Tribunale di sorveglianza di Roma con il quale è stato concesso il differimento facoltativo della pena nei confronti della ricorrente, nella forma della detenzione domiciliare, è dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità. Va infatti considerato che l’interesse all’impugnazione che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.). 3. Nel caso di specie, la produzione difensiva della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 5 marzo 2026 attesta che è stato ottenuto il provvedimento per il quale era stata avanzata la domanda originaria oggetto del presente procedimento che deve, pertanto, essere definito con decisione di natura processuale. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per so