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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 30357/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 febbraio 2022 emessa dalla Corte di Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'art.385 cod. pen. e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017) e che, inoltre, le doglianze dedotte esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 febbraio 2022 emessa dalla Corte di Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'art.385 cod. pen. e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017) e che, inoltre, le doglianze dedotte esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P ident
Sentenza Cassazione n. 30357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris