CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 19034/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -relatore- Sent. n.902/2025 [OSCURATO:PERSONA] C.C.- [OSCURATO:DATA_NASCITA]- [OSCURATO:PERSONA] R.G. n. 9892/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gioia del Colle il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 21/1/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Gip di Taranto in data 27/12/2024, annullava il provvedimento genetico limitatamente al capo g) della rubrica provvisoria, confermandolo nel resto sia con riguardo alla gravità indiziaria che al trattamento cautelare. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato a mezzo dei difensori, deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto; la nullità delle sommarie informazioni e delle ispezioni telefoniche effettuate nei confronti dei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19034/2025 Roma, lì, 21/05/2025 coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’insussistenza del delitto di autoriciclaggio di cui al capo e); il difetto delle esigenze cautelari e la violazione dei criteri di scelta della misura. 3. Con atto trasmesso a mezzo Pec il 6 maggio u.s. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale dello Spinelli, ha formalizzato la rinunzia al ricorso. Stante la ritualità dell’atto abdicativo, deve emettersi declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]