CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 00758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV) il 07110/1971 avverso la sentenza del 06/04/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 6 aprile 2021, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia le ha applicato, ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. con riferimento ai reati di cui agli artt. 314 e 648 1-ter cod. pen., la pena di anni due di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la confisca dei valori bollati e del denaro in giudiziale sequestro (pari all'importo di euro 8.010,00). Nel ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. per l'illegalità della misura di sicurezza disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e si censura, al contempo, la presenza di plurimi vizi della motivazione sull'assunto che le somme oggetto di perquisizione e sequestro nell'abitazione dell'imputata non erano in buona parte riconducibili, per le circostanze e modalità del rinvenimento (in due diversi contenitori), all'attività illecita da lei svolta e che il di lei marito - persona estranea al reato - si trovava in regime patrimoniale di comunione dei beni. 2. Con requisitoria del 18 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, là dove mira a sollecitare, attraverso un'alternativa ricostruzione di taluni profili delle vicende storico-fattuali oggetto dei temi d'accusa, una non consentita rivalutazione della consistenza degli elementi di prova sulla cui base la decisione impugnata ha coerentemente esposto, con motivazione immune da profili di illogicità, le ragioni per cui ha ritenuto di disporre la confisca delle somme di denaro trovate nella disponibilità dell'imputata, denaro che, in forza delle considerazioni ivi esposte, ha ritenuto essere il provento della sistematica attività di illecito prelievo - da atti già depositati presso l'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia - e conseguente vendita dei valori bollati ivi contenuti. Al riguardo giova richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574), secondo cui, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice ad una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. A tale quadro di principi la sentenza impugnata si è correttamente uniformata, ponendo in rilievo, con riferimento all'apprensione delle somme oggetto di misura ablativa, un complesso di ragioni congruamente individuate: a) nel fatto che, mentre l'attività di perquisizione era ancora in corso presso la Cancelleria del predetto Ufficio giudiziario, l'imputata cercava di inviare un messaggio al marito invitandolo a far sparire le cospicue somme di denaro nascoste in contanti all'interno dell'abitazione; b) nel carattere sistematico, ed affatto episodico, della realizzazione delle contestate condotte delittuose; c) nel fatto che il nucleo familiare non risultava avere, al di là dello stipendio dell'imputata, altre fonti lecite di reddito; d) nel fatto che le somme in questione non potevano riferirsi alla disponibilità del marito dell'imputata, a sua volta privo di attività lavorativa. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere estensore