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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 06628/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11388/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma via Cicerone,60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33/8 (DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE ROMA n. 715/2023 depositata i l 01/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 14 gennaio 2021 RTI, ritenuto in fatto: -di essere la titolare delle note emittenti televisive del [OSCURATO:PERSONA] (ora MFE) in chiaro, “Canale 5”, “Italia 1”, “Rete 4”, “Iris” e “Cine34”, nonché dei diritti di sfruttamento economico su un vasto catalogo di opere cinematografiche analiticamente specificate nell’atto introduttivo (in seguito, per brevità le: “Opere RTI”); -di aver scoperto che [OSCURATO:SOCIETA]., società che dal 1996 si occupava di attività e trasmissione televisiva nella regione Liguria e trasmetteva “ogni giorno in diretta da Genova dalle 7 alle 23, utilizzando tre diversi studi, tre regie, collegamenti live e satellitari e appoggiandosi alle redazioni sparse nelle altre province liguri”, aveva diffuso nei suoi palinsesti le Opere RTI, senza alcuna autorizzazione dell’attrice; -di aver pertanto diffidato in data 25.9.2019 la convenuta, intimandole di cessare la condotta illecita e non ritrasmettere le Opere RTI, ma la diffida era rimasta senza riscontro; tutto ciò premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la convenuta, mettendo abusivamente a disposizione del pubblico le Opere RTI, pone in essere una condotta che: costituisce illecito civile ex artt. 2043/2050 c.c. ed illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.; (ii) è lesiva dei diritti autorali di sfruttamento commerciale e dei diritti connessi (anche ex artt. 78- ter e 79 della L. 633/1941), per tutti i motivi esposti in narrativa; e per l’effetto: b) vietare il proseguimento di ogni ulteriore violazione -diretta o indiretta- dei diritti esclusivi di RTI sulle Opere, realizzata in qualunque modo e/o forma; c) condannare la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale pro tempore) al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che verrà accertata in corso di causa valutazione equitativa che sin d’ora si richiede -ovvero tramite apposita CTU- in ogni caso non inferiore a Euro 88.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione;etc.

Si costituiva tempestivamente il 24.2.2022 la parte convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, premesso di essere un’emittente televisiva locale che trasmetteva esclusivamente nell’ambito regionale della Liguria, pregiudizialmente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per esser competente, a suo dire, quello di Genova.

Depositate le memorie previste dall’art. 183 c.p.c. sia da RTI sia da [OSCURATO:SOCIETA]. e tenutasi in data 1.3.2023 in forma scritta l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, in occasione della quale le parti si sono riportate alle rispettive difese, con ordinanza depositata in data 11.4.2023, comunicata il successivo 12.4.2023 dalla cancelleria, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, “ritenuto che vada dichiarata l’incompetenza per territorio come indicato dalla convenuta atteso che, oltre al criterio del foro generale delle persone giuridiche a sensi dell’art. 19 c.p.c. va considerato il luogo di commissione dell’illecito civile contestato da parte attrice e dunque, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il luogo nel quale si siano materialmente verificati ‘sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art.2598 c.c., sia i conseguenti effetti sul mercato dell'attività concorrenziale vietata’ (cfr.

Cassazione civile sez.

VI, 27/10/2016, n. 21776)” e rilevato “che, nel caso di specie, il luogo in questione è pacificamente quello del territorio della Liguria, regione ove svolge la sua attività la società convenuta”, ha con la decisione qui impugnata: -dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di Genova, Sezione Specializzata in materia di [OSCURATO:PERSONA]; -fissato il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente; -condannato RTI al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Sintesi dei motivi del regolamento di competenza: -con il primo motivo la pronuncia è impugnata principalmente in quanto nulla, perché l’eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta non rispettava il principio di completezza desumibile dall’art. 38 c.p.c. ed era pertanto inefficace, né d’ufficio poteva dichiararsi l’incompetenza per territorio; -con il secondo motivo la pronuncia è impugnata, subordinatamente al rigetto del primo motivo, in quanto contrastante con l’art. 20 c.p.c. in relazione al criterio del luogo in cui l’obbligazione è sorta: luogo che doveva considerarsi quello della sede legale della società attrice (in Roma), la quale aveva chiesto il risarcimento anche dei danni non patrimoniali.

Infatti applicando correttamente il criterio del forum destinatae solutionis si radicava la competenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di [OSCURATO:PERSONA].

In riferimento al primo motivo, la S.C., con orientamento condivisibile, si è espressa nel senso che quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (nel caso di cumulo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

L'attività di formulazione dell'eccezione sotto entrambi i profili, vertendosi in tema di eccezione di rito ed. in senso stretta, richiede un'attività argomentativa esplicita” (così Cass. 4 agosto 2011 n. 17020 e numerose altre anteriori e successive: tra le tante Cass., Sez.

Un.27 aprile 1993, n.4912 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17374).

Tale principio vale a maggior ragione per le causae petendi di natura extracontrattuale e domande risarcitorie, come quelle formulate da RTI nel presente giudizio, poiché è assolutamente pacifica la necessità, in tal caso, di contestare entrambi i criteri di collegamento previsti dall’art. 20 c.p.c.: dunque sia quello del forum commissi delicti sia quello del forum destinatae solutionis (contemplati da tale norma del codice di rito).

In mancanza di una contestazione di ambedue tali criteri, la competenza rimane attribuita all’ufficio giudiziario adito per inammissibilità dell’eccezione (ex plurimis Cass. 29 marzo 2005 n. 6626)..

Il primo motivo del regolamento di competenza di parte è quindi fondato.

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensidell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. 17374/2020; Cass. 17020/2011).

Di più, considerato che la parte eccipiente è una società, va altresì ribadito che “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. —cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. 21899/2008; Cass. 5725/2013, Cass. 26094/2014; Cass.6380/2018).

Nella specie, la convenuta ha proposto una eccezione incompleta, per cui la competenza territoriale resta radicata nel foro prescelto dall’attrice.Resta assorbito il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il regolame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11388/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma via Cicerone,60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33/8 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE ROMA n. 715/2023 depositata i l 01/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 14 gennaio 2021 RTI, ritenuto in fatto: -di essere la titolare delle note emittenti televisive del [OSCURATO:PERSONA] (ora MFE) in chiaro, “Canale 5”, “Italia 1”, “Rete 4”, “Iris” e “Cine34”, nonché dei diritti di sfruttamento economico su un vasto catalogo di opere cinematografiche analiticamente specificate nell’atto introduttivo (in seguito, per brevità le: “Opere RTI”); -di aver scoperto che [OSCURATO:SOCIETA]., società che dal 1996 si occupava di attività e trasmissione televisiva nella regione Liguria e trasmetteva “ogni giorno in diretta da Genova dalle 7 alle 23, utilizzando tre diversi studi, tre regie, collegamenti live e satellitari e appoggiandosi alle redazioni sparse nelle altre province liguri”, aveva diffuso nei suoi palinsesti le Opere RTI, senza alcuna autorizzazione dell’attrice; -di aver pertanto diffidato in data 25.9.2019 la convenuta, intimandole di cessare la condotta illecita e non ritrasmettere le Opere RTI, ma la diffida era rimasta senza riscontro; tutto ciò premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la convenuta, mettendo abusivamente a disposizione del pubblico le Opere RTI, pone in essere una condotta che: costituisce illecito civile ex artt. 2043/2050 c.c. ed illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.; (ii) è lesiva dei diritti autorali di sfruttamento commerciale e dei diritti connessi (anche ex artt. 78- ter e 79 della L. 633/1941), per tutti i motivi esposti in narrativa; e per l’effetto: b) vietare il proseguimento di ogni ulteriore violazione -diretta o indiretta- dei diritti esclusivi di RTI sulle Opere, realizzata in qualunque modo e/o forma; c) condannare la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale pro tempore) al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che verrà accertata in corso di causa valutazione equitativa che sin d’ora si richiede -ovvero tramite apposita CTU- in ogni caso non inferiore a Euro 88.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione;etc. Si costituiva tempestivamente il 24.2.2022 la parte convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, premesso di essere un’emittente televisiva locale che trasmetteva esclusivamente nell’ambito regionale della Liguria, pregiudizialmente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per esser competente, a suo dire, quello di Genova. Depositate le memorie previste dall’art. 183 c.p.c. sia da RTI sia da [OSCURATO:SOCIETA]. e tenutasi in data 1.3.2023 in forma scritta l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, in occasione della quale le parti si sono riportate alle rispettive difese, con ordinanza depositata in data 11.4.2023, comunicata il successivo 12.4.2023 dalla cancelleria, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, “ritenuto che vada dichiarata l’incompetenza per territorio come indicato dalla convenuta atteso che, oltre al criterio del foro generale delle persone giuridiche a sensi dell’art. 19 c.p.c. va considerato il luogo di commissione dell’illecito civile contestato da parte attrice e dunque, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il luogo nel quale si siano materialmente verificati ‘sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art.2598 c.c., sia i conseguenti effetti sul mercato dell'attività concorrenziale vietata’ (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, n. 21776)” e rilevato “che, nel caso di specie, il luogo in questione è pacificamente quello del territorio della Liguria, regione ove svolge la sua attività la società convenuta”, ha con la decisione qui impugnata: -dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di Genova, Sezione Specializzata in materia di [OSCURATO:PERSONA]; -fissato il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente; -condannato RTI al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Sintesi dei motivi del regolamento di competenza: -con il primo motivo la pronuncia è impugnata principalmente in quanto nulla, perché l’eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta non rispettava il principio di completezza desumibile dall’art. 38 c.p.c. ed era pertanto inefficace, né d’ufficio poteva dichiararsi l’incompetenza per territorio; -con il secondo motivo la pronuncia è impugnata, subordinatamente al rigetto del primo motivo, in quanto contrastante con l’art. 20 c.p.c. in relazione al criterio del luogo in cui l’obbligazione è sorta: luogo che doveva considerarsi quello della sede legale della società attrice (in Roma), la quale aveva chiesto il risarcimento anche dei danni non patrimoniali. Infatti applicando correttamente il criterio del forum destinatae solutionis si radicava la competenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento al primo motivo, la S.C., con orientamento condivisibile, si è espressa nel senso che quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (nel caso di cumulo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. L'attività di formulazione dell'eccezione sotto entrambi i profili, vertendosi in tema di eccezione di rito ed. in senso stretta, richiede un'attività argomentativa esplicita” (così Cass. 4 agosto 2011 n. 17020 e numerose altre anteriori e successive: tra le tante Cass., Sez. Un.27 aprile 1993, n.4912 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17374). Tale principio vale a maggior ragione per le causae petendi di natura extracontrattuale e domande risarcitorie, come quelle formulate da RTI nel presente giudizio, poiché è assolutamente pacifica la necessità, in tal caso, di contestare entrambi i criteri di collegamento previsti dall’art. 20 c.p.c.: dunque sia quello del forum commissi delicti sia quello del forum destinatae solutionis (contemplati da tale norma del codice di rito). In mancanza di una contestazione di ambedue tali criteri, la competenza rimane attribuita all’ufficio giudiziario adito per inammissibilità dell’eccezione (ex plurimis Cass. 29 marzo 2005 n. 6626).. Il primo motivo del regolamento di competenza di parte è quindi fondato. In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensidell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. 17374/2020; Cass. 17020/2011). Di più, considerato che la parte eccipiente è una società, va altresì ribadito che “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. —cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. 21899/2008; Cass. 5725/2013, Cass. 26094/2014; Cass.6380/2018). Nella specie, la convenuta ha proposto una eccezione incompleta, per cui la competenza territoriale resta radicata nel foro prescelto dall’attrice.Resta assorbito il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il regolame
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