CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46255/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 35-23681/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità ed una più mite dimensione sanzionatoria, anche per effetto delle circostanze attenuanti non riconosciute, che invece la Corte ha motivato con puntualità di argomentazioni in fatto. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità, ha valorizzato, in maniera logica e coerente, l'interesse esclusivo alla consumazione della truffa in quanto titolare dell'appartamento servito dal contratto di somministrazione di energia concluso telefonicamente dal padre. A fronte di tale argomentare - logico e coerente - il ricorrente non ha dedotto nel merito alcuna circostanza di fatto che possa rendere dubitabile tale prospettazione. 2. Del pari inammissibili si palesano, per genericità altrettale, i successivi motivi di ricorso, profusi in punto di dimensione circostanziale e ponderale della sanzione applicata, attesa la negazione delle circostanze attenuanti generiche e quella del danno patrimoniale di particolare tenuità. La Corte di appello ha infatti argomentato su ciascuno dei punti dedotti, valorizzando l'intensità del dolo ed i valori complessivamente conseguiti (Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Rv. 265557) oltre al danno prodotto, nonché la teoria di precedenti che grava la biografia criminale dell'imputato, secondo i parametri propri indicati nel testo dell'art. 133 cod. pen.. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 35-23681/2021 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare on euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]