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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20773/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; .77 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 giugno 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento della medesima Corte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla pena di anni due, mesi sei di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 13.1.2004, irrevocabile dal 19.2.2004.

A ragione della decisione rilevava che il Barberi era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19.7.2018, irrevocabile dal 3.12.2018, a pena non inferiore ad anni due di reclusione per reato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge di clemenza n. 241 del 2006.

2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 674 cod. proc. pen. e 3 legge 31.7.2006, n. 241".

Ha, in proposito, osservato che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto procedere alla revoca dell'indulto perché rispetto all'ordinanza di concessione del suddetto beneficio emessa in data 1.12.2009 si sarebbe formato il c.d. giudicato, in assenza di rituale impugnazione; ha, inoltre, sostenuto che il suddetto Giudice non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio in parola poiché in data 5.10.2020 - pur essendo nelle condizioni di conoscere la causa ostativa alla concessione dell'indulto, costituita dalla condanna pronunciata della Corte di appello di Caltanissetta il 19.7.2018 - in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto dalla difesa del Barberi, aveva rideterminato la pena relativa al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Caltanissetta il 19.3.2019, con inclusione della decurtazione conseguente all'applicazione dell'indulto in questione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Occorre, innanzitutto, rilevare che correttamente il GiLdice dell'esecuzione ha evidenziato che alla data di emissione dell'ordinanza, con la quale è stato applicato nei confronti del Barberi il beneficio dell'indulto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), non era ancora intervenuta la causa ostativa alla concessione di detto beneficio, sopravvenuta in data 3.12.2018, quando era divenuta irrevocabile la condanna, emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 19.7.29018, con la quale il predetto era stato condannato a pena non inferiore ad anni due di reclusione per reato commesso entro il termine di anni cinque dall'entrata in vigore della legge di clemenza.

Con la conseguenza che la mancata impugnazione della citata ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non può, all'evidenza, rilevare nei termini e per gli effetti dedotti dal ricorrente, dovendosi osservare che i provvedimenti in materia di esecuzione, qualora non siano stati impugnati, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.

2. Va, altresì, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo" (Cass. Sez. 1 n. 33916 del 07/07/2015, Rv. 264865 - 01).

Il che non è nel caso di specie, per quanto sopra evidenziato; sicché manifestamente infondata è da ritenersi anche la censura per cui - poiché in data 5.10.2020 il giudice dell'esecuzione, pur essendo nelle condizioni di conoscere la causa ostativa, intervenuta nel 2018, aveva emesso un provvedimento di determinazione della pena con inclusione della decurtazione conseguente all'applicazione dell'indulto in parola - non sarebbe stato più possibile disporre la revoca del beneficio in parola.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; .77 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento della medesima Corte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla pena di anni due, mesi sei di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 13.1.2004, irrevocabile dal 19.2.2004. A ragione della decisione rilevava che il Barberi era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19.7.2018, irrevocabile dal 3.12.2018, a pena non inferiore ad anni due di reclusione per reato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge di clemenza n. 241 del 2006. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 674 cod. proc. pen. e 3 legge 31.7.2006, n. 241". Ha, in proposito, osservato che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto procedere alla revoca dell'indulto perché rispetto all'ordinanza di concessione del suddetto beneficio emessa in data 1.12.2009 si sarebbe formato il c.d. giudicato, in assenza di rituale impugnazione; ha, inoltre, sostenuto che il suddetto Giudice non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio in parola poiché in data 5.10.2020 - pur essendo nelle condizioni di conoscere la causa ostativa alla concessione dell'indulto, costituita dalla condanna pronunciata della Corte di appello di Caltanissetta il 19.7.2018 - in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto dalla difesa del Barberi, aveva rideterminato la pena relativa al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Caltanissetta il 19.3.2019, con inclusione della decurtazione conseguente all'applicazione dell'indulto in questione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Occorre, innanzitutto, rilevare che correttamente il GiLdice dell'esecuzione ha evidenziato che alla data di emissione dell'ordinanza, con la quale è stato applicato nei confronti del Barberi il beneficio dell'indulto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), non era ancora intervenuta la causa ostativa alla concessione di detto beneficio, sopravvenuta in data 3.12.2018, quando era divenuta irrevocabile la condanna, emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 19.7.29018, con la quale il predetto era stato condannato a pena non inferiore ad anni due di reclusione per reato commesso entro il termine di anni cinque dall'entrata in vigore della legge di clemenza. Con la conseguenza che la mancata impugnazione della citata ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non può, all'evidenza, rilevare nei termini e per gli effetti dedotti dal ricorrente, dovendosi osservare che i provvedimenti in materia di esecuzione, qualora non siano stati impugnati, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. 2. Va, altresì, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo" (Cass. Sez. 1 n. 33916 del 07/07/2015, Rv. 264865 - 01). Il che non è nel caso di specie, per quanto sopra evidenziato; sicché manifestamente infondata è da ritenersi anche la censura per cui - poiché in data 5.10.2020 il giudice dell'esecuzione, pur essendo nelle condizioni di conoscere la causa ostativa, intervenuta nel 2018, aveva emesso un provvedimento di determinazione della pena con inclusione della decurtazione conseguente all'applicazione dell'indulto in parola - non sarebbe stato più possibile disporre la revoca del beneficio in parola. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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