Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:189
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0114_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 marzo 2026 –
MAX magazín/EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] (MAX)
(causa T‑114/25)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo MAX – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punti 15-19, 23, 34)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio denominativo MAX
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 58, § 1, a)]
(v. punti 29, 32, 35, 36, 41, 45, 46, 52)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punto 37)
4.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Dichiarazioni solenni
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 97, § 1, f)]
(v, punto 40)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Uso nel corso del periodo quinquennale – Presa in considerazione di elementi di prova vertenti su un uso al di fuori di tale periodo – Presupposti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punto 44)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La MAX magazín s. r. o. si farà carico delle le proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA].
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.