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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09969/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7443/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- 1-r-3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 545/2017 depositata il 26/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Ritenuto che: Con sentenza non definitiva nr 4914/2016 la Corte di appello di Roma /pronunciandosi sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Fondi soc coop nei LI confronti di Federico tizzi avverso la pronuncia del Tribunale di Latina del 16.1.2009 respingeva l'eccezione di improcedibilità per intervenuta transazione e quella relativa all'intervenuta prescrizione.

Il giudice del gravame riteneva fondata la questione relativa agli interessi ultra legali che era stata negata dal Tribunale per l'inesistenza di un valido contratto e l'irrilevanza del contratto scritto in data 8.8.1994 e rimetteva limitatamente a questo aspetto la causa in istruttoria per il conteggio degli interessi.

Con sentenza definitiva nr 545/2017 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello condannando la Banca al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza non definitiva e la sentenza definitiva [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] di Fondi soc. coop eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Ragioni della decisione Con un unico articolato motivo si deduce in relazione alla decisione non definitiva nr 4914/2016 ed in quella definitiva nr 545/2017 la violazione e falsa applicazione degli art 2697 c.c.,474,475 e 476 c.c. e degli art 115 primo comma e 116 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che la Banca avesse assolto al proprio onere probatorio dimostrando la legittimazione passiva in capo ai soggetti nei confronti dei quali è stata notificata l'impugnazione.

Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale questione vada messa a fuoco attraverso il prisma dell'interesse ad agire (e ad impugnare), cristallizzato nell'art. 100 c.p.c., come illuminato dal principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato nell'art. 111 Cost. e dal principio dal divieto di abuso del processo, cristallizzato nell'art. 88 c.p.c..

Questa Corte spiega che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; cosicché - soggiunge questa Corte - deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745).

Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cass.1236/2012; Cass. 594/2016).

Nel caso di specie, il ricorrente non è soccombente nelle due sentenze (non definitiva e definitiva), non avendo la Corte d'appello deciso in senso negativo, per il medesimo, una sua domanda o eccezione.Il giudice di secondo grado ha, invero, disatteso un'eccezione della banca appellante («la posizione dell'appellante sul punto», p. 5) di «inammissibilità della costituzione degli appellati» per difetto di prova della qualità di erede ritenendo che questa prova fosse stata data dagli appellati Zizzi.

La Corte territoriale ha pertanto risolto una questione processuale (ammissibilità della costituzione degli appellati), con effetti limitati a quel processo, ed in senso favorevole all'odierno ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) il quale non ha, dunque, interesse a proporre il presente ricorso, poiché non soccombente in alcuna delle decisioni impugnate .

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 7000,00 oltre € 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Roma 6.12.2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7443/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- 1-r-3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 545/2017 depositata il 26/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Ritenuto che: Con sentenza non definitiva nr 4914/2016 la Corte di appello di Roma /pronunciandosi sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Fondi soc coop nei LI confronti di Federico tizzi avverso la pronuncia del Tribunale di Latina del 16.1.2009 respingeva l'eccezione di improcedibilità per intervenuta transazione e quella relativa all'intervenuta prescrizione. Il giudice del gravame riteneva fondata la questione relativa agli interessi ultra legali che era stata negata dal Tribunale per l'inesistenza di un valido contratto e l'irrilevanza del contratto scritto in data 8.8.1994 e rimetteva limitatamente a questo aspetto la causa in istruttoria per il conteggio degli interessi. Con sentenza definitiva nr 545/2017 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello condannando la Banca al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza non definitiva e la sentenza definitiva [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] di Fondi soc. coop eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ragioni della decisione Con un unico articolato motivo si deduce in relazione alla decisione non definitiva nr 4914/2016 ed in quella definitiva nr 545/2017 la violazione e falsa applicazione degli art 2697 c.c.,474,475 e 476 c.c. e degli art 115 primo comma e 116 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che la Banca avesse assolto al proprio onere probatorio dimostrando la legittimazione passiva in capo ai soggetti nei confronti dei quali è stata notificata l'impugnazione. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale questione vada messa a fuoco attraverso il prisma dell'interesse ad agire (e ad impugnare), cristallizzato nell'art. 100 c.p.c., come illuminato dal principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato nell'art. 111 Cost. e dal principio dal divieto di abuso del processo, cristallizzato nell'art. 88 c.p.c.. Questa Corte spiega che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; cosicché - soggiunge questa Corte - deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745). Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cass.1236/2012; Cass. 594/2016). Nel caso di specie, il ricorrente non è soccombente nelle due sentenze (non definitiva e definitiva), non avendo la Corte d'appello deciso in senso negativo, per il medesimo, una sua domanda o eccezione.Il giudice di secondo grado ha, invero, disatteso un'eccezione della banca appellante («la posizione dell'appellante sul punto», p. 5) di «inammissibilità della costituzione degli appellati» per difetto di prova della qualità di erede ritenendo che questa prova fosse stata data dagli appellati Zizzi. La Corte territoriale ha pertanto risolto una questione processuale (ammissibilità della costituzione degli appellati), con effetti limitati a quel processo, ed in senso favorevole all'odierno ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) il quale non ha, dunque, interesse a proporre il presente ricorso, poiché non soccombente in alcuna delle decisioni impugnate . Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 7000,00 oltre € 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Roma 6.12.2022 Il
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