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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41104/2024

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a seguente (ORDINANZAJ sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 20/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 20/6/2023, in riforma della sentenza del 15/09/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Cuti

2. II)generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene che la Corte territoriale abbia errato nel valutare le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la quale, benché avesse inizialmente parlato di alta possibilità che il soggetto ritratto nella fotografia n. 5 fosse l'imputato, ha poi effettuato l'individuazione fotografica di persona in termini di certezza per il fatto che il rapinatore più basso gli era passato più volte accanto, per cui aveva avuto modo di vederlo bene ed a distanza ravvicinata.

Evidenzia, altresì, che i giudici di appello non hanno tenuto debitamente conto della ulteriore circostanza per cui l'utenza cellulare in uso al Sesini il giorno della rapina per cui si procede aveva seguito un tragitto del tutto compatibile con la dinamica del fatto delittuoso.

3. Il ricorso è inammissibile per non essere consentito l'unico motivo cui è affidato, che risulta incentrato su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01).Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto non provato con sufficiente certezza che il rapinatore di bassa statura fosse il Sesini, tenuto conto che il volto del malvivente era travisato da una calza di colore rosso ed ha giudicato ancor meno pregnante l'analisi del traffico telefonico, in quanto non univocamente interpretabile nel senso della affermazione di responsabilità dell'imputato.

Trattasi all'evidenza di motivazione congrua, che non evidenzia profili di manifesta illogicità, con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente (ORDINANZAJ sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 20/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 20/6/2023, in riforma della sentenza del 15/09/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Cuti 2. II)generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene che la Corte territoriale abbia errato nel valutare le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la quale, benché avesse inizialmente parlato di alta possibilità che il soggetto ritratto nella fotografia n. 5 fosse l'imputato, ha poi effettuato l'individuazione fotografica di persona in termini di certezza per il fatto che il rapinatore più basso gli era passato più volte accanto, per cui aveva avuto modo di vederlo bene ed a distanza ravvicinata. Evidenzia, altresì, che i giudici di appello non hanno tenuto debitamente conto della ulteriore circostanza per cui l'utenza cellulare in uso al Sesini il giorno della rapina per cui si procede aveva seguito un tragitto del tutto compatibile con la dinamica del fatto delittuoso. 3. Il ricorso è inammissibile per non essere consentito l'unico motivo cui è affidato, che risulta incentrato su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01).Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto non provato con sufficiente certezza che il rapinatore di bassa statura fosse il Sesini, tenuto conto che il volto del malvivente era travisato da una calza di colore rosso ed ha giudicato ancor meno pregnante l'analisi del traffico telefonico, in quanto non univocamente interpretabile nel senso della affermazione di responsabilità dell'imputato. Trattasi all'evidenza di motivazione congrua, che non evidenzia profili di manifesta illogicità, con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deci
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