CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] OltMiu RI›), Oor g. au avverso reaffSMa del 09/12/2020 dàIff2T-BM7)RVEULIANZA di CATANZARO — dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 04" 044 1. Con decreto emesso il 9 dicembre 2020 il ribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da FANTASIA Vincenzo avente ad oggetto la richiesta di concessione dell'affidamento al [OSCURATO:PERSONA] (art. 47 0.P) e della detenzione domiciliare (art. 47ter is (1E). In motivazione, il e sottolinea la mancata dichiarazione o elezione del domicilio da parte dell'istante così come previsto dall'art. 677, co.2bis, cod.proc.pen. . 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FANTASIA Vincenzo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risultando assente la formale elezione di domicilio, prescritta dalla legge a pena di inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid