CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 41008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché intesi alla prospettazione di questioni diverse da quelle proposte in appello (dove si deduceva l'incarico conferito a terzi nella tenuta della contabilità e non già - come nell'odierno ricorso - la tipologia delle scritture non ritualmente tenute); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente